Sentenza del 28/06/2019 n. 17514 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguardava il rimborso di 385.700,00 euro di accisa assolta su olio combustibile denso destinato alla produzione di energia elettrica e successivamente reimmesso in regime sospensivo. L'Agenzia sosteneva che la domanda preventiva del 2011 fosse soltanto una generica richiesta di autorizzazione al trasferimento, priva della quantificazione dell'imposta e della documentazione comprovante il pagamento, e che la domanda effettiva del luglio 2014 fosse tardiva. O.P. sosteneva invece che la prima istanza integrasse una valida domanda preventiva, completabile dopo il trasferimento, e che il termine biennale di decadenza dovesse decorrere dalla conclusione dell'operazione unitaria di trasferimento, non dai singoli carichi.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso principale dell'Agenzia e accolto il ricorso incidentale di O.P. Ha stabilito che la domanda di rimborso si articola in due fasi: una prima istanza preventiva, necessariamente generica, e una successiva integrazione con la quantificazione dell'accisa e la documentazione di supporto. Le eventuali carenze formali non possono impedire il rimborso quando il diritto sostanziale è provato e l'Amministrazione ha potuto effettuare i controlli. Inoltre, il termine biennale decorre dalla conclusione dell'operazione unitaria di trasferimento, non dai singoli trasporti. La sentenza d'appello è stata cassata senza rinvio e la Corte ha accolto integralmente il ricorso originario di O.P., riconoscendo l'intero rimborso di 385.700,00 euro oltre interessi e condannando l'Agenzia alle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
D.Lgs. n. 504/1995 (Testo Unico Accise), art. 6, comma 13
La domanda di rimborso dell'imposta assolta sui prodotti deve essere presentata prima della loro spedizione; per il rimborso si osservano le disposizioni dell'art. 14.
La norma richiede una domanda preventiva, ma non impone che essa contenga già tutti i dettagli e i documenti che possono essere disponibili soltanto dopo la spedizione. La procedura può quindi articolarsi in una prima istanza generica e in una successiva integrazione.
D.Lgs. n. 504/1995 (Testo Unico Accise), art. 14, comma 3
L'istanza di rimborso è presentata, a pena di decadenza, entro due anni dalla data in cui sono state effettuate le operazioni.
Nel caso di un trasferimento autorizzato e dichiarato come operazione unitaria, il termine biennale decorre dalla conclusione dell'intero trasferimento, non dalle singole movimentazioni o dai singoli carichi.
D.Lgs. n. 504/1995 (Testo Unico Accise), art. 14, comma 2
L'accisa è rimborsata quando risulta indebitamente pagata... Il rimborso deve essere richiesto, a pena di decadenza, entro due anni dalla data del pagamento.
La decorrenza dal pagamento riguarda l'ipotesi di indebito pagamento; per i rimborsi collegati a operazioni di trasferimento, rileva invece il momento in cui si verifica il presupposto del rimborso, secondo il comma 3.
D.M. 25 marzo 1996, n. 210, art. 17, comma 2
Disciplina la reimmissione in regime sospensivo dei prodotti sottoposti ad accisa, consentendo il trasferimento del prodotto al deposito fiscale secondo la procedura applicabile.
Principio unionale di proporzionalità e prevalenza della sostanza sulla forma
Una violazione meramente formale non può comportare automaticamente la perdita del diritto al rimborso quando i requisiti sostanziali sono dimostrati, l'imposta è stata effettivamente assolta e l'Amministrazione ha potuto svolgere i controlli.
Legge n. 212/2000 (Statuto dei diritti del contribuente), principi di collaborazione, buona fede e affidamento
L'Amministrazione che abbia riconosciuto l'esistenza di una prima istanza e abbia indicato la documentazione da produrre successivamente non può poi negare il rimborso sostenendo che tale istanza non esisteva o era radicalmente invalida.
Codice di procedura civile, art. 384, comma 2
Ha consentito alla Corte di cassazione, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, di decidere direttamente nel merito accogliendo integralmente il ricorso originario della società.
Massime di principio
- Quando la legge impone una domanda preventiva per ottenere un rimborso, è sufficiente che la prima istanza manifesti chiaramente la volontà di chiedere il rimborso e individui l'operazione; la quantificazione e i documenti possono essere integrati successivamente se diventano disponibili solo dopo l'operazione.
- Le carenze formali non comportano automaticamente la decadenza dal beneficio fiscale se il contribuente dimostra il pagamento dell'imposta, l'effettivo verificarsi del presupposto del rimborso e la possibilità per l'Amministrazione di effettuare i controlli.
- Il comportamento dell'Amministrazione rileva ai fini dell'affidamento: se l'ufficio considera valida la prima istanza e chiede soltanto documentazione integrativa, non può successivamente qualificarla come inesistente o irricevibile.
- Il termine di decadenza va collegato al momento in cui il diritto al rimborso diventa concretamente esercitabile. Se più movimentazioni fanno parte di un'unica operazione autorizzata e dichiarata unitariamente, il termine può decorrere dalla conclusione dell'intera operazione.
- Le circolari e le istruzioni interne dell'Amministrazione non possono introdurre requisiti più rigorosi di quelli previsti dalla legge né vincolare il giudice.
- In materia di accise armonizzate, la valutazione deve rispettare i principi europei di proporzionalità e prevalenza della sostanza sulla forma, evitando che un mero adempimento formale determini la perdita di un diritto sostanziale.
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