Risoluzione n. 214 del 11/08/2009
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa risoluzione chiarisce che le dichiarazioni di accettazione dell’eredità con beneficio di inventario e di rinuncia all’eredità rese nell’interesse di minori e interdetti non rientrano tra gli atti esenti in quanto soggetti a contributo unificato o atti della procedura di tutela. Pertanto restano soggette all’imposta di bollo ai sensi del DPR n. 642/1972.
Imposta di bollo su accettazione con beneficio d’inventario e rinuncia all’eredità per minori e interdetti
Imposta di bollo sulle dichiarazioni ereditarie rese nell’interesse di minori e interdetti
La risoluzione affronta il trattamento fiscale, ai fini dell’imposta di bollo, delle dichiarazioni di accettazione dell’eredità con beneficio di inventario e di rinuncia all’eredità rese dal tutore o dal genitore esercente la potestà nell’interesse di minori e interdetti. L’Amministrazione finanziaria esclude che tali atti beneficino dell’esenzione prevista per gli atti soggetti al contributo unificato o per gli atti della procedura di tutela.
Quesito posto dall’istante
Il Ministero della Giustizia chiede se:
- la dichiarazione di accettazione dell’eredità con beneficio di inventario;
- la dichiarazione di rinuncia all’eredità; rese nell’interesse dei minori e degli interdetti debbano essere assoggettate all’imposta di bollo.
Tesi prospettata dal Ministero della Giustizia
Secondo l’istante, tali dichiarazioni dovrebbero essere considerate atti "antecedenti, necessari o funzionali" alla procedura di tutela dei minori e degli interdetti. Di conseguenza, esse sarebbero esenti da bollo perché soggette al contributo unificato ai sensi dell’articolo 18 del DPR 30 maggio 2002, n. 115.
Quadro normativo sul contributo unificato e sul bollo
L’Agenzia ricostruisce il rapporto tra contributo unificato e imposta di bollo nel sistema del DPR 30 maggio 2002, n. 115, evidenziando che il contributo unificato ha reso la disciplina del bollo negli atti giudiziari di natura residuale.
L’articolo 18 del DPR n. 115 del 2002 prevede che l’imposta di bollo non si applica:
- agli atti e provvedimenti del processo penale;
- agli atti e provvedimenti del processo civile, compresa la procedura concorsuale e di volontaria giurisdizione, e del processo amministrativo, soggetti al contributo unificato;
- alle copie autentiche, comprese quelle esecutive, degli atti e dei provvedimenti, se richieste dalle parti processuali.
La norma precisa inoltre che per "atti e provvedimenti del processo" devono intendersi tutti gli atti processuali, inclusi quelli antecedenti, necessari o funzionali. Il comma 2 stabilisce però che la disciplina dell’imposta di bollo resta invariata per:
- le istanze e domande, in qualsiasi forma presentate da terzi;
- gli atti non giurisdizionali compiuti dagli uffici, compreso il rilascio di certificati; sempre che non siano atti antecedenti, necessari o funzionali ai processi indicati nel comma 1.
Significato di "antecedenti, necessari o funzionali"
La risoluzione richiama i chiarimenti già forniti con le circolari n. 70 del 14 agosto 2002 e n. 21 del 27 febbraio 2002.
In particolare, la circolare n. 70 del 2002 definisce:
- "antecedenti": gli atti che precedono in senso logico il procedimento giurisdizionale, non semplicemente in ordine cronologico, ma per il loro rapporto di funzionalità o necessarietà;
- "necessari": gli atti e provvedimenti indispensabili, come condizione sine qua non, per l’esistenza di quelli strettamente procedimentali;
- "funzionali": gli atti e provvedimenti compiuti in dipendenza o al fine di ottenere un atto del procedimento giurisdizionale, oppure in vista di esso, anche se non costituiscono condizione necessaria di procedibilità.
Valutazione dell’Agenzia: esclusione dall’ambito del contributo unificato
L’Amministrazione osserva che il contributo unificato riguarda i procedimenti giudiziari previsti dalla legge e gli atti ad essi necessariamente connessi, ma non gli atti che, pur compiuti davanti a un ufficio giudiziario, non sono correlati a un procedimento e servono a realizzare finalità estranee all’attività processuale.
Nel caso di specie, l’accettazione con beneficio di inventario e la rinuncia all’eredità nell’interesse di minori e interdetti devono essere rese mediante dichiarazione ricevuta:
- da un notaio; oppure
- dal cancelliere del tribunale del circondario in cui si è aperta la successione, con inserimento nel registro delle successioni conservato presso lo stesso tribunale.
Per il loro valido compimento è necessaria l’autorizzazione del giudice tutelare, ai sensi degli articoli 320 e 374 c.c., pena l’annullabilità degli atti ai sensi degli articoli 322 e 377 c.c.
Tale autorizzazione rimuove un limite posto dalla legge all’esercizio del potere di amministrazione dei beni del minore o dell’interdetto da parte dei genitori o del tutore. Tuttavia, pur essendo funzionale alle dichiarazioni in esame, non si può affermare che queste siano atti antecedenti, necessari o legati da nesso di necessarietà alla procedura di tutela.
Inapplicabilità dell’esenzione dell’articolo 13 della Tabella allegata al DPR n. 642 del 1972
Secondo l’Agenzia, il corretto riferimento normativo non è il Testo unico sulle spese di giustizia, ma il DPR 26 ottobre 1972, n. 642.
L’articolo 13 della Tabella allegata a tale decreto esenta dall’imposta di bollo gli:
- atti della procedura della tutela dei minori e degli interdetti;
- inventari;
- conti annuali e conto finale;
- istanze di autorizzazione e relativi provvedimenti; con esclusione degli atti e dei contratti compiuti dal tutore in rappresentanza del minore o dell’interdetto.
Il Ministero delle Finanze aveva già chiarito che rientrano tra gli atti della procedura di tutela tutte le istanze di autorizzazione prodotte dal tutore, dall’apertura alla chiusura della tutela, dirette a ottenere un provvedimento del giudice tutelare o del tribunale.
Tuttavia, per l’Agenzia, le dichiarazioni di accettazione dell’eredità con beneficio d’inventario e di rinuncia all’eredità non attengono alla procedura di tutela disciplinata dagli articoli 344 e seguenti del codice civile, ma costituiscono atti di amministrazione del patrimonio del minore o dell’interdetto. Di conseguenza, non rientrano nell’esenzione dell’articolo 13.
Regime fiscale applicabile
La conclusione della risoluzione è che le dichiarazioni di accettazione dell’eredità con beneficio di inventario e le dichiarazioni di rinuncia all’eredità rese dal tutore o dal genitore esercente la potestà nell’interesse del minore o dell’interdetto sono soggette all’imposta di bollo.
L’assoggettamento avviene ai sensi dell’articolo 1 della Tariffa, parte I, del DPR n. 642 del 1972, che colpisce gli:
- atti rogati;
- atti ricevuti;
- atti autenticati da notai o da altri pubblici ufficiali.
Indicazione finale
Le Direzioni regionali sono chiamate a vigilare affinché i principi espressi nella risoluzione siano applicati in modo uniforme.
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