Cassazione Penale, Sentenza n. 44079/2024 del 03/12/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava la sentenza della Corte di appello di Milano contestando la sussistenza dell'associazione a delinquere ex art. 74 d.P.R. n. 309/1990 e la sua partecipazione, sostenendo di avere fornito un contributo di durata assai limitata; contestava inoltre la qualificazione del reato ai sensi dell'art. 73 d.P.R. n. 309/1990, deducendo che, per la brevità della sua partecipazione, non poteva avere consapevolezza del numero dei partecipanti e che, in alternativa, avrebbe dovuto trovare applicazione l'ipotesi attenuata del comma 5 dell'art. 73.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per difetto di specificità dei motivi: le censure erano formulate in termini generici e miravano in pratica a una rivalutazione dei fatti (travisamento del fatto) non consentita in sede di legittimità. I giudici hanno ritenuto invece completa e coerente la motivazione dei giudici di merito, richiamando la confessione dell'imputato, il ruolo di autista e di partecipante all'attività di spaccio (inviato in Italia da un vertice dell'organizzazione, Quarbya Marwane), nonché il coinvolgimento in traffici di rilevante entità e il possesso di 500 grammi di cocaina. Si è osservato altresì che la brevità temporale della partecipazione non esclude la partecipazione all'associazione quando vi sia la prova dell'affectio partecipativa. Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese del procedimento e di una somma alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
d.P.R. n. 309 del 1990 - art. 74 (associazione a delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti)
La Corte ha ritenuto sussistente il sodalizio criminoso sulla base degli elementi fattuali e organizzativi emersi (ruoli, mezzi, coordinamento, capacità di rifornire ampie piazze di spaccio). Si è affermato che la durata della partecipazione non è decisiva se è dimostrabile l'affectio societatis anche per un periodo breve.
d.P.R. n. 309 del 1990 - art. 73 (illecita detenzione e cessione di sostanze stupefacenti), commi 3 e 5
La Corte ha escluso l'applicabilità dell'ipotesi attenuata del comma 5 alla luce della consistenza delle partite di droga e del ruolo dell'imputato nella gestione della cessione; il comma 3 è stato oggetto di censura da parte della difesa (consapevolezza del numero dei partecipanti) ma tale censura è risultata generica e infondata rispetto al quadro probatorio.
Codice di procedura penale - art. 606, comma 1, lett. e)
Richiamata la distinzione tra travisamento della prova (ammesso in cassazione se la prova non esiste o è obiettivamente diversa) e travisamento del fatto (vietato): la Corte ha ritenuto che il ricorso prospettasse una illegittima richiesta di rivalutazione dei fatti e delle prove già correttamente valutate in sede di merito.
Legge 20 febbraio 2006, n. 46 - art. 8 (modifica art. 606 c.p.p.)
Richiamata come norma modificativa del fronte procedurale che ha delimitato la possibilità di dedurre in cassazione il travisamento della prova e la preclusione al travisamento del fatto.
Decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137 - art. 23, commi 8 e 9
Norma citata in relazione alle modalità procedurali dell'udienza in camera di consiglio (consentendo trattazione con forme telematiche previste e prorogate da successive disposizioni).
Codice di procedura penale - art. 616
Prevede la condanna alle spese del procedimento e alle somme da versarsi alla Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso; applicata alla condanna pecuniaria conseguente alla declaratoria di inammissibilità.
Massime di principio
- In cassazione i motivi devono essere specifici: censure generiche o semplici richieste di riqualificazione dei fatti sono inammissibili.
- La Corte di legittimità può sindacare il travisamento della prova solo se la prova è inesistente o il risultato probatorio è oggettivamente diverso da quello reale; non può effettuare una nuova valutazione prognostica dei fatti (vietato il travisamento del fatto).
- Per i reati di associazione a delinquere finalizzata al narcotraffico la brevità temporale della partecipazione non esclude la responsabilità se è provata l'affectio societatis e il contributo all'organizzazione.
- La riconducibilità all'ipotesi attenuata di detenzione/cessione (art. 73 comma 5) richiede valutazione concreta della quantità, del ruolo e della modalità del fatto; affermazioni generiche non sono sufficienti per la riqualificazione.
- La confessione e gli elementi di contesto (incarichi ricevuti da capi dell'organizzazione, uso di mezzi e telefoni dedicati, ripetute attività di trasporto/cessione) rafforzano la qualificazione come partecipante all'associazione.
- In caso di ricorso manifestamente generico o inammissibile il ricorrente rischia l'addebito delle spese del procedimento e sanzioni verso la Cassa delle ammende.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 3 dic 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 44031/2024 del 03/12/2024
- Sentenza penale · 3 dic 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 44032/2024 del 03/12/2024
- Sentenza penale · 3 dic 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 44033/2024 del 03/12/2024
- Sentenza penale · 3 dic 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 44034/2024 del 03/12/2024
- Sentenza penale · 3 dic 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 44035/2024 del 03/12/2024
- Sentenza penale · 3 dic 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 44036/2024 del 03/12/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →