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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 13562/2025 del 08/04/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso articolato in tre motivi: 1) vizio di motivazione e violazione di legge (art. 606 lett. b) ed e) c.p.p.) per aver basato la responsabilità esclusivamente su intercettazioni telefoniche di tenore neutro e non esplicito, senza riscontri materiali (assenza di droga o strumenti presso l'abitazione del ricorrente, un solo sequestro collegato al Lo Brutto, mancanza di riscontri su trasferimenti di denaro e mancata identificazione degli acquirenti); critica della credibilità del teste Lo Brutto; 2) violazione di legge e vizio di motivazione per il mancato riconoscimento della lieve entità ai sensi dell'art. 73 d.P.R. 309/1990 (comma 5), con contestazione delle quantità e qualità della droga e della mancata prova di una struttura organizzata (si tratterebbe di piccolo spaccio); 3) vizio di motivazione sulla quantificazione e motivazione dell'aumento di pena per continuazione, con richiesta che l'aumento fosse motivato distintamente per ciascun reato satellite.

La decisione

La Corte di legittimità ha dichiarato il ricorso infondato e lo ha rigettato. Ha confermato la ricostruzione di merito cui la Corte d'appello di Bologna era pervenuta: Popescu è ritenuto responsabile di aver fornito ripetuti quantitativi di cocaina (tre epidosi da circa 300 g ciascuna) a Marco Lo Brutto, con consegne provenienti dal Costa Rica; la Corte ha ritenuto probanti le intercettazioni, i riferimenti ai soprannomi ricondotti al ricorrente e il collegamento telefonico che ha permesso di identificare un numero poi risultato in uso al Popescu. Quanto alla pena, è stata confermata la rideterminazione operata dal giudice d'appello (pena complessiva di cinque anni di reclusione ed euro 27.000 di multa, derivante da pena base e successive correzioni/attenuazioni e aumento per continuazione). La Corte ha inoltre ritenuto corretta la esclusione dell'ipotesi di lieve entità, per il significativo dato ponderale, la qualità (cocaina pura) e la frequenza degli invii dall'estero, e ha ritenuto legittima e proporzionata la quantificazione degli aumenti per continuazione (aumenti minimi e distinti). Infine il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese.

Norme richiamate

  • art. 81 cod. pen.

    Norma sui concorsi di reati e sulla continuazione: la Corte ha verificato che l'aumento per continuazione sia stato calcolato in modo proporzionato rispetto al reato più grave e non abbia comportato un cumulo materiale vietato.

  • art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309/1990

    Disposizione penale che sanziona il traffico di sostanze stupefacenti: la condanna è stata inflitta per violazione di questa norma (detenzione/cezione di cocaina).

  • art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990

    Riferita alla previsione della 'lieve entità': la Corte ha ricordato che la lieve entità può essere riconosciuta solo se l'offensività è minima e valutata con riferimento a quantità, qualità, modalità, mezzi e circostanze; nel caso concreto la lieve entità è stata esclusa per il peso, la purezza e la ripetizione degli invii.

  • art. 606, lett. b) ed e) cod. proc. pen.

    Norme che individuano i motivi di ricorso per cassazione (violazione di legge e vizi della motivazione): il ricorrente le invocava per contestare la valutazione probatoria e la motivazione, ma la Corte ha ritenuto il controllo di legittimità limitato alla coerenza logica della motivazione senza poter rivedere integralmente le valutazioni di fatto.

  • art. 444 cod. proc. pen.

    Riferimento al giudizio abbreviato/patto (procedura con cui Lo Brutto era stato giudicato per fatti connessi): la Corte ha ritenuto attendibili le dichiarazioni del teste anche se quest'ultimo era stato giudicato ai sensi di tale norma, in quanto le sue dichiarazioni sono risultate riscontrate da intercettazioni e osservazioni.

  • art. 507 cod. proc. pen.

    Norma che consente la rinnovazione dell'esame del teste; la Corte ha rilevato che la rinnovazione della testimonianza del Lo Brutto è stata fatta per completezza e integrazione, non per ragioni di non credibilità.

  • art. 62-bis cod. pen.

    Norma sulle attenuanti generiche equivalenti o sulla riduzione della pena: applicata in sede di determinazione della pena, ha comportato una riduzione della pena base prima del calcolo degli aumenti per continuazione.

  • art. 132 cod. pen.

    Principi per la determinazione della pena (proporzionalità, divieto di cumulo surrettizio): la Corte ha richiamato che la motivazione sugli aumenti deve consentire il controllo del rispetto del rapporto di proporzione e dei limiti dell'art. 81; per aumenti di esigua entità non è richiesta motivazione analitica.

Massime di principio

  • Il giudice di legittimità verifica la coerenza logico-argomentativa della motivazione ma non riede a una riconsiderazione integrale degli accertamenti di fatto: se la motivazione di merito è logica e riscontrabile nelle prove (intercettazioni, riscontri telefonici, osservazioni), la Cassazione non sostituisce la valutazione probatoria.
  • Intercettazioni telefoniche, anche se non esplicite, possono essere valorizzate se collegate a riscontri (es. numeri identificati, consegne verificate, soprannomi ricorrenti) che consentono un quadro indiziario complessivo coerente.
  • L'assenza di droga o strumenti presso l'abitazione dell'imputato non esclude la responsabilità quando il modus operandi dimostra consegne dirette a terzi (es. spedizioni all'esterno, taglio e cessione effettuati da altri soggetti).
  • La fattispecie della 'lieve entità' è eccezionale: va valutata globalmente (quantità, qualità, modalità, mezzi, durata e organizzazione) e non può essere riconosciuta se prevalgono elementi che denotano offensività significativa (es. cocaina pura in quantitativi rilevanti, ripetizione degli invii dall'estero).
  • Nelle ipotesi di reato continuato il giudice deve quantificare l'aumento per ciascun reato satellite; tuttavia, se gli aumenti sono di esigua entità e proporzionati, la motivazione richiesta può essere meno analitica.
  • Le dichiarazioni di un teste poi giudicato con procedure speciali (es. patteggiamento) non sono automaticamente inaffidabili se risultano riscontrate da elementi oggettivi (intercettazioni, pedinamenti, sequestri).
  • Per contestare efficacemente una condanna fondata su indizi e intercettazioni, occorrono censure che dimostrino specifiche incoerenze logiche o mancanze di riscontro obiettivo; la mera possibilità di altra ricostruzione non è sufficiente in sede di legittimità.

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