Cassazione Penale, Sentenza n. 25359/2025 del 09/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il P.G. ha impugnato la sentenza della Corte d'Appello di Salerno (14/03/2025) che aveva confermato l'assoluzione di Acconcia dal reato previsto dall'art. 629 c.p., denunciando la violazione di legge ex art. 606, comma 1, lett. b) c.p.p.: i giudici di merito avrebbero errato escludendo l'elemento oggettivo dell'estorsione basandosi sulla mancanza di danno alla persona offesa, ritenendo che il lavoratore avesse da sempre accettato condizioni peggiorative rispetto alla contrattazione collettiva. Il P.G. sostiene che la giurisprudenza citata distingue il momento genetico del rapporto di lavoro (accettazione iniziale di condizioni inferiori) dalla fase esecutiva, nella quale la pretesa del datore di lavoro di ottenere vantaggi patrimoniali mediante la modifica peggiorativa delle condizioni e la prospettazione del licenziamento può integrare estorsione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso. Ha ritenuto che la Corte territoriale non avesse correttamente applicato i principi di diritto della giurisprudenza di legittimità, in particolare la distinzione tra momento genetico e fase esecutiva del rapporto di lavoro. Ha precisato che, se la condotta estorsiva si verifica durante lo svolgimento del rapporto e si avvale della minaccia di licenziamento per costringere il lavoratore ad accettare condizioni peggiorative (con conseguente perdita di contribuzione e TFR), può integrare il reato di estorsione. Ha annullato la sentenza impugnata e ha rinviato per nuovo giudizio alla Corte d'Appello di Napoli, rimettendo al giudice del rinvio la valutazione circa la natura (genetica o esecutiva) della compilazione dei modelli di disoccupazione e della lavorazione in nero, nonché il nesso eziologico con la minaccia di licenziamento.
Norme richiamate
art. 629 cod. pen.
Norma che disciplina il reato di estorsione. Interpretata nel senso che l'estorsione è integrata quando il datore di lavoro, durante lo svolgimento del rapporto, pretende vantaggi patrimoniali mediante minacce (anche di licenziamento) che costringono il lavoratore ad accettare condizioni peggiorative, producendo perdite contributive e patrimoniali.
art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen.
Ground di impugnazione per cassazione relativo alla violazione di legge; utilizzato dal P.G. per censurare la non corretta applicazione della legge penale da parte della Corte territoriale.
Sez. 2, n. 21789 del 04/10/2018 (Roscino, Rv. 275783 - 01)
Giurisprudenza che esclude l'estorsione quando, nel momento genetico del rapporto, il datore offre impiego subordinandolo alla rinuncia di parte della retribuzione: manca il danno rispetto alla situazione preesistente di disoccupazione.
Sez. 2, n. 7128 del 10/11/2023 (Bonafede, dep. 2024)
Giurisprudenza che afferma che, se il rapporto di lavoro è già in atto, la pretesa del datore di lavoro di ottenere vantaggi patrimoniali modificando in peius le condizioni contrattuali e prospettando il licenziamento può rientrare nel paradigma dell'estorsione.
Massime di principio
- Distinguere sempre tra momento 'genetico' del rapporto (offerta di lavoro iniziale con condizioni sfavorevoli) e fase 'esecutiva' (modifiche imposte durante lo svolgimento del rapporto): l'estorsione è più probabile nella fase esecutiva se vi è coercizione con minaccia di licenziamento.
- La mera accettazione iniziale di condizioni inferiori non configura automaticamente estorsione, poiché manca il danno rispetto a una situazione pregressa di disoccupazione.
- Se il datore utilizza la minaccia di licenziamento come mezzo per costringere il lavoratore ad accettare condizioni peggiorative e ciò comporta perdita di contributi, TFR o altri svantaggi patrimoniali, può configurarsi estorsione (elemento oggettivo e danno della vittima).
- In giudizio va sempre accertato il nesso eziologico tra la minaccia (es. prospettazione del licenziamento) e il comportamento della vittima (es. firma di modelli di disoccupazione, accettazione di lavoro in nero), per stabilire se la condotta intimidatoria ha determinato il vantaggio illecito.
- La valutazione dei fatti deve concentrarsi su quando è emersa la condotta coercitiva (prima dell'assunzione o durante il rapporto) e sulle conseguenze patrimoniali e contributive per il lavoratore; la qualificazione penale dipende da questa ricostruzione fattuale.
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