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Cassazione Civile, Ordinanza n. 18172/2026 del 05/06/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (fallimento)

La controversia

La controversia nasce da azioni revocatorie fallimentari promosse dalla procedura concorsuale di una società poi fallita nei confronti dell'istituto di credito. In primo e secondo grado era stata dichiarata l'inefficacia, rispetto al fallimento, di alcuni pagamenti/incassi trattenuti dalla banca: da un lato, somme provenienti da bonifici effettuati da terzi a favore della società e incamerate dalla banca dopo la chiusura dei rapporti; dall'altro, pagamenti eseguiti dalla banca sui conti correnti della cliente per sconfinamenti oltre i limiti degli affidamenti nell'anno anteriore al fallimento. La Corte d'appello aveva ritenuto provata la scientia decoctionis della banca tramite presunzioni (andamento passivo dei conti, revoca degli affidamenti, rifiuto di anticipi, chiusura dei conti, iniziativa di recupero crediti, trattenimento di somme in periodo sospetto) e aveva qualificato gli incassi trattenuti come modalità anomala di estinzione dell'obbligazione revocabile ex art. 67 l.fall. La banca ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi: 1) violazione dell'art. 67 l.fall. e dell'art. 2729 c.c. per avere la Corte territoriale ritenuto provata la conoscenza dello stato di insolvenza con presunzioni asseritamente non precise, non concordanti e in parte temporalmente incoerenti; 2) violazione dell'art. 67 l.fall. e dell'art. 2729 c.c. per avere ritenuto revocabili gli accrediti incamerati dalla banca senza applicare la disciplina delle anticipazioni su fatture "salvo buon fine", sostenendo che si trattasse di un sistema autoliquidante con natura creditizia e non solutoria degli incassi; 3) erronea statuizione sulle spese. Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché i primi due motivi sollecitavano una rivalutazione del materiale probatorio e del fatto storico, attività preclusa in cassazione, e perché la Corte d'appello aveva correttamente applicato i principi già affermati dalla giurisprudenza sulla scientia decoctionis e sulla revocabilità delle modalità anomale di estinzione dell'obbligazione in operazioni di anticipazione su fatture regolate in conto corrente, specie a conto già chiuso.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso della banca. Ha ritenuto infondato, nella sostanza, il tentativo di contestare la valutazione presuntiva della scientia decoctionis e la qualificazione revocatoria degli incassi trattenuti, osservando che la Corte d'appello aveva correttamente impiegato i criteri presuntivi e che il ricorso tendeva in realtà a una nuova valutazione del merito. Il terzo motivo sulle spese è stato assorbito. Il ricorrente è stato inoltre condannato alle spese del giudizio di legittimità, al pagamento di una somma ex art. 96, commi 3 e 4, c.p.c., e all'ulteriore contributo unificato se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 67 l.fall.

    La revocatoria fallimentare può colpire sia i pagamenti eseguiti nell'anno anteriore al fallimento sia le modalità anomale di estinzione dell'obbligazione; la scientia decoctionis del terzo può essere provata per presunzioni.

  • art. 2727 c.c.

    Le presunzioni semplici sono utilizzabili per desumere la conoscenza dello stato di insolvenza da una pluralità di indizi concordanti e valutati complessivamente.

  • art. 2729 c.c.

    Gli indizi devono essere precisi e concordanti, ma la loro idoneità va apprezzata nel complesso e in relazione alla prudenza esigibile dal terzo.

  • art. 360, comma 1 n. 3 c.p.c.

    Non è ammissibile sotto la veste della violazione di legge una censura che mira in realtà a rivalutare il fatto e le prove.

  • art. 375 c.p.c.

    Richiamato per la trattazione in camera di consiglio.

  • art. 380 bis c.p.c.

    Richiamato per la definizione accelerata e la proposta di inammissibilità.

  • art. 380 bis.1 c.p.c.

    Richiamato per la trattazione camerale conseguente all'istanza di decisione.

  • art. 96, comma 3, c.p.c.

    Applicata la condanna al pagamento di una somma equitativamente determinata per responsabilità aggravata in cassazione.

  • art. 96, comma 4, c.p.c.

    Applicata la condanna al pagamento di una ulteriore somma in favore della cassa delle ammende, come previsto per la fase di legittimità.

  • art. 13, comma 1 quater, d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115

    Dichiarata la sussistenza dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato in caso di inammissibilità.

  • art. 13, comma 1 bis, d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115

    Richiamato quale parametro dell'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • La scientia decoctionis del terzo in sede di revocatoria fallimentare può essere provata anche per presunzioni semplici, purché gli indizi siano valutati unitariamente e risultino complessivamente idonei a rendere percepibile l'insolvenza secondo la normale prudenza e avvedutezza del terzo.
  • In cassazione non è ammissibile una censura che, sotto l'apparente denuncia di violazione di legge o di vizio di motivazione, miri in realtà a ottenere una diversa valutazione delle risultanze istruttorie e dei fatti accertati dal giudice di merito.
  • Nelle operazioni di anticipazione su fatture regolate in conto corrente, il mancato riaccredito al cliente delle somme incassate dalla banca e il loro utilizzo per estinguere pregresse passività del correntista possono integrare una modalità anomala di soddisfacimento del credito, revocabile ai sensi dell'art. 67 l.fall., soprattutto quando il rapporto sia già stato chiuso.
  • La qualificazione dell'operazione bancaria come sistema autoliquidante non esclude, di per sé, la revocabilità dei pagamenti se, in concreto, le somme incassate non transitano come disponibilità del cliente ma vengono trattenute dalla banca in funzione solutoria di debiti pregressi.

Come è indicizzato

MaterieAzione revocatoriaContenzioso tributarioAccertamento del passivoConto correnteInadempimentoRicorso per cassazione
RamiFallimentare / Crisi d'impresaProcesso civileObbligazioniBancario e finanziario
IstitutiOnere della provaNesso di causalitàPrescrizioneNullità

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