Circolare numero 132 del 20-9-2004
SOMMARIO: Coordinamento e razionalizzazione dell’attività di vigilanza - I poteri degli ispettori di vigilanza - Attività di prevenzione e promozione - Il diritto di interpello - Conciliazione monocratica - Ricorsi ai Comitati Regionali del Lavoro.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare illustra le prime indicazioni operative per l’attuazione del D.Lgs. 124/2004, con particolare attenzione al coordinamento dell’attività ispettiva, alla razionalizzazione delle verifiche, ai poteri degli ispettori, all’interpello, alla conciliazione monocratica e ai ricorsi ai nuovi Comitati Regionali del Lavoro. Vengono definite le modalità di raccordo tra Ministero, INPS, INAIL e altri organi di vigilanza, nonché gli adempimenti pratici da seguire per evitare duplicazioni di accertamenti e per gestire correttamente gli effetti contributivi e sanzionatori delle procedure previste dal decreto.
Chiarimenti operativi sul D.Lgs. 124/2004 in materia di vigilanza, coordinamento ispettivo, interpello, conciliazione e ricorsi
Chiarimenti operativi sul D.Lgs. 124/2004 in materia di vigilanza e contenzioso
La circolare fornisce le prime indicazioni applicative del D.Lgs. 23 aprile 2004, n. 124, attuativo della delega contenuta nell’art. 8 della legge Biagi. Il documento è rivolto soprattutto alla gestione coordinata dell’attività ispettiva, alla razionalizzazione dei controlli e alla disciplina di alcuni istituti innovativi, con ricadute operative per le strutture territoriali dell’Istituto e per il coordinamento con Ministero del Lavoro, INAIL, Guardia di Finanza, Agenzia delle Entrate e ASL.
Coordinamento istituzionale dell’attività di vigilanza
Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali assume un ruolo centrale nel contrasto al lavoro sommerso e irregolare e nella vigilanza sui rapporti di lavoro, sull’applicazione dei contratti collettivi e della normativa previdenziale. A supporto di tale funzione opera una Direzione Generale, cui il decreto attribuisce compiti di direzione e coordinamento delle attività ispettive per garantire esercizio unitario e uniformità di comportamento degli organi di vigilanza del Ministero e degli enti previdenziali.
La Commissione Centrale di coordinamento dell’attività di vigilanza, nominata con decreto ministeriale e presieduta dal Ministro o da un Sottosegretario delegato, ha il compito di individuare obiettivi, indirizzi strategici e priorità degli interventi ispettivi. Alla stessa Commissione può inoltre essere affidata, ai sensi dell’art. 10, la definizione delle modalità di attuazione della banca dati e delle linee per il modello unificato di verbale di rilevazione degli illeciti amministrativi.
Coordinamento territoriale: livello regionale e provinciale
Gli artt. 4 e 5 del decreto prevedono forme di coordinamento a livello regionale e provinciale, affidate rispettivamente alle Direzioni Regionali e Provinciali del Lavoro. La circolare sottolinea il rilievo del coinvolgimento dei Direttori Regionali e Provinciali di INPS e INAIL, da realizzarsi mediante consultazioni e riunioni periodiche almeno trimestrali.
A livello regionale viene istituita la Commissione Regionale di coordinamento, presieduta dal Direttore della Direzione Regionale del lavoro e composta dai Direttori Regionali di INPS e INAIL, dal Comandante Regionale della Guardia di Finanza, dal Direttore Regionale dell’Agenzia delle Entrate, dal Coordinatore Regionale delle ASL e dai rappresentanti dei datori di lavoro e dei lavoratori. In tale sede devono essere condivisi gli indirizzi ispettivi, concordate le rispettive attività ed evitate duplicazioni di indagini, con verifica dell’efficacia delle azioni programmate e possibile revisione dei programmi.
Razionalizzazione dell’attività ispettiva e banca dati
Uno degli obiettivi centrali del decreto è evitare la sovrapposizione di accessi ispettivi sulla stessa azienda. Per questo l’art. 10 prevede la creazione di una banca dati telematica nella quale far confluire le informazioni sull’avvio e sugli esiti delle verifiche svolte da qualsiasi amministrazione.
In attesa del decreto ministeriale attuativo, la circolare dispone che le informazioni siano trasmesse via posta elettronica secondo modalità definite in sede locale. Nell’Archivio Nazionale Vigilanza è prevista una funzione che consenta di estrarre le ispezioni iniziate in un determinato periodo e di trasformarne l’elenco in un foglio Excel con i dati anagrafici delle aziende interessate, utile per la comunicazione tra uffici.
L’Archivio deve essere costantemente aggiornato con riferimento a assegnazione, avvio e definizione della pratica; è inoltre in corso la predisposizione di una sezione dedicata ai dati provenienti dalle Direzioni Provinciali del Lavoro e dagli altri enti di vigilanza. Prima di disporre o iniziare una nuova indagine, l’archivio va consultato dal responsabile dell’area vigilanza o dal funzionario ispettivo.
Verbali ispettivi, prove e completezza degli accertamenti
Il decreto prevede l’adozione di un modello unificato di verbale di rilevazione degli illeciti amministrativi, su linee che potranno essere definite dalla Commissione Centrale di coordinamento. Particolarmente rilevante è anche la previsione secondo cui i verbali di accertamento costituiscono fonte di prova per gli elementi di fatto acquisiti e documentati e possono essere utilizzati reciprocamente per l’adozione di provvedimenti sanzionatori, amministrativi e civili da parte dei diversi organi ispettivi.
La circolare evidenzia la necessità di redigere verbali completi e accurati, anche in considerazione del divieto di reiterazione delle indagini previsto dall’art. 3, terzo comma, della legge 29 luglio 1996, n. 402 salvo i casi espressamente consentiti. Se l’accertamento è limitato ad alcune irregolarità o a un periodo circoscritto, tale limitazione deve essere espressamente indicata nel verbale, insieme all’eventuale riserva su altre inadempienze non rilevate. Le stesse cautele valgono per i verbali trasmessi da altre amministrazioni, così da evitare duplicazioni di interventi finalizzati solo alla quantificazione degli addebiti.
Poteri degli ispettori di vigilanza
Gli artt. 6 e 13 confermano e ampliano i poteri degli ispettori previdenziali. Sono confermati i poteri già previsti dall’art. 13 della legge 638/1983, tra cui l’accesso ai locali, l’esame delle scritture aziendali e l’acquisizione delle dichiarazioni di datori di lavoro e prestatori di lavoro.
È inoltre ampliato il potere di diffida, riconosciuto agli ispettori previdenziali per gli illeciti amministrativi che possano essere sanati e per i quali siano irrogabili sanzioni amministrative. La circolare precisa che, dopo la riforma sanzionatoria introdotta dall’art. 116, comma 12, della legge n. 388/2000, gli illeciti amministrativi contestabili dai funzionari di vigilanza dell’Istituto sono quelli riconducibili agli artt. 14 e 35, settimo comma, della legge n. 689/1981. In allegato è richiamato un elenco dei principali illeciti amministrativi considerati sanabili.
Attività di prevenzione e promozione
L’art. 8, comma 4, attribuisce anche agli enti previdenziali la possibilità di svolgere attività di prevenzione e promozione, attraverso la diffusione di informazioni sulle novità legislative di maggiore rilievo e su questioni di carattere generale che incidono sul rapporto previdenziale-assicurativo. La circolare, tuttavia, rinvia a successive istruzioni per l’operatività della disciplina, in attesa dell’emanazione del decreto richiamato dalla norma.
Diritto di interpello
L’art. 9 introduce il diritto di interpello in materia lavoristica e previdenziale-assicurativa, esercitabile esclusivamente da enti pubblici, associazioni di categoria e ordini professionali su questioni di ordine generale. Per quanto riguarda l’Istituto, l’interpello deve riferirsi a materie strettamente previdenziali, quali inquadramenti e imponibile contributivo.
Le richieste devono essere inoltrate solo per via telematica alla Direzione Centrale Entrate Contributive, all’indirizzo di posta elettronica di prossima istituzione, oppure alle sedi dell’Istituto, che provvederanno a trasmetterle alla Direzione Centrale per l’istruttoria e il successivo inoltro alla Direzione Generale del Ministero. Non sono ammissibili quesiti di carattere particolare o proposti da singole aziende, restando comunque ferma l’attività ordinaria di informazione e chiarimento resa a singoli soggetti. La circolare richiama inoltre gli effetti dell’eventuale adeguamento del datore di lavoro agli indirizzi forniti in sede di interpello, precisando che, per la parte di interesse dell’Istituto, ciò comporta la non applicazione di sanzioni civili e somme aggiuntive, ferma restando la disciplina previdenziale.
Conciliazione monocratica e riflessi contributivi
La conciliazione monocratica è attribuita in via esclusiva alle Direzioni del lavoro. Per la parte di interesse dell’Istituto, la circolare evidenzia che sulle somme conciliate devono essere versati i contributi previdenziali, che non possono essere inferiori a quelli calcolati sui minimali di legge.
Ai fini della corretta quantificazione del dovuto e dell’accredito sulle posizioni individuali, le somme devono essere ripartite per periodi di competenza. L’obbligo contributivo sorge alla scadenza indicata nel verbale di accordo per il pagamento delle somme dovute al lavoratore e il versamento all’Istituto deve avvenire entro il sedicesimo giorno del mese successivo. La conciliazione produce effetti solo se i contributi sono effettivamente versati in unica soluzione oppure, in caso di dilazione, se viene dimostrato il versamento della prima rata. Le dilazioni concesse devono essere monitorate fino alla loro conclusione e le interruzioni nei pagamenti devono essere comunicate immediatamente alle Direzioni del Lavoro.
Ricorsi ai Comitati Regionali del Lavoro
L’art. 17 introduce una modifica importante nella gestione dei ricorsi amministrativi avverso i verbali ispettivi relativi alla qualificazione e alla sussistenza dei rapporti di lavoro. Tali ricorsi, prima attribuiti ai Comitati Regionali dell’Istituto, sono ora devoluti ai Comitati Regionali del Lavoro, composti dal Direttore Regionale del Lavoro, che li presiede, e dai Direttori Regionali di INPS e INAIL.
I ricorsi devono essere decisi entro 90 giorni dalla presentazione, decorso il quale si intendono respinti. La circolare ministeriale indica anche un termine di 30 giorni dalla notifica della contestazione per proporre il ricorso e prevede la sostituzione dei membri assenti o impediti con i rispettivi vicari. Sul piano operativo, le Direzioni regionali devono concordare in sede di Comitato le modalità e i tempi di trasmissione degli atti, designando il funzionario che affiancherà il Segretario del Comitato nell’istruttoria e nell’eventuale attività consulenziale.
I ricorsi presentati fino al 27 maggio 2004 restano invece di competenza dei Comitati Regionali dell’Istituto, secondo quanto già indicato nel messaggio n. 20291 del 25 giugno 2004.
Punti principali
Assetto di coordinamento e vigilanza
Il Ministero assume il ruolo di coordinamento delle iniziative contro il lavoro sommerso e irregolare e delle attività di vigilanza sui rapporti di lavoro, con il supporto della Direzione Generale e della Commissione Centrale di coordinamento. A livello territoriale sono previste forme di coordinamento regionale e provinciale, con il coinvolgimento attivo di INPS e INAIL tramite riunioni periodiche almeno trimestrali. Le Commissioni regionali devono definire indirizzi comuni, valutare i risultati delle iniziative e prevenire duplicazioni di interventi ispettivi.
Razionalizzazione dell’attività ispettiva e banca dati
L’art.10 introduce una banca dati telematica per raccogliere informazioni su avvio e risultati delle verifiche svolte da tutte le amministrazioni. In attesa del decreto attuativo, le informazioni devono essere scambiate via posta elettronica secondo modalità locali. L’Archivio Nazionale Vigilanza deve essere costantemente aggiornato e consultato prima di avviare nuove indagini; è inoltre prevista una sezione dedicata ai dati provenienti da altre amministrazioni e la predisposizione di un modello unificato di verbale per gli illeciti amministrativi.
Utilizzo dei verbali e qualità degli accertamenti
I verbali di accertamento costituiscono fonte di prova per i fatti documentati e possono essere utilizzati da tutti gli organi competenti per provvedimenti sanzionatori, amministrativi e civili. La circolare richiama la necessità di redigere verbali completi, indicando con chiarezza l’eventuale limitazione del mandato ispettivo e riservando eventuali ulteriori accertamenti. Ciò vale anche per i verbali ricevuti da altre amministrazioni, per evitare duplicazioni di interventi e consentire una corretta quantificazione degli addebiti.
Poteri degli ispettori di vigilanza
I poteri degli ispettori previdenziali sono confermati e ampliati: restano fermi accesso ai locali, esame delle scritture aziendali e acquisizione delle dichiarazioni di datori e lavoratori, mentre viene esteso il potere di diffida per gli illeciti amministrativi sanabili. La diffida riguarda solo comportamenti illeciti sanzionabili in via amministrativa e accertati in ispezione. La circolare richiama inoltre il raccordo con la disciplina sanzionatoria introdotta dalla legge n.388/2000 e con gli illeciti amministrativi contestabili ai sensi della legge n.689/1981.
Prevenzione, promozione e interpello
Gli enti previdenziali possono svolgere attività di prevenzione e promozione diffondendo informazioni su novità legislative e questioni generali in materia previdenziale-assicurativa, ma ulteriori istruzioni sono rinviate a successivi provvedimenti. Il diritto di interpello è riservato a enti pubblici, associazioni di categoria e ordini professionali, su questioni di ordine generale; per l’INPS riguarda materie strettamente previdenziali e deve essere inoltrato solo per via telematica alla Direzione Centrale Entrate Contributive. Non sono ammissibili quesiti di singole aziende o casi particolari.
Conciliazione monocratica e obblighi contributivi
La conciliazione monocratica è di competenza esclusiva delle Direzioni del lavoro, ma produce effetti contributivi anche per l’INPS. Le somme conciliate devono essere assoggettate a contribuzione, non inferiore a quella calcolata sui minimali di legge, e ripartite per periodi di competenza. L’obbligo contributivo sorge alla scadenza indicata nel verbale di accordo per il pagamento al lavoratore; il versamento all’Istituto deve avvenire entro il sedicesimo giorno del mese successivo. La conciliazione produce effetti solo se i contributi sono effettivamente versati in unica soluzione oppure con prova del pagamento della prima rata in caso di dilazione, che va monitorata fino a conclusione.
Ricorsi ai Comitati Regionali del Lavoro
I ricorsi avverso i verbali ispettivi che riguardano la qualificazione e la sussistenza dei rapporti di lavoro passano ai Comitati Regionali del Lavoro, composti dal Direttore Regionale del Lavoro e dai Direttori Regionali di INPS e INAIL. I ricorsi devono essere decisi entro 90 giorni dalla presentazione, altrimenti si intendono respinti; la circolare ministeriale prevede inoltre un termine di 30 giorni dalla notifica della contestazione per proporli. Per i ricorsi presentati fino al 27 maggio 2004 resta ferma la competenza dei Comitati Regionali dell’Istituto.
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