Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 44079/2024 del 03/12/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugnava la sentenza della Corte di appello di Milano contestando la sussistenza dell'associazione a delinquere ex art. 74 d.P.R. n. 309/1990 e la sua partecipazione, sostenendo di avere fornito un contributo di durata assai limitata; contestava inoltre la qualificazione del reato ai sensi dell'art. 73 d.P.R. n. 309/1990, deducendo che, per la brevità della sua partecipazione, non poteva avere consapevolezza del numero dei partecipanti e che, in alternativa, avrebbe dovuto trovare applicazione l'ipotesi attenuata del comma 5 dell'art. 73.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per difetto di specificità dei motivi: le censure erano formulate in termini generici e miravano in pratica a una rivalutazione dei fatti (travisamento del fatto) non consentita in sede di legittimità. I giudici hanno ritenuto invece completa e coerente la motivazione dei giudici di merito, richiamando la confessione dell'imputato, il ruolo di autista e di partecipante all'attività di spaccio (inviato in Italia da un vertice dell'organizzazione, Quarbya Marwane), nonché il coinvolgimento in traffici di rilevante entità e il possesso di 500 grammi di cocaina. Si è osservato altresì che la brevità temporale della partecipazione non esclude la partecipazione all'associazione quando vi sia la prova dell'affectio partecipativa. Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese del procedimento e di una somma alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • d.P.R. n. 309 del 1990 - art. 74 (associazione a delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti)

    La Corte ha ritenuto sussistente il sodalizio criminoso sulla base degli elementi fattuali e organizzativi emersi (ruoli, mezzi, coordinamento, capacità di rifornire ampie piazze di spaccio). Si è affermato che la durata della partecipazione non è decisiva se è dimostrabile l'affectio societatis anche per un periodo breve.

  • d.P.R. n. 309 del 1990 - art. 73 (illecita detenzione e cessione di sostanze stupefacenti), commi 3 e 5

    La Corte ha escluso l'applicabilità dell'ipotesi attenuata del comma 5 alla luce della consistenza delle partite di droga e del ruolo dell'imputato nella gestione della cessione; il comma 3 è stato oggetto di censura da parte della difesa (consapevolezza del numero dei partecipanti) ma tale censura è risultata generica e infondata rispetto al quadro probatorio.

  • Codice di procedura penale - art. 606, comma 1, lett. e)

    Richiamata la distinzione tra travisamento della prova (ammesso in cassazione se la prova non esiste o è obiettivamente diversa) e travisamento del fatto (vietato): la Corte ha ritenuto che il ricorso prospettasse una illegittima richiesta di rivalutazione dei fatti e delle prove già correttamente valutate in sede di merito.

  • Legge 20 febbraio 2006, n. 46 - art. 8 (modifica art. 606 c.p.p.)

    Richiamata come norma modificativa del fronte procedurale che ha delimitato la possibilità di dedurre in cassazione il travisamento della prova e la preclusione al travisamento del fatto.

  • Decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137 - art. 23, commi 8 e 9

    Norma citata in relazione alle modalità procedurali dell'udienza in camera di consiglio (consentendo trattazione con forme telematiche previste e prorogate da successive disposizioni).

  • Codice di procedura penale - art. 616

    Prevede la condanna alle spese del procedimento e alle somme da versarsi alla Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso; applicata alla condanna pecuniaria conseguente alla declaratoria di inammissibilità.

Massime di principio

  • In cassazione i motivi devono essere specifici: censure generiche o semplici richieste di riqualificazione dei fatti sono inammissibili.
  • La Corte di legittimità può sindacare il travisamento della prova solo se la prova è inesistente o il risultato probatorio è oggettivamente diverso da quello reale; non può effettuare una nuova valutazione prognostica dei fatti (vietato il travisamento del fatto).
  • Per i reati di associazione a delinquere finalizzata al narcotraffico la brevità temporale della partecipazione non esclude la responsabilità se è provata l'affectio societatis e il contributo all'organizzazione.
  • La riconducibilità all'ipotesi attenuata di detenzione/cessione (art. 73 comma 5) richiede valutazione concreta della quantità, del ruolo e della modalità del fatto; affermazioni generiche non sono sufficienti per la riqualificazione.
  • La confessione e gli elementi di contesto (incarichi ricevuti da capi dell'organizzazione, uso di mezzi e telefoni dedicati, ripetute attività di trasporto/cessione) rafforzano la qualificazione come partecipante all'associazione.
  • In caso di ricorso manifestamente generico o inammissibile il ricorrente rischia l'addebito delle spese del procedimento e sanzioni verso la Cassa delle ammende.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.