Cassazione Penale, Sentenza n. 13562/2025 del 08/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso articolato in tre motivi: 1) vizio di motivazione e violazione di legge (art. 606 lett. b) ed e) c.p.p.) per aver basato la responsabilità esclusivamente su intercettazioni telefoniche di tenore neutro e non esplicito, senza riscontri materiali (assenza di droga o strumenti presso l'abitazione del ricorrente, un solo sequestro collegato al Lo Brutto, mancanza di riscontri su trasferimenti di denaro e mancata identificazione degli acquirenti); critica della credibilità del teste Lo Brutto; 2) violazione di legge e vizio di motivazione per il mancato riconoscimento della lieve entità ai sensi dell'art. 73 d.P.R. 309/1990 (comma 5), con contestazione delle quantità e qualità della droga e della mancata prova di una struttura organizzata (si tratterebbe di piccolo spaccio); 3) vizio di motivazione sulla quantificazione e motivazione dell'aumento di pena per continuazione, con richiesta che l'aumento fosse motivato distintamente per ciascun reato satellite.
La decisione
La Corte di legittimità ha dichiarato il ricorso infondato e lo ha rigettato. Ha confermato la ricostruzione di merito cui la Corte d'appello di Bologna era pervenuta: Popescu è ritenuto responsabile di aver fornito ripetuti quantitativi di cocaina (tre epidosi da circa 300 g ciascuna) a Marco Lo Brutto, con consegne provenienti dal Costa Rica; la Corte ha ritenuto probanti le intercettazioni, i riferimenti ai soprannomi ricondotti al ricorrente e il collegamento telefonico che ha permesso di identificare un numero poi risultato in uso al Popescu. Quanto alla pena, è stata confermata la rideterminazione operata dal giudice d'appello (pena complessiva di cinque anni di reclusione ed euro 27.000 di multa, derivante da pena base e successive correzioni/attenuazioni e aumento per continuazione). La Corte ha inoltre ritenuto corretta la esclusione dell'ipotesi di lieve entità, per il significativo dato ponderale, la qualità (cocaina pura) e la frequenza degli invii dall'estero, e ha ritenuto legittima e proporzionata la quantificazione degli aumenti per continuazione (aumenti minimi e distinti). Infine il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese.
Norme richiamate
Norma sui concorsi di reati e sulla continuazione: la Corte ha verificato che l'aumento per continuazione sia stato calcolato in modo proporzionato rispetto al reato più grave e non abbia comportato un cumulo materiale vietato.
art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309/1990
Disposizione penale che sanziona il traffico di sostanze stupefacenti: la condanna è stata inflitta per violazione di questa norma (detenzione/cezione di cocaina).
art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990
Riferita alla previsione della 'lieve entità': la Corte ha ricordato che la lieve entità può essere riconosciuta solo se l'offensività è minima e valutata con riferimento a quantità, qualità, modalità, mezzi e circostanze; nel caso concreto la lieve entità è stata esclusa per il peso, la purezza e la ripetizione degli invii.
art. 606, lett. b) ed e) cod. proc. pen.
Norme che individuano i motivi di ricorso per cassazione (violazione di legge e vizi della motivazione): il ricorrente le invocava per contestare la valutazione probatoria e la motivazione, ma la Corte ha ritenuto il controllo di legittimità limitato alla coerenza logica della motivazione senza poter rivedere integralmente le valutazioni di fatto.
Riferimento al giudizio abbreviato/patto (procedura con cui Lo Brutto era stato giudicato per fatti connessi): la Corte ha ritenuto attendibili le dichiarazioni del teste anche se quest'ultimo era stato giudicato ai sensi di tale norma, in quanto le sue dichiarazioni sono risultate riscontrate da intercettazioni e osservazioni.
Norma che consente la rinnovazione dell'esame del teste; la Corte ha rilevato che la rinnovazione della testimonianza del Lo Brutto è stata fatta per completezza e integrazione, non per ragioni di non credibilità.
Norma sulle attenuanti generiche equivalenti o sulla riduzione della pena: applicata in sede di determinazione della pena, ha comportato una riduzione della pena base prima del calcolo degli aumenti per continuazione.
Principi per la determinazione della pena (proporzionalità, divieto di cumulo surrettizio): la Corte ha richiamato che la motivazione sugli aumenti deve consentire il controllo del rispetto del rapporto di proporzione e dei limiti dell'art. 81; per aumenti di esigua entità non è richiesta motivazione analitica.
Massime di principio
- Il giudice di legittimità verifica la coerenza logico-argomentativa della motivazione ma non riede a una riconsiderazione integrale degli accertamenti di fatto: se la motivazione di merito è logica e riscontrabile nelle prove (intercettazioni, riscontri telefonici, osservazioni), la Cassazione non sostituisce la valutazione probatoria.
- Intercettazioni telefoniche, anche se non esplicite, possono essere valorizzate se collegate a riscontri (es. numeri identificati, consegne verificate, soprannomi ricorrenti) che consentono un quadro indiziario complessivo coerente.
- L'assenza di droga o strumenti presso l'abitazione dell'imputato non esclude la responsabilità quando il modus operandi dimostra consegne dirette a terzi (es. spedizioni all'esterno, taglio e cessione effettuati da altri soggetti).
- La fattispecie della 'lieve entità' è eccezionale: va valutata globalmente (quantità, qualità, modalità, mezzi, durata e organizzazione) e non può essere riconosciuta se prevalgono elementi che denotano offensività significativa (es. cocaina pura in quantitativi rilevanti, ripetizione degli invii dall'estero).
- Nelle ipotesi di reato continuato il giudice deve quantificare l'aumento per ciascun reato satellite; tuttavia, se gli aumenti sono di esigua entità e proporzionati, la motivazione richiesta può essere meno analitica.
- Le dichiarazioni di un teste poi giudicato con procedure speciali (es. patteggiamento) non sono automaticamente inaffidabili se risultano riscontrate da elementi oggettivi (intercettazioni, pedinamenti, sequestri).
- Per contestare efficacemente una condanna fondata su indizi e intercettazioni, occorrono censure che dimostrino specifiche incoerenze logiche o mancanze di riscontro obiettivo; la mera possibilità di altra ricostruzione non è sufficiente in sede di legittimità.
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