Risoluzione n. 213 del 11/08/2009
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa risoluzione chiarisce che le ordinanze decisorie emesse ex art. 99 DPR n. 115/2002 contro il rigetto dell’ammissione al patrocinio a spese dello Stato nel processo penale hanno natura giurisdizionale e contenuto decisorio, con conseguente soggezione a registrazione in termine fisso ex art. 8 Tariffa, parte prima, DPR n. 131/1986.
Registrazione in termine fisso delle ordinanze sul patrocinio a spese dello Stato nel processo penale
Registrazione delle ordinanze sul patrocinio a spese dello Stato nel processo penale
La risoluzione esamina il regime fiscale applicabile alle ordinanze emesse a seguito del ricorso previsto dall’art. 99 del DPR 30 maggio 2002, n. 115, contro il rigetto dell’istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato nel processo penale. Il chiarimento richiesto riguarda se tali provvedimenti debbano essere registrati in termine fisso ai sensi dell’art. 8 della Tariffa, parte prima, allegata al DPR 26 aprile 1986, n. 131.
Quesito posto dal Ministero della Giustizia
Il Ministero della Giustizia domanda se le ordinanze aventi contenuto decisorio, emesse all’esito del ricorso avverso il decreto di rigetto dell’istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato nel processo penale, siano soggette a registrazione in termine fisso. Il quesito è formulato con riferimento specifico all’art. 8 della Tariffa, parte prima, del testo unico dell’imposta di registro.
Inquadramento del procedimento ex art. 99 DPR n. 115/2002
L’Agenzia richiama la disciplina dell’art. 99 del Testo unico sulle spese di giustizia. In base a tale norma:
- l’interessato può proporre ricorso contro il provvedimento di rigetto davanti al presidente del tribunale o al presidente della corte d’appello competente;
- il procedimento segue il rito speciale previsto per gli onorari di avvocato dall’art. 29 della legge 13 giugno 1942, n. 794;
- l’ufficio giudiziario procede in composizione monocratica;
- il ricorso deve essere notificato all’ufficio finanziario, che è parte nel relativo processo.
Natura giurisdizionale e contenuto decisorio del provvedimento
La risoluzione evidenzia che il rinvio al rito dell’art. 29 della legge n. 794/1942 comporta l’adozione del procedimento camerale contenzioso, con convocazione delle parti in camera di consiglio. La notifica all’ufficio finanziario conferma che il procedimento si colloca nell’ambito della giurisdizione civile, poiché vi è un contrasto tra il soggetto che chiede allo Stato di sopportare le spese del proprio processo e l’amministrazione finanziaria che tali spese dovrebbe sostenere.
L’ordinanza conclusiva del procedimento accerta il diritto al patrocinio a spese dello Stato. Viene inoltre richiamato l’orientamento della Corte di Cassazione, secondo cui il giudice, nel decidere sul patrocinio a spese dello Stato, esercita una funzione giurisdizionale piena volta all’accertamento di un diritto dotato di fondamento costituzionale. Per tale ragione, i provvedimenti che ne scaturiscono hanno il regime proprio degli atti di giurisdizione.
Conseguenze ai fini dell’imposta di registro
Il provvedimento finale ex art. 99, comma 4, DPR n. 115/2002 è ricorribile per cassazione per violazione di legge e presenta quindi contenuto decisorio. Da ciò deriva che le ordinanze emesse a seguito del ricorso avverso il rigetto dell’istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato nel processo penale rientrano tra gli atti dell’autorità giudiziaria ordinaria e speciale in materia di controversie civili che definiscono, anche parzialmente, il giudizio.
Per questa ragione tali ordinanze sono soggette a registrazione in termine fisso ai sensi dell’art. 8 della Tariffa, parte prima, allegata al DPR 26 aprile 1986, n. 131.
Esito del parere
L’Agenzia conclude che le ordinanze previste dall’art. 99, comma 4, del DPR n. 115/2002, quando emesse a seguito di ricorso contro il rigetto dell’ammissione al patrocinio a spese dello Stato nel processo penale, devono essere registrate in termine fisso. La Direzione precisa infine che le Direzioni regionali vigileranno affinché i principi espressi nella risoluzione siano applicati in modo uniforme.
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