Sentenza del 07/01/2019 n. 91 - Comm. Trib. Prov. Catania
Accertamento bancario ai fini II DD - Prelevamenti e versamenti - Imputabilità a ricavi - Presunzione legale - Sussiste - Prova contraria mediante presunzioni semplici - Ammissibilità - Verifica analitica da parte del giudice - Necessità
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguarda l'applicazione dell'art. 32 del DPR n. 600/1973 ai prelevamenti e ai versamenti effettuati sui conti correnti bancari. Tali movimentazioni sono assistite da una presunzione legale di riferibilità a ricavi, con conseguente onere del contribuente di dimostrare che non rappresentano componenti positivi di reddito. La prova contraria può essere fornita anche mediante presunzioni semplici, purché fondate su indizi gravi, precisi e concordanti.
La decisione
La presunzione prevista dall'art. 32 è stata ritenuta applicabile sia ai prelevamenti sia ai versamenti. Il contribuente può superarla fornendo una prova contraria anche presuntiva, ma il giudice deve esaminarla analiticamente: deve individuare i fatti noti, collegare ogni indizio ai singoli movimenti bancari contestati e valutarne il significato considerando tempi, importi e contesto complessivo. Non è quindi sufficiente un esame generico o una motivazione priva di correlazione specifica con le operazioni bancarie.
Norme richiamate
Art. 32 del DPR n. 600/1973
In tema di accertamento delle imposte sui redditi, sia i prelevamenti che i versamenti operati su conti correnti bancari vanno imputati a ricavi, salvo prova contraria del contribuente.
La norma introduce una presunzione legale relativa: l'Amministrazione può imputare i movimenti bancari a ricavi, mentre il contribuente deve dimostrare la loro estraneità al reddito imponibile. La prova contraria è ammessa anche tramite presunzioni semplici, che devono però essere specifiche, gravi, precise e concordanti.
Massime di principio
- In presenza di un accertamento bancario, versamenti e prelevamenti possono essere considerati ricavi in via presuntiva; spetta al contribuente fornire una spiegazione documentata e riferita alle singole operazioni.
- La prova contraria può basarsi anche su presunzioni semplici, ma non su affermazioni generiche: occorre indicare fatti concreti e verificabili, come la provenienza delle somme, la loro destinazione o la riferibilità a operazioni non imponibili.
- Il giudice deve analizzare ogni movimento contestato o almeno gruppi omogenei di movimenti, valutando importo, data, frequenza, causale e contesto economico complessivo.
- Una motivazione che respinga o accolga la prova senza correlare gli indizi alle specifiche movimentazioni bancarie può risultare insufficiente.
- La presunzione non rende automaticamente imponibile qualsiasi operazione: essa è superabile, ma l'onere e la qualità della prova contraria gravano sul contribuente.
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