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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 30670/2026 del 11/08/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il procedimento riguarda un'indagine per traffico di stupefacenti: il ricorrente era stato sottoposto a custodia cautelare in carcere per una contestata partecipazione al trasporto di circa 500 grammi di cocaina da Perugia verso la Basilicata, a bordo dell'auto da lui condotta e con droga occultata in un vano ricavato nel veicolo. Il Tribunale del riesame aveva rigettato la richiesta di revoca o sostituzione della misura. Con il ricorso per cassazione sono stati dedotti cinque motivi: 1) violazione di legge e vizio di motivazione sui gravi indizi, sostenendo che il ricorrente si sarebbe limitato ad accompagnare il cugino, che la fuga al posto di blocco sarebbe stata troppo breve per dimostrare consapevolezza, che l'occultamento della droga escludeva la conoscenza e che le dichiarazioni del coindagato lo scagionavano; 2) violazione di legge e vizio di motivazione sulla ritenuta inidoneità degli arresti domiciliari con braccialetto elettronico, ritenuti invece misura sufficiente alla luce dell'incensuratezza, del lavoro, della famiglia e della casa; 3) analoga censura sul diniego di sostituzione della custodia in carcere con i domiciliari, contestando il presupposto della convivenza con il coindagato e l'affermazione di un sodalizio criminale; 4) omessa valutazione degli elementi favorevoli, in particolare le dichiarazioni del coindagato che assumeva su di sé la responsabilità esclusiva; 5) erronea qualificazione giuridica del fatto, che secondo la difesa avrebbe semmai integrato favoreggiamento personale o, comunque, l'ipotesi di lieve entità di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che le censure sulla ricostruzione del fatto e sui gravi indizi si risolvessero in una richiesta di nuova valutazione del materiale probatorio, non consentita in sede di legittimità, e che la motivazione del Tribunale fosse congrua e non manifestamente illogica. In particolare, ha valorizzato la guida dell'auto, il mancato arresto all'alt dei Carabinieri, la forzatura del posto di blocco, la fuga, l'esistenza di un vano occulto predisposto nell'auto e la consistenza del carico di droga, elementi ritenuti compatibili con la consapevolezza del trasporto. Ha inoltre escluso che la diversa qualificazione come favoreggiamento personale fosse compatibile con una condotta di materiale e consapevole partecipazione al trasporto, e ha ritenuto manifestamente infondata anche la richiesta di riqualificazione in fatto di lieve entità. Quanto alle misure cautelari, ha giudicato logica la valutazione di inadeguatezza dei domiciliari, anche con braccialetto elettronico, in ragione del pericolo di recidiva specifica e della non occasionalità della condotta. Conseguentemente, ha condannato il ricorrente alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 73 d.P.R. n. 309/1990

    La condotta di consapevole partecipazione al trasporto di circa 500 grammi di cocaina integra l'ipotesi base del reato e non può essere riqualificata in fatto di lieve entità quando il contributo dell'agente è essenziale, il quantitativo è rilevante e il veicolo è predisposto con un vano occulto per la sostanza.

  • art. 110 c.p.

    Richiamato dalla difesa per sostenere una partecipazione concorsuale, ma la Corte osserva che la censura mira in realtà a una diversa lettura del fatto, non consentita in cassazione.

  • art. 127 c.p.p.

    Indicato per la trattazione in camera di consiglio senza partecipazione delle parti, come avvenuto nel procedimento.

  • art. 173 disp. att. c.p.p.

    Richiamato per la sintesi dei motivi di ricorso nei limiti consentiti.

  • art. 616 c.p.p.

    Alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento alla Cassa delle ammende.

  • art. 94, comma 1-ter, disp. att. c.p.p.

    Richiamato per gli adempimenti di cancelleria conseguenti alla decisione.

Massime di principio

  • Nel ricorso per cassazione avverso ordinanze in materia cautelare, la deduzione dell'insussistenza dei gravi indizi o delle esigenze cautelari è ammissibile solo se denuncia specifiche violazioni di legge o manifesta illogicità della motivazione; non è consentito sollecitare una nuova valutazione del compendio indiziario.
  • La Corte di cassazione non può sostituire la propria lettura a quella del giudice di merito in tema di ricostruzione del fatto, salvo che emerga un vizio di legittimità effettivo e non una mera diversa apprezzamento delle risultanze processuali.
  • La consapevole partecipazione materiale al trasporto di stupefacenti può desumersi, in modo non manifestamente illogico, da un insieme di indici convergenti quali la guida del veicolo, la forzatura del posto di blocco, la fuga, la presenza di un vano appositamente occultato e la quantità della sostanza trasportata.
  • La diversa qualificazione del fatto in termini di favoreggiamento personale non è compatibile con una condotta che realizzi direttamente e consapevolmente il contributo materiale alla detenzione e al trasporto della droga.
  • La qualificazione del fatto come ipotesi di lieve entità ex art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990 richiede una valutazione complessiva degli indici fattuali; un contributo essenziale, la predisposizione di un sistema di occultamento e un quantitativo non modesto di cocaina possono escludere la lieve entità.
  • In tema di scelta della misura cautelare, la valutazione sull'adeguatezza dei domiciliari, anche con braccialetto elettronico, è rimessa al giudice di merito e non è censurabile in cassazione se sorretta da motivazione congrua e non manifestamente illogica, specie quando il pericolo di recidiva specifica sia desunto dalla gravità e non occasionalità del fatto.

Come è indicizzato

MaterieSpaccioImpugnazioniCustodia cautelareEsigenze cautelari
RamiStupefacentiProcesso penaleMisure cautelari
SottomaterieLieve entitàCarcere
IstitutiConcorso di personeOnere della prova

Testo integrale

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