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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 15724/2025 del 22/04/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnano la sentenza della Corte d'Appello di Milano (18/09/2024) che li ha condannati per concorso in tentata estorsione aggravata ex art. 416-bis1 c.p., lamentando: 1) erronea applicazione di art. 603 c.3-bis c.p.p. in relazione alla rinnovazione istruttoria e all'audizione della persona offesa (sostengono che l'attività fosse meramente apparente e non abbia introdotto nuovi elementi); 2) errata valutazione della prova e inesistenza del reato di estorsione in quanto le richieste sarebbero state non intimidatorie, riferite a rapporti familiari e senza profitto ingiusto; 3) insufficiente prova dell'aggravante mafiosa ex art. 416-bis1 c.p. (richiamano l'assenza di motivazione sufficiente e l'inadeguatezza della precedente condanna a fondamento dell'aggravante); 4) omissione di concessione delle attenuanti generiche e vizi nella determinazione della pena.

La decisione

La Corte di Cassazione ha respinto i motivi relativi alla rinnovazione istruttoria (art. 603 c.3-bis) e alla valutazione complessiva della prova e delle attenuanti, ritenendo la motivazione di merito adeguata e non sussistenti vizi di travisamento manifesti. Tuttavia ha accolto il motivo relativo alla qualificazione dell'aggravante 'metodo mafioso' (art. 416-bis1 c.p.), ritenendo che la motivazione della Corte d'Appello non abbia dimostrato in modo sufficientemente chiaro e specifico il richiamo alla forza intimidatrice del vincolo associativo; perciò ha annullato la sentenza limitatamente al riconoscimento di tale circostanza aggravante e ha rinviato ad altra sezione della Corte d'Appello di Milano per un nuovo giudizio su quel punto. Le doglianze sul trattamento sanzionatorio sono state dichiarate, allo stato, precluse; il resto del ricorso è stato dichiarato inammissibile.

Norme richiamate

  • art. 603, comma 3-bis, cod. proc. pen.

    nel caso di appello del pubblico ministero contro una sentenza di proscioglimento per motivi attinenti alla valutazione della prova dichiarativa va, il giudice, ferme le disposizioni di cui ai commi da 1 a 3, dispone la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale nei soli casi di prove dichiarative assunte in udienza nel corso del giudizio dibattimentale di primo grado o all'esito di integrazione probatoria disposta nel giudizio abbreviato a norma degli articoli 438, comma 5, e 441, comma 5

    La Corte ha richiamato la riforma (D.Lgs. 150/2022) che limita l'obbligo di rinnovazione istruttoria in appello ai soli casi tassativamente indicati; inoltre ha precisato che, se le dichiarazioni in primo e secondo grado risultano sostanzialmente uniformi, il giudice d'appello può avvalersi anche delle precedenti dichiarazioni senza dover darne esclusiva preferenza, mentre in caso di difformità deve motivare la scelta.

  • art. 416-bis1 cod. pen. (c.d. aggravante 'metodo mafioso')

    Per il riconoscimento dell'aggravante occorre prova chiara e specifica che la condotta abbia fatto leva sulla forza intimidatrice del vincolo associativo: non basta la semplice appartenenza o una precedente condanna; deve emergere il richiamo, esplicito o implicito ma inequivocabile, al coinvolgimento del gruppo criminoso che incute timore di ritorsioni.

  • art. 629 cod. pen. (estorsione)

    L'estorsione contiene già l'elemento minaccioso; la Corte sottolinea che non si può automaticamente sovrapporre quel naturale elemento costitutivo all'aggravante mafiosa senza ulteriore prova del richiamo alla forza intimidatoria del clan (evitare ne bis in idem sostanziale tra reato e aggravante).

  • D.Lgs. 150/2022 (riforma procedura penale, c.d. riforma Cartabia)

    Ha introdotto/modificato il comma 3-bis dell'art. 603 c.p.p., restringendo i casi di rinnovazione istruttoria in appello e precisando il perimetro applicativo dell'immediatezza probatoria.

  • D.L. 13 maggio 1991, n. 152 (art. 7) / normazione storica sul 'metodo mafioso'

    Riferimento dottrinario/giurisprudenziale: l'aggravante mira a punire il comportamento che 'si comporta da mafioso' evocando una capacità intimidatoria ulteriore dovuta al contesto organizzativo; la Corte richiama questi principi per delimitare il campo di applicazione dell'aggravante.

Massime di principio

  • La rinnovazione istruttoria in appello ex art. 603 c.3-bis c.p.p. è oggi normativa stringente: obbligatoria solo per appello del pubblico ministero contro proscioglimento e soltanto per prove dichiarative assunte in primo grado o in specifiche integrazioni abbreviate; se le dichiarazioni sono sostanzialmente uniformi, il giudice d'appello può utilizzare anche le dichiarazioni precedenti senza preferenza assoluta per quelle rese in rinnovazione.
  • Il sindacato di legittimità sulla valutazione della prova è limitato: la Cassazione verifica la presenza di una motivazione complessivamente plausibile e sorretta da elementi probatori; il ricorso per cassazione per travisamento è ammissibile solo in ipotesi di "doppia conforme" o macroscopico travisamento delle prove.
  • Per riconoscere l'aggravante per 'metodo mafioso' non è sufficiente la sola appartenenza o una precedente condanna per reati associativi: è necessaria prova che, nella specifica fattispecie, la minaccia o la condotta abbiano fatto leva sulla forza intimidatoria del gruppo, inducendo nella vittima timore di ritorsioni da parte dell'organizzazione.
  • Non si può 'doppiare' l'elemento minaccioso intrinseco all'estorsione con l'aggravante mafiosa senza ulteriore prova del richiamo alla forza intimidatrice del clan (attenzione al rischio di ne bis in idem sostanziale).
  • Questioni relative alla quantificazione della pena e al riconoscimento delle attenuanti generiche restano, salvo diversa declaratoria, di competenza del giudice di merito e non sono facilmente sindacabili in Cassazione se non per vizi motivazionali evidenti.
  • In casi analoghi, per ottenere l'annullamento dell'aggravante mafiosa in Cassazione è efficace dimostrare l'assenza di riferimenti o comportamenti tali da evocare la capacità intimidatoria del gruppo (ad es. richieste basate esclusivamente su rapporti familiari o su pretese non collegate a ritorsioni organizzate).

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