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Sentenza

Sentenza del 07/01/2019 n. 91 - Comm. Trib. Prov. Catania

Accertamento bancario ai fini II DD - Prelevamenti e versamenti - Imputabilità a ricavi - Presunzione legale - Sussiste - Prova contraria mediante presunzioni semplici - Ammissibilità - Verifica analitica da parte del giudice - Necessità

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La controversia riguarda l'applicazione dell'art. 32 del DPR n. 600/1973 ai prelevamenti e ai versamenti effettuati sui conti correnti bancari. Tali movimentazioni sono assistite da una presunzione legale di riferibilità a ricavi, con conseguente onere del contribuente di dimostrare che non rappresentano componenti positivi di reddito. La prova contraria può essere fornita anche mediante presunzioni semplici, purché fondate su indizi gravi, precisi e concordanti.

La decisione

La presunzione prevista dall'art. 32 è stata ritenuta applicabile sia ai prelevamenti sia ai versamenti. Il contribuente può superarla fornendo una prova contraria anche presuntiva, ma il giudice deve esaminarla analiticamente: deve individuare i fatti noti, collegare ogni indizio ai singoli movimenti bancari contestati e valutarne il significato considerando tempi, importi e contesto complessivo. Non è quindi sufficiente un esame generico o una motivazione priva di correlazione specifica con le operazioni bancarie.

Norme richiamate

  • Art. 32 del DPR n. 600/1973

    In tema di accertamento delle imposte sui redditi, sia i prelevamenti che i versamenti operati su conti correnti bancari vanno imputati a ricavi, salvo prova contraria del contribuente.

    La norma introduce una presunzione legale relativa: l'Amministrazione può imputare i movimenti bancari a ricavi, mentre il contribuente deve dimostrare la loro estraneità al reddito imponibile. La prova contraria è ammessa anche tramite presunzioni semplici, che devono però essere specifiche, gravi, precise e concordanti.

Massime di principio

  • In presenza di un accertamento bancario, versamenti e prelevamenti possono essere considerati ricavi in via presuntiva; spetta al contribuente fornire una spiegazione documentata e riferita alle singole operazioni.
  • La prova contraria può basarsi anche su presunzioni semplici, ma non su affermazioni generiche: occorre indicare fatti concreti e verificabili, come la provenienza delle somme, la loro destinazione o la riferibilità a operazioni non imponibili.
  • Il giudice deve analizzare ogni movimento contestato o almeno gruppi omogenei di movimenti, valutando importo, data, frequenza, causale e contesto economico complessivo.
  • Una motivazione che respinga o accolga la prova senza correlare gli indizi alle specifiche movimentazioni bancarie può risultare insufficiente.
  • La presunzione non rende automaticamente imponibile qualsiasi operazione: essa è superabile, ma l'onere e la qualità della prova contraria gravano sul contribuente.

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