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Ordinanza

Ordinanza n. 454/2026 - Trieste, Sezione 1

per l’accertamento e la declaratoria ex artt. 116 c.p.a. e 35 e 36 d.lgs 36/2023 (c.c.p.) Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: del diritto del Rti SANGALLI di accedere ai documenti, in forma integrale, privi di omissis e con ogni loro allegato: i. contenuti nella “Busta B – Offerta Tecnica” di Onofaro; ii. contenuti nella “Busta A – Documentazione amministrativa” di Onofaro; iii. rispecchianti le valutazioni compiute dalla commissione di gara e le verifiche eseguite sull’effettivo possesso dei requisiti generali e speciali di accesso alla gara da parte di Onofaro; e per la condanna di Net a rilasciare copia integrale dei documenti stessi, neppure in parte coperti da omissis, oltre che, in quanto occorra, per l’annullamento della “comunicazione” di “Avviso pubblicazione atti e offerte per la gara o lotto di gara G07006” del 6.7.2026, “id. comunicazione PG/6427”, CIG BA311E2C78 (l’“Avviso Pubblicazione”) e del messaggio di posta elettronica certificata con oggetto “Avviso pubblicazione atti e offerte per la gara o lotto di gara G07006” del 6.7.2026 recante l’Avviso Pubblicazione, nelle parti nelle quali essi non dispongono il rilascio integrale dei documenti amministrativi sopra detti, oltre a tutti i provvedimenti presupposti, consequenziali o comunque connessi, inclusi il bando e il disciplinare di gara, e per l’emanazione ex art. 34 c. 1 lett. e) Cpa di ogni misura idonea ad assicurare l’immediata esecuzione dell’emananda sentenza, ivi inclusa la nomina di un commissario ad acta. Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Impresa Sangalli Giancarlo & C. S.r.l. in proprio e quale capogruppo mandataria del Rti con Idealservice Soc. Coop. il 27/7/2026: impugnazione "per l’accertamento e la declaratoria ex artt. 116 Cpa e 35 e 36 dlgs 36/2023 (“CCP”) del diritto del Rti Sangalli di accedere ai documenti, in forma integrale, privi di omissis e con ogni loro allegato, già indicati in sede di ricorso introduttivo; e per la condanna di Net a rilasciare copia integrale dei documenti stessi, neppure in parte coperti da omissis, oltre che, in quanto occorra, per l’annullamento oltre che dei provvedimenti gravati con il ricorso introduttivo – della “Comunicazione” 17.7.2026, prot. 3879/2026/DSGA/AA/GZ/gz di “Messa a disposizione della documentazione ai sensi degli artt. 35 e 36” CCP e del “Riepilogo” 17.7.2026 recante la “Comunicazione” stessa, oltre a tutti i provvedimenti presupposti, consequenziali o comunque connessi, e per l’emanazione ex art. 34 c. 1 lett. e) Cpa di ogni misura idonea ad assicurare l’immediata esecuzione dell’emananda sentenza, ivi inclusa la nomina di un commissario ad acta. Per quanto riguarda i secondi motivi aggiunti presentati da Impresa Sangalli Giancarlo & C. S.r.l. in proprio e quale capogruppo mandataria del Rti con Idealservice Soc. Coop. il 10/9/2026: Impugnazione "per l’accertamento e la declaratoria ex artt. 116 Cpa e 35 e 36 dlgs 36/2023 (“CCP”) del diritto del Rti Sangalli di accedere ai documenti, in forma integrale, privi di omissis e con ogni loro allegato, già indicati nel ricorso introduttivo e nei primi motivi aggiunti e per la condanna di Net a rilasciare copia integrale dei documenti stessi, neppure in parte coperti da omissis, oltre che, in quanto occorra, per l’annullamento oltre che dei provvedimenti colpiti dai ricorsi introduttivo e primo per motivi aggiunti, della “Comunicazione” 21.8.2026, prot. 4467/2026/DSGA/AA/GZ/gz di “Messa a disposizione della documentazione ai sensi degli artt. 35 e 36” CCP, del “Riepilogo” 22.8.2026 recante la “Comunicazione” stessa, della “Comunicazione” 2.9.2026, prot. 4651/2026/DSGA/AA/GZ/gz di “Messa a disposizione della documentazione ai sensi degli artt. 35 e 36” CCP, del “Riepilogo” 2.9.2026 recante la “Comunicazione” stessa e del “Riscontro” Net 2.9.2026, prot. 4655/2026/DSGA/AA/GZ/gz alla “nota prot. n. 26-0904 DT-SO del 31.08.2026” del Rti SANGALLI, oltre a tutti i provvedimenti presupposti, consequenziali o comunque connessi, e per l’emanazione ex art. 34 c. 1 lett. e) Cpa di ogni misura idonea ad assicurare l’immediata esecuzione dell’emananda sentenza, ivi inclusa la nomina di un commissario ad acta.

Giustizia amministrativa202600300

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Friuli Venezia Giulia, Sez. IOrdinanzaAccesso agli atti

Atto impugnato: Diniego o parziale ostensione della documentazione amministrativa e tecnica dell’aggiudicataria, nonché delle comunicazioni della stazione appaltante del 6 luglio, 17 luglio, 21 agosto e 2 settembre 2026 relative alla messa a disposizione degli atti della gara per il servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani in tre Comuni; l’aggiudicazione è oggetto di distinto ricorso.

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

La ricorrente, seconda parte del giudizio in proprio e quale mandataria di un RTI, ha chiesto l’accertamento del diritto di ottenere senza oscuramenti gli atti contenuti nelle buste amministrativa e tecnica dell’aggiudicataria, le valutazioni della commissione e la documentazione sulle verifiche dei requisiti, con condanna della stazione appaltante all’ostensione integrale. Ha impugnato le comunicazioni con cui gli atti erano stati messi a disposizione solo parzialmente. La controversia riguarda una gara per il servizio di raccolta e trasporto di rifiuti urbani, aggiudicata a Onofaro Antonino S.r.l.; l’aggiudicazione è contestata separatamente nel ricorso R.G. 332/2026. Il TAR ha rilevato che questo giudizio non verte sulle decisioni di oscuramento delle offerte ai sensi dell’art. 36, comma 3, d.lgs. 36/2023, ma sulla richiesta di accesso agli atti.

La decisione

Il TAR non ha deciso nel merito il diritto all’ostensione né la legittimità dei singoli oscuramenti. Ha disposto la conversione dal rito super-accelerato dell’art. 36, comma 4, d.lgs. 36/2023 al rito speciale di accesso ex art. 116 c.p.a., in applicazione dell’art. 32 c.p.a., poiché il rito super-accelerato è limitato al caso tipico in cui, contestualmente alla comunicazione digitale dell’aggiudicazione, la stazione appaltante abbia adempiuto agli obblighi informativi, comprese le decisioni sulle richieste di oscuramento; in difetto di tale adempimento sostanziale torna applicabile il rito ordinario dell’accesso. Ha fissato la prosecuzione all’udienza camerale del 21 ottobre 2026, in concomitanza con la trattazione in udienza pubblica del distinto ricorso contro l’aggiudicazione, considerata la rinuncia di tutte le parti ai termini a difesa.

Norme richiamate

  • art. 36, comma 4, d.lgs. 36/2023

    Il rito speciale super-accelerato in materia di accesso, previsto dall’articolo 36, comma 4, del codice dei contratti pubblici di cui al d.lgs 31 marzo 2023 n. 36, in quanto previsto da una disposizione eccezionale insuscettibile di estensione analogica, è applicabile nel solo caso tipico in cui, contestualmente alla comunicazione digitale dell’aggiudicazione di cui al comma 1, la stazione appaltante o l’ente procedente abbia adempiuto agli obblighi informativi di cui ai commi precedenti, dando anche atto delle decisioni adottate sulle richieste di oscuramento.

    Il rito super-accelerato si applica soltanto quando, contestualmente alla comunicazione digitale dell’aggiudicazione, siano stati sostanzialmente adempiuti gli obblighi informativi previsti, inclusa la comunicazione delle decisioni sulle richieste di oscuramento; trattandosi di rito eccezionale, non è estensibile analogicamente.

  • art. 116 c.p.a.

    In caso di inosservanza sostanziale di detti obblighi, si riespande la disciplina del rito dell’accesso di cui all’articolo 116 del codice del processo amministrativo.

    Quando mancano in modo sostanziale gli obblighi informativi richiesti per il rito super-accelerato, la controversia sull’accesso è trattata con il rito speciale previsto dall’art. 116 c.p.a.

  • art. 32 c.p.a.

    Ritenuto pertanto, come preannunciato dal Presidente di questo Tribunale all’udienza camerale del 23.9.2026, che deve disporsi la conversione del rito ai sensi dell’art. 32 c.p.a., da super-accelerato ex art. 36 comma 4 c.c.p. a rito dell’accesso ex art. 116 c.p.a.;

    Il TAR ha utilizzato il potere di conversione del rito per ricondurre la controversia alla disciplina processuale dell’accesso, una volta esclusa l’applicabilità del rito super-accelerato.

Massime di principio

  • Il rito super-accelerato in materia di accesso previsto dall’art. 36, comma 4, d.lgs. 36/2023, essendo eccezionale e insuscettibile di estensione analogica, si applica solo quando la stazione appaltante adempie contestualmente alla comunicazione digitale dell’aggiudicazione agli obblighi informativi previsti, dando conto anche delle decisioni sulle richieste di oscuramento.
  • Se gli obblighi informativi relativi alla procedura di gara non sono adempiuti in modo sostanziale, la controversia sull’accesso agli atti è soggetta al rito ex art. 116 c.p.a.; il giudice può disporre la conversione dal rito super-accelerato.

Come è indicizzato

MaterieAccesso agli atti di garaDecisione e riti speciali
RamiContratti pubbliciProcesso amministrativo
IstitutiTrasparenza e pubblicità

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