Sentenza del 12/09/2016 n. 4655 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
IRES - INERENZA - Esercizio di impresa - Utilizzo mezzi di trasporto a motore - Limite di deduzione.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa contestazione dell’Amministrazione finanziaria è stata ritenuta fondata. In assenza di adeguata prova dell’economicità della scelta e della concreta qualificazione del camper come bene strumentale impiegato con modalità ulteriori rispetto alla mera circolazione, i relativi costi sono stati considerati non inerenti all’attività d’impresa e quindi indeducibili ai fini IRES.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguardava l’inerenza e la deducibilità dei costi sostenuti per un camper utilizzato come ufficio di cantiere e, occasionalmente, come alloggio esclusivo dei professionisti in località particolarmente disagiate. Il semplice collegamento del mezzo all’attività d’impresa non era sufficiente: il contribuente doveva dimostrare l’economicità della scelta rispetto ad alternative meno onerose, come strutture leggere riutilizzabili nei diversi cantieri. Inoltre, considerato l’uso del camper quale postazione di lavoro e non soltanto quale veicolo destinato alla circolazione, occorreva trovare riscontro nella polizza assicurativa RCA e RCT e nella denuncia dei beni strumentali utilizzati all’INAIL.
Norme richiamate
Principio di inerenza dei costi ai fini delle imposte sui redditi
Il costo è deducibile solo se presenta una concreta connessione con l’attività d’impresa ed è adeguatamente documentato. La connessione deve essere valutata anche in termini di effettiva utilità ed economicità della scelta.
Disciplina IRES sulla deducibilità dei costi relativi ai mezzi di trasporto a motore
L’utilizzo di un autoveicolo nell’attività d’impresa non comporta automaticamente la deducibilità integrale dei relativi costi. Occorre dimostrare l’effettivo impiego strumentale e rispettare i limiti e le condizioni previsti per i mezzi di trasporto.
Normativa assicurativa RCA e RCT
Quando un veicolo viene utilizzato anche come ufficio o postazione di lavoro, la copertura assicurativa dovrebbe riflettere tale specifico impiego, poiché esso può comportare rischi diversi e superiori rispetto alla sola circolazione.
Normativa INAIL sui beni strumentali e sui rischi connessi all’attività lavorativa
L’impiego del camper come luogo di lavoro deve risultare coerente con la denuncia dei beni strumentali utilizzati e con la valutazione dei rischi assicurati, costituendo un elemento utile per dimostrare la reale destinazione professionale del bene.
Massime di principio
- La deducibilità di un bene mobile non deriva dalla sola disponibilità o dall’uso occasionale nell’attività: è necessario dimostrare una concreta, documentata e prevalente utilità aziendale.
- Quando esistono alternative meno costose e funzionalmente equivalenti, il contribuente deve spiegare e provare perché la soluzione scelta sia economicamente razionale.
- L’uso atipico di un bene, diverso dalla sua funzione naturale, richiede documentazione coerente sotto il profilo contrattuale, assicurativo, contabile e della sicurezza sul lavoro.
- Per sostenere la deducibilità sono utili contratti, fatture, registri di utilizzo, fotografie, ordini di servizio, comparazioni economiche con alternative disponibili e documentazione assicurativa e INAIL.
- In mancanza di prova concreta dell’inerenza e dell’economicità, l’Amministrazione finanziaria può qualificare il costo come non inerente e recuperarlo integralmente o applicare i limiti di deduzione previsti per la categoria del bene.
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