Ordinanza n. 2299/2026 - Roma, Sezione 3
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, - della graduatoria unica nazionale del concorso per l’ammissione al Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia per l’anno accademico 2025/2026 pubblicata, nell’area riservata agli studenti del portale Universitaly, il giorno 8 gennaio 2026, nella quale parte ricorrente non è risultata ammessa nella prima scelta al corso di Laurea in questione (Medicina Catania); - della graduatoria unica nazionale del concorso per l’ammissione al Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia per l’anno accademico 2025/2026 pubblicata, nell’area riservata agli studenti del portale Universitaly, il giorno 21 gennaio 2026, nella quale parte ricorrente non è risultata ammessa nella prima scelta al corso di Laurea in questione (Medicina Catania); - della graduatoria unica nazionale del concorso per l’ammissione al Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia per l’anno accademico 2025/2026 pubblicata, nell’area riservata agli studenti del portale Universitaly, il giorno 28 gennaio 2026, nella quale parte ricorrente non è risultata ammessa nella prima scelta al corso di Laurea in questione (Medicina Catania); - del Decreto del Ministero dell’Università e della Ricerca n. 1115 del 22 dicembre 2025, con i relativi Allegati, pubblicato sul sito istituzionale del MUR il successivo 23 dicembre 2025, nella parte in cui risulta lesivo degli interessi dell'odierna parte ricorrente; - del Decreto del Ministero dell’Università e della Ricerca n. 418 del 30 maggio 2025, con i relativi Allegati nn. 1 e 2, pubblicato sul sito istituzionale del MUR in pari data, recante la “disciplina di attuazione delle nuove modalità di accesso ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia, Odontoiatria e Protesi Dentaria e Medicina Veterinaria – a.a. 2025-2026”, nella parte in cui risulta lesivo degli interessi dell'odierna parte ricorrente; - dell’Allegato n. 2 del Decreto del Ministero dell’Università e della Ricerca n. 418 del 30 maggio 2025 nella parte in cui non ha previsto l'adozione di tutte le cautele idonee ad assicurare la par condicio e il principio dell’anonimato (schermatura delle aule e/o utilizzo dei metal detector al loro ingresso); - del Decreto Ministeriale n. 454 del 16-07-2025 recante la “Definizione criteri per la formazione delle graduatorie di merito nazionali e modalità assegnazione sedi universitarie agli studenti di cui al D.Lgs. n. 71 del 15 maggio 2025 - aa 2025/2026” nella parte in cui risulta lesivo degli interessi dell'odierna parte ricorrente; - del Decreto Ministeriale n. 600 del 7 agosto 2025 recante la “definizione posti disponibili corsi laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e chirurgia (LM-41), Odontoiatria e protesi dentaria (LM-46) e Medicina veterinaria (LM-42), a.a. 25/26, lingua italiana, destinati a studenti dei Paesi UE e dei Paesi non UE” e dei relativi allegati, nella parte in cui risulta lesivo degli interessi dell'odierna parte ricorrente; - dell’Avviso pubblicato sul sito istituzionale del Ministero dell’Università e della Ricerca, con il quale sono state comunicate le date di svolgimento delle prove di ammissione relative ai corsi di laurea magistrale ad accesso programmato nazionale per l’anno accademico 2025/2026 di cui è causa; - della prova di ammissione consistente nel questionario delle domande somministrate ai candidati; - degli atti con i quali è stata costituita la Commissione scientifica incaricata della formulazione dei quesiti per le prove di ammissione ai corsi di laurea ad accesso programmato nazionale per l'anno accademico 2025/2026; - degli atti con i quali è stata nominata la Commissione scientifica incaricata della validazione dei quesiti per le prove di ammissione ai corsi di laurea ad accesso programmato nazionale per l'anno accademico 2025/2026 e dei verbali di correzione e validazione dei quesiti nella parte in cui ledono la posizione dell’odierna parte ricorrente; - dei verbali di correzione redatti dal CINECA; - dei verbali di correzione delle Commissioni Universitarie nella parte in cui sono lesivi dell’interesse di parte ricorrente; - per quanto di ragione, di tutti i verbali che hanno interessato la procedura in esame e lesivi dell’interesse di parte ricorrente; - di ogni altro atto presupposto e/o consequenziale anche potenzialmente lesivo degli interessi dell’odierna parte ricorrente. e per ottenere l’accertamento e la condanna ex art. 30 c.p.a. dell’amministrazione intimata all’adozione di relativo provvedimento di ammissione al corso di Laurea per cui è causa (Medicina e chirurgia - Catania) e di ogni altra misura necessaria.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: graduatorie nazionali di ammissione a Medicina e Chirurgia per l'a.a. 2025/2026, decreti ministeriali disciplinanti la procedura e gli atti di correzione e valutazione delle prove
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni universitarie)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente, dopo aver partecipato ai due appelli della selezione, ha conseguito una sola sufficienza, in Chimica, con voto 21,20, ottenendo complessivamente 121,20 punti. È stata inserita nella graduatoria nazionale e assegnata all'Università Magna Graecia di Catanzaro, anziché all'Università di Catania, indicata come prima scelta. Ha impugnato le graduatorie, i decreti ministeriali n. 418/2025, n. 454/2025, n. 600/2025 e n. 1115/2025, gli atti relativi alla formulazione, validazione e correzione dei quesiti e i verbali di correzione, chiedendo l'annullamento degli atti, l'ammissione in sovrannumero a Medicina e Chirurgia presso l'Università di Catania e le misure necessarie ai sensi dell'art. 30 c.p.a. Le censure principali hanno riguardato la violazione della legge delega n. 26/2025, del d.lgs. n. 71/2025, del principio di immodificabilità del bando e dell'autovincolo, nonché dei principi di merito, par condicio, imparzialità, uguaglianza, tutela dell'affidamento e buona fede, in relazione alle modifiche introdotte dal d.m. n. 1115/2025 nella formazione della graduatoria. Sono state inoltre contestate le modalità di assegnazione delle sedi, l'obbligo di immatricolazione entro termini perentori, l'assenza di ulteriori scorrimenti dopo il 28 gennaio 2026, la mancata copertura integrale dei posti, la differenziazione tra università statali e non statali e tra corsi in lingua italiana e inglese, con deduzione di questioni di legittimità costituzionale. Le irregolarità nello svolgimento delle prove sono state invece esposte soltanto nella parte narrativa del ricorso e non sono state considerate specifici motivi di censura.
La decisione
Il TAR ha rigettato la domanda cautelare per difetto, allo stato della sommaria delibazione, sia del fumus boni iuris sia del periculum in mora. Ha ritenuto che il d.m. n. 1115/2025 abbia ampliato, e non ristretto, la platea dei candidati inseribili in graduatoria, consentendo l'inserimento anche a chi avesse conseguito una sola sufficienza, con successivo recupero dei CFU mancanti, e che il sistema delle sezioni e dei bonus preservi la priorità dei candidati che avevano conseguito le tre sufficienze secondo le regole originarie. Le modifiche sono state ritenute riconducibili alla discrezionalità tecnica ministeriale nella formazione della graduatoria, non lesive della legge delega né del d.lgs. n. 71/2025, e coerenti con il bilanciamento tra merito, affidamento dei candidati e copertura dei posti. La ricorrente, beneficiando della disciplina sopravvenuta, non ha dimostrato che l'applicazione delle regole originarie le avrebbe consentito una migliore collocazione: in base a tali regole, non avendo superato tutte e tre le prove, sarebbe stata esclusa dalla graduatoria. Il TAR ha ritenuto non irragionevole il sistema di assegnazione delle sedi e di immatricolazione, anche senza ulteriori scorrimenti, in quanto volto a cristallizzare tempestivamente le iscrizioni e a garantire la continuità del secondo semestre e l'organizzazione didattica degli atenei. Ha escluso, in questa fase, il fumus della questione di legittimità costituzionale relativa all'applicazione graduale della riforma alle università non statali e ai corsi in lingua inglese, rilevando la discrezionalità del legislatore delegato, le ragioni organizzative della disciplina transitoria e l'assenza di interesse diretto e attuale della ricorrente rispetto a tali categorie. Ha inoltre osservato che la richiesta di ammissione in sovrannumero non è coerente con censure aventi portata potenzialmente caducatoria dell'intera procedura e, comunque, potrebbe alterare la programmazione dei corsi e il regolare svolgimento delle attività didattiche. Quanto al periculum, la ricorrente risultava già immatricolata. Il TAR ha qualificato come controinteressati sostanziali tutti i soggetti collocati nella graduatoria nazionale e ha disposto l'integrazione del contraddittorio mediante notificazione per pubblici proclami sul sito del Ministero, con pubblicazione dell'elenco nominativo dei controinteressati e degli altri atti indicati in motivazione, entro i termini perentori stabiliti, a pena di improcedibilità. Ha disposto inoltre incombenti istruttori a carico del Ministero, del Cineca e delle università, imponendo il deposito di chiarimenti e documentazione sulle risposte corrette, i sinonimi ammessi, le procedure di correzione, il sistema informatico, i criteri di valutazione e i verbali delle operazioni di correzione, in vista della decisione di merito. Le spese della fase cautelare sono state poste a carico della ricorrente per euro 500,00, oltre accessori, in favore delle amministrazioni difese dall'Avvocatura dello Stato.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
Disciplina i presupposti della tutela cautelare; il TAR ha ritenuto insussistenti, nella sommaria valutazione, il fumus boni iuris e il periculum in mora.
art. 30 c.p.a.
Invocato dalla ricorrente per ottenere l'ammissione al corso e le misure conseguenti; la domanda cautelare diretta a tale risultato è stata rigettata.
art. 41, comma 4, c.p.a.
Richiamato in materia di notificazione per pubblici proclami quale strumento per integrare il contraddittorio nei confronti di un numero elevato di controinteressati.
art. 49 c.p.a.
Richiamato per l'integrazione del contraddittorio, autorizzata mediante pubblici proclami nei confronti dei candidati collocati nella graduatoria nazionale.
legge delega n. 26 del 14 marzo 2025
Il TAR ha ritenuto che la disciplina ministeriale sopravvenuta non violi i criteri della delega, che demandano la definizione delle modalità di formazione della graduatoria e dei criteri per il conseguimento dei CFU.
d.lgs. n. 71 del 15 maggio 2025
Il decreto legislativo richiede il conseguimento dei CFU del semestre filtro e la collocazione utile nella graduatoria nazionale per l'accesso al secondo semestre, ma non impedisce una disciplina ministeriale delle modalità di formazione della graduatoria e del recupero dei CFU.
art. 7, comma 1, d.m. n. 418 del 30 maggio 2025
Prevedeva originariamente il conseguimento della sufficienza in tutte e tre le materie del semestre filtro ai fini dell'inserimento in graduatoria.
art. 4 d.m. n. 1115 del 22 dicembre 2025
Disciplina i criteri uniformi per il pieno conseguimento dei CFU mancanti, rendendo il recupero condizione per il mantenimento dell'immatricolazione.
art. 8, commi 1 e 3, d.lgs. n. 71 del 15 maggio 2025
La questione di legittimità costituzionale relativa all'esclusione iniziale delle università non statali legalmente riconosciute e dei corsi in lingua inglese è stata ritenuta priva, allo stato, di rilevanza e non manifesta infondatezza sufficienti per la rimessione.
art. 76 Cost.
Il TAR ha escluso, in via cautelare, l'eccesso di delega, ritenendo che la legge delega non imponesse l'applicazione immediata e uniforme della riforma a tutte le tipologie di corsi e atenei.
art. 3 Cost.
La differenziazione transitoria tra categorie di atenei e corsi è stata ritenuta sorretta da ragioni oggettive e non arbitrarie, connesse alle esigenze organizzative della prima applicazione della riforma.
art. 34 Cost.
La censura costituzionale è stata ritenuta non adeguatamente specificata e non supportata da un concreto interesse diretto e attuale della ricorrente.
art. 97 Cost.
La censura relativa ai principi di imparzialità e buon andamento è stata ritenuta non adeguatamente specificata nella prospettazione di legittimità costituzionale.
Massime di principio
- In sede cautelare, la modifica sopravvenuta dei criteri di formazione di una graduatoria concorsuale non è illegittima per il solo fatto di essere intervenuta dopo lo svolgimento delle prove, quando incide soltanto sulla valorizzazione dei risultati e non modifica i programmi, le modalità di svolgimento o i criteri di valutazione delle prove, purché siano preservati la parità di trattamento e il merito dei candidati.
- È compatibile con i principi di affidamento, buona fede e par condicio un sistema di graduatoria articolato in sezioni o fasce che ammetta candidati non pienamente conformi ai requisiti originari, purché i candidati che li abbiano integralmente soddisfatti mantengano la priorità e i candidati ammessi in deroga concorrano secondo criteri coerenti con il diverso grado di prossimità ai requisiti ordinari.
- Il candidato che impugna una disciplina di graduatoria deve dimostrare l'incidenza concreta dei vizi dedotti sulla propria posizione e il vantaggio ottenibile dall'applicazione della disciplina invocata; non sussiste un interesse utile quando, secondo le regole originarie contestate, il candidato sarebbe stato escluso dalla graduatoria anziché collocato in una posizione migliore.
- Nelle procedure di accesso a corsi universitari organizzate mediante un semestre filtro, la tempestiva cristallizzazione delle immatricolazioni e la continuità delle attività didattiche possono giustificare termini perentori, la mancata previsione di ulteriori scorrimenti e l'assegnazione successiva di posti residui secondo meccanismi diversi dallo scorrimento ordinario, purché il bilanciamento con il merito non sia manifestamente irragionevole.
- La richiesta di ammissione in sovrannumero non può essere accolta cautelarmente quando le censure dedotte hanno potenziale portata demolitoria dell'intera procedura, perché l'ammissione presupporrebbe la conservazione degli effetti della selezione e potrebbe alterare la programmazione dei posti e l'organizzazione didattica.
- Quando l'eventuale accoglimento del ricorso può incidere sulla posizione di tutti i candidati inseriti in una graduatoria nazionale, questi assumono la qualità di controinteressati sostanziali; l'elevato numero dei destinatari può giustificare la notificazione per pubblici proclami, ma la pubblicazione deve contenere l'elenco nominativo dei controinteressati e gli elementi necessari a garantire l'effettività del contraddittorio.
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