Sentenza del 24/06/2015 n. 2817 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
IVA - Rimborso - Sospensione parziale - Presenza di crediti erariali di diversa natura - Non sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguarda la sospensione, totale o parziale, del rimborso di un credito IVA in presenza di crediti erariali di diversa natura vantati dall'Amministrazione finanziaria. Il ricorrente ha contestato la possibilità di applicare la disciplina generale dell'art. 69 del r.d. 2440/1923, sostenendo che il rimborso IVA è regolato specificamente dall'art. 38-bis del d.P.R. 633/1972 e non può essere bloccato mediante compensazione con debiti o pretese erariali estranee al rapporto IVA.
La decisione
La sospensione parziale del rimborso non è stata ritenuta legittima. L'art. 38-bis del d.P.R. 633/1972 costituisce una disciplina speciale, finalizzata a consentire all'Amministrazione di recuperare il rimborso qualora, dopo i controlli, risulti non spettante. Tale disciplina esclude l'applicazione dell'art. 69 del r.d. 2440/1923. La compensazione del credito IVA con crediti erariali di diversa natura comprometterebbe infatti il principio di neutralità dell'IVA, impedendo di fatto l'operatività del rimborso.
Norme richiamate
Art. 38-bis del d.P.R. 633/1972
Prevede una disciplina speciale per il rimborso del credito IVA e consente all'Amministrazione finanziaria di recuperare il rimborso se, a seguito dei controlli, risulta non spettante. La specialità della norma esclude il ricorso alla disciplina generale della compensazione amministrativa.
Art. 69 del r.d. 2440/1923
La disciplina generale non può essere utilizzata per sospendere o compensare un rimborso IVA con crediti erariali di diversa natura, poiché ciò contrasterebbe con la disciplina speciale dell'art. 38-bis e con la neutralità dell'IVA.
Principio di neutralità dell'IVA
Il credito IVA deve essere rimborsato o comunque reso fruibile secondo la disciplina propria dell'imposta; non può essere assorbito mediante compensazione con pretese erariali estranee al rapporto IVA, salvo specifiche basi normative compatibili con tale principio.
Massime di principio
- Quando una materia è regolata da una disciplina speciale, come quella del rimborso IVA prevista dall'art. 38-bis, essa prevale sulle norme generali in materia di compensazione o sospensione dei pagamenti.
- L'Amministrazione finanziaria non può sospendere o compensare automaticamente un rimborso IVA con crediti erariali di diversa natura, se manca una specifica previsione normativa applicabile al caso.
- La possibilità di recuperare successivamente un rimborso IVA indebitamente erogato non autorizza, di per sé, il blocco preventivo del rimborso mediante compensazione con altri crediti dell'Erario.
- Nelle controversie sui rimborsi IVA, occorre verificare anzitutto la disciplina speciale dell'imposta e la sua compatibilità con i principi di neutralità e di effettività del rimborso.
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