L.R. Piemonte 16/2006
"Modifiche all' articolo 9 della legge regionale 8 gennaio 2004, n. 1 (Norme per la realizzazione del sistema regionale integrato di interventi e servizi sociali e riordino della legislazione di riferimento)".
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge modifica l’art. 9 della l.r. 1/2004 disciplinando gli interventi socio-assistenziali per gestanti con esigenze di tutela del riconoscimento del nato e del segreto del parto. La Giunta individua i soggetti gestori e definisce criteri e procedure; gli interventi sono richiesti senza formalità e indipendentemente dalla residenza. Previsti sostegno nei 60 giorni dopo il parto, continuità assistenziale successiva e copertura fino all’adozione definitiva dei neonati non riconosciuti.
Interventi socio-assistenziali per gestanti e neonati non riconosciuti
Modifiche alla disciplina degli interventi socio-assistenziali per gestanti e neonati non riconosciuti
La legge regionale Piemonte 2 maggio 2006, n. 16 interviene sull’articolo 9 della l.r. 8 gennaio 2004, n. 1, integrando la disciplina dei servizi sociali con specifiche misure di tutela per le gestanti che necessitano di sostegni in relazione al riconoscimento o non riconoscimento del nato e al segreto del parto. La norma definisce soggetti competenti, modalità di accesso e copertura finanziaria degli interventi.
Soggetti competenti e organizzazione del servizio
Le funzioni relative agli interventi socio-assistenziali sono affidate ai soggetti gestori individuati dalla Giunta regionale. Tale individuazione avviene:
- sentita la competente Commissione consiliare;
- previa concertazione con i comuni.
La Giunta regionale, nel medesimo provvedimento di individuazione dei soggetti gestori, definisce anche criteri, procedure e modalità per l’esercizio delle funzioni attribuite.
Destinatari e accesso agli interventi
Gli interventi sono destinati alle donne gestanti che necessitano di specifici sostegni connessi al riconoscimento o non riconoscimento del figlio e alla tutela del segreto del parto. L’accesso avviene:
- su richiesta delle donne interessate;
- senza ulteriori formalità;
- a prescindere dalla residenza anagrafica.
Durata degli interventi e continuità assistenziale
Per i casi disciplinati dalla norma, i soggetti gestori assicurano un primo periodo di assistenza nei sessanta giorni successivi al parto, rivolto alle donne già assistite come gestanti e ai loro nati, con finalità di reinserimento sociale.
Decorso tale termine, è prevista la continuità assistenziale secondo i criteri e le modalità attuative stabiliti dalla Giunta regionale.
Per i neonati non riconosciuti, gli interventi socio-assistenziali sono garantiti fino all’adozione definitiva.
Copertura finanziaria
Le risorse necessarie per l’erogazione degli interventi sono reperite nell’ambito del fondo regionale previsto dall’articolo 35, comma 7, della l.r. 1/2004.
Ambito di applicazione e attualità della disciplina
La disciplina opera esclusivamente nell’ambito della Regione Piemonte e riguarda le prestazioni socio-assistenziali indicate dalla modifica normativa. Non contiene limiti temporali di efficacia, ma disciplina un istituto di assistenza tuttora operativo nel sistema regionale dei servizi sociali.
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