Risoluzione n. 208 del 10/08/2009
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa risoluzione istituisce il codice tributo "6819" per consentire alle imprese autorizzate all’autotrasporto di merci di utilizzare in compensazione, tramite modello F24, il credito d’imposta riconosciuto per una quota della tassa automobilistica pagata nel 2009. Indica inoltre le modalità di esposizione del codice nel modello F24 e il riferimento all’anno 2009.
Istituzione del codice tributo 6819 per il credito d’imposta autotrasportatori relativo alla tassa automobilistica 2009
Istituzione del codice tributo per il credito d’imposta autotrasporto 2009
La risoluzione disciplina l’utilizzo, mediante modello F24, del credito d’imposta riconosciuto alle imprese autorizzate all’autotrasporto di merci in relazione a una quota parte della tassa automobilistica versata per l’anno 2009. Il documento individua il codice tributo da usare in compensazione e richiama il quadro normativo di riferimento.
Quadro normativo e finalità dell’agevolazione
L’articolo 15, comma 8-septies, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, prevede la concessione di un credito d’imposta corrispondente a una quota parte dell’importo pagato quale tassa automobilistica per l’anno 2009 per ciascun veicolo:
- di massa complessiva non inferiore a 7,5 tonnellate;
- posseduto e utilizzato per attività autorizzata di autotrasporto merci.
La norma conferma per il 2009 l’agevolazione già prevista per il 2008 dall’articolo 83-bis, comma 26, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.
Determinazione della misura del credito
Per l’agevolazione relativa al 2009, la misura del credito d’imposta è stata determinata con Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 6 agosto 2009. La risoluzione richiama tale provvedimento come presupposto operativo per l’utilizzo del credito.
Modalità di utilizzo in compensazione
Il credito d’imposta è fruibile esclusivamente in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni.
A tal fine viene istituito il seguente codice tributo:
- "6819", denominato "Credito d’imposta corrispondente a una quota parte dell’importo pagato quale tassa automobilistica per l’anno 2009, in favore delle imprese di autotrasporto – art. 15, c. 8-septies, d.l. 1/07/2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102".
Compilazione del modello F24
Il codice tributo deve essere esposto nella sezione erario del modello F24:
- nella colonna "importi a credito compensati" quando il credito è utilizzato in compensazione;
- nella colonna "importi a debito versati" nei casi di restituzione comprensiva di interessi, in ipotesi di ravvedimento ai sensi dell’articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.
Nel campo "anno di riferimento" deve essere indicato, nel formato "AAAA", l’anno "2009", che è l’anno per il quale il credito è concesso.
Elementi essenziali per gli operatori
Il documento rileva, in sintesi, che:
- il credito spetta per la tassa automobilistica 2009;
- riguarda i veicoli con massa complessiva non inferiore a 7,5 tonnellate;
- è riservato alle imprese autorizzate all’autotrasporto di merci;
- si utilizza in F24 con il codice tributo 6819;
- l’anno di riferimento da indicare è 2009.
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