Sentenza del 09/02/2017 n. 112 - Comm. Trib. Reg. per l'Abruzzo
Imposte e Tasse - Calamità naturali - Sisma del 6 aprile 2009 - Agevolazioni fiscali - Sospensione del versamento del 1° acconto
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente contestava il mancato riconoscimento di un credito d'imposta e sosteneva di non dover versare il secondo acconto IRES relativo al periodo d'imposta 2010. La pretesa si fondava sulla normativa emergenziale emanata a seguito del terremoto del 6 aprile 2009 e sulla circostanza che il primo acconto, calcolato in misura significativa, avrebbe finito per ricomprendere anche l'importo del secondo acconto.
La decisione
La tesi del contribuente è stata respinta. La sospensione prevista dalla normativa emergenziale riguardava esclusivamente il primo acconto IRES e non il secondo, che rimaneva dovuto. Il fatto che il primo acconto fosse risultato successivamente sufficiente a coprire anche il secondo non modificava l'obbligo di versamento. Inoltre, gli importi sospesi ma non versati non potevano essere indicati come credito d'imposta: diversamente, il contribuente avrebbe ottenuto non solo il differimento del pagamento, ma anche un indebito vantaggio pari agli acconti non versati.
Norme richiamate
Normativa emergenziale relativa al sisma del 6 aprile 2009
La disciplina agevolativa doveva essere interpretata restrittivamente: la sospensione dell'imposizione diretta per il periodo d'imposta 2010 comprendeva il primo acconto IRES, ma non il secondo.
Norme in materia di acconti IRES e crediti d'imposta
Un acconto sospeso e non materialmente versato non può generare un credito d'imposta. Il differimento del pagamento non equivale a un versamento effettuato e non può trasformarsi in un credito a favore del contribuente.
Massime di principio
- Le agevolazioni fiscali emergenziali, comprese le sospensioni dei versamenti, devono essere applicate nei limiti espressamente previsti dalla norma e non possono essere estese per analogia ad altre scadenze o obbligazioni.
- La sospensione di un pagamento produce normalmente un differimento dell'obbligo, non la sua cancellazione; occorre quindi verificare quali versamenti siano effettivamente inclusi nella misura agevolativa.
- Un importo non versato non può essere trattato come se fosse stato pagato ai fini della formazione di un credito d'imposta, salvo una specifica previsione normativa.
- Il calcolo successivo dell'acconto o dell'imposta dovuta non modifica retroattivamente la scadenza e l'autonoma debenza degli acconti che la normativa distingue tra loro.
- Quando una misura fiscale emergenziale è ambigua, è necessario esaminare puntualmente il testo normativo, l'anno d'imposta e la singola rata interessata, evitando di dedurre effetti più favorevoli dalla sola entità complessiva dell'acconto.
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