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Ordinanza

Ordinanza n. 38/2026 - Milano, Sezione 4

per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, 1) del provvedimento in data 03.11.2025, a firma del Vice Direttore Generale della Pubblica Sicurezza con Funzioni Vicarie, trasmesso con nota prot. n. -OMISSIS- in data 04.11.2025 dal Dipartimento della P.S. - Direzione Centrale per gli Affari Generali e le Politiche del Personale della Polizia di Stato - Servizio Ispettori, per come notificato in data 08.11.2025, con il quale la resistente P.A. ha rigettato l'istanza di assegnazione temporanea ex art. 42-bis del D.Lgs. 151/2001; 2) di ogni altro atto ad esso presupposto e/o connesso in preordine o conseguenza, ivi richiamato e compreso, ovvero, per quanto possa occorrere, ** della nota ministeriale prot. n. -OMISSIS-del 09.10.2025 formalizzata ex art. 10 bis della L. 241/1990; ** della nota con la quale la Questura di Milano ha espresso parere negativo in merito alla richiesta della ricorrente; e per la conseguente declaratoria del diritto della ricorrente a poter concretamente fruire delle disposizioni di cui all'invocato art. 42 bis del D.Lgs. 151/2001, con ogni conseguenza di legge.

Giustizia amministrativa202504682

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il TAR ha respinto la domanda cautelare. A un primo sommario esame, ha ritenuto che il ricorso non apparisse assistito dal fumus boni iuris. Nel bilanciamento degli interessi contrapposti ha inoltre ritenuto prevalenti quelli dell'Amministrazione, senza ulteriori specificazioni sulle ragioni del diniego o sui singoli motivi di ricorso. Le spese della fase cautelare sono state compensate.

TAR Lombardia - Milano, Sez. IVOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego di assegnazione temporanea ex art. 42-bis d.lgs. 151/2001

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente ha impugnato il provvedimento del 3 novembre 2025, notificato l'8 novembre 2025, con il quale il Ministero dell'Interno ha rigettato l'istanza di assegnazione temporanea ai sensi dell'art. 42-bis d.lgs. 151/2001. Sono stati inoltre impugnati gli atti presupposti e connessi, tra cui il preavviso di rigetto comunicato ai sensi dell'art. 10-bis l. 241/1990 e il parere negativo espresso dalla Questura di Milano. È stata chiesta, in via cautelare, la sospensione dell'efficacia del diniego e la declaratoria del diritto a fruire concretamente dell'assegnazione temporanea.

Norme richiamate

  • art. 42-bis d.lgs. 151/2001

    La disposizione è stata invocata quale base normativa dell'istanza di assegnazione temporanea e della domanda di tutela cautelare, ma l'ordinanza non ne esplicita l'interpretazione sostanziale.

  • art. 10-bis l. 241/1990

    Richiamato in relazione al preavviso di rigetto dell'istanza; l'ordinanza non esamina specificamente la legittimità della relativa nota.

  • art. 55 c.p.a.

    Richiamato quale disciplina della domanda cautelare; la misura è stata negata per assenza, a un primo sommario esame, del fumus boni iuris e per prevalenza degli interessi dell'Amministrazione.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Richiamato quale base per l'oscuramento delle generalità della parte interessata.

  • artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamati in materia di tutela dei diritti e della dignità della parte interessata ai fini dell'oscuramento dei dati personali.

Massime di principio

  • In sede cautelare, la sospensione dell'efficacia del provvedimento impugnato può essere negata quando, a un primo sommario esame, il ricorso non appaia assistito dal fumus boni iuris.
  • La concessione della tutela cautelare richiede anche il bilanciamento degli interessi contrapposti; il giudice può ritenere prevalente l'interesse dell'Amministrazione e respingere la domanda cautelare.
  • Il rigetto della domanda cautelare non comporta necessariamente la condanna alle spese, che possono essere compensate per la fase cautelare.

Come è indicizzato

MaterieMobilità, trasferimenti e comandiTutela cautelare
RamiForze armate e forze di poliziaPubblico impiego e concorsiProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareDiscrezionalità amministrativa e tecnica

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