Sentenza del 07/07/2022 n. 21587 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
MEAG ha chiesto il rimborso totale (o, in subordine, parziale pari allo spread tra 15% e 12,5%) della ritenuta alla fonte sui dividendi 2003 percepiti dal fondo di investimento tedesco MEAG Germania. Le ricorrenti hanno dedotto discriminazione e violazione della libera circolazione dei capitali (art. 63 TFUE) in quanto un fondo analogo residente in Italia poteva beneficiare dell'esenzione/aliquota più favorevole prevista dalla normativa nazionale (D.Lgs. 461/1997, art.9, comma 4, e L.77/1983, art.9). La CTR d'Abruzzo aveva ritenuto non provata la maggiore tassazione concreta subita dal fondo estero rispetto all'omologo fondo italiano e aveva rigettato il rimborso.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso (in particolare il secondo motivo), ha cassato la sentenza impugnata e ha deciso nel merito accogliendo la domanda di rimborso integrale delle ritenute subite. La Corte ha ritenuto che l'art.10 della Convenzione Italia-Germania (che limita la ritenuta al 15%) deve essere interpretato in conformità al diritto UE (art.31 Trattato di Vienna per l'interpretazione buona fede) e ai principi di libera circolazione dei capitali: la differenza tra la ritenuta del 15% per il fondo estero e l'esenzione/aliquota più favorevole prevista per il fondo residente determina una discriminazione non giustificata in assenza delle stringenti condizioni che legittimano la 'coerenza del sistema fiscale'. Pertanto il fondo tedesco, le cui quote sono detenute esclusivamente da soggetti non residenti in Italia e residenti in uno Stato della "white list" (Germania), deve essere trattato in modo equivalente e beneficiare dell'esenzione prevista ratione temporis dal D.Lgs. 461/1997, art.9, comma 4; ne è conseguito l'obbligo di rimborso integrale. Spese del giudizio di merito compensate; Agenzia condannata alle spese di Cassazione.
Norme richiamate
TFUE, art. 63, par. 1
"sono vietate tutte le restrizioni ai movimenti di capitali tra Stati membri, nonchè tra Stati membri e paesi terzi."
Principio di libera circolazione dei capitali usato per valutare se la diversa disciplina fiscale tra fondi residenti e non residenti configuri una discriminazione vietata.
Convenzione Italia - Germania, art. 10 (Dividendi), par. 2
"l'imposta così applicata non può eccedere il 15 per cento dell'ammontare lordo dei dividendi."
La Convenzione fissa un tetto massimo alla ritenuta ma non esclude che la normativa nazionale o l'interpretazione conforme al diritto UE possano prevedere aliquote o esenzioni inferiori per evitare discriminazioni ai sensi del TFUE.
D.Lgs. 21 novembre 1997, n. 461, art. 9, comma 4 (versione ratione temporis)
"Nel caso di organismi d'investimento collettivo mobiliare le cui quote o azioni siano sottoscritte esclusivamente da soggetti non residenti ... gli organismi medesimi sono esenti dall'imposta sostitutiva sul risultato della gestione..."
Regime nazionale che prevedeva esenzione dall'imposta sostitutiva per fondi residenti le cui quote sono sottoscritte esclusivamente da investitori non residenti appartenenti alla "white list"; la Corte ha ritenuto che, se sussistono i presupposti sostanziali, tale trattamento favorevole non può essere negato a un fondo non residente analogamente qualificabile.
L. 23 marzo 1983, n. 77, art. 9
"sul risultato della gestione del fondo ... preleva un ammontare pari al 12,50 per cento ... a titolo di imposta sostitutiva."
Disciplina fiscale dei fondi residenti che serve come parametro di paragone: il trattamento nazionale più favorevole per i fondi residenti fa emergere la possibile discriminazione.
D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 27, comma 3
"La ritenuta è operata a titolo d'imposta ... L'aliquota della ritenuta è ridotta al 12,50 per cento ... I soggetti non residenti ... hanno diritto al rimborso ..."
Norma sulla ritenuta alla fonte sui dividendi che, integrata dalla convenzione e dal diritto UE, deve essere interpretata senza arrecare discriminazioni verso operatori di altri Stati membri.
D.Lgs. 1 aprile 1996, n. 239, art. 6, comma 1
"soggetti residenti in Paesi che consentono un adeguato scambio di informazioni ..."
Definizione dei soggetti non residenti ammessi al beneficio; rilevante per stabilire che la Germania è nella "white list" e quindi per l'applicabilità dell'esenzione nei termini invocati.
Trattato di Vienna, art. 31 (principio di buona fede nell'interpretazione dei trattati)
Usato quale canone per interpretare la Convenzione bilaterale alla luce del diritto UE e dei principi di non discriminazione e libera circolazione.
Giurisprudenza Corte di Giustizia UE (C-540/2007, C-156/17 e altra giurisprudenza citata)
Principi chiave: (i) le convenzioni bilaterali non esentano dall'applicazione dei principi di libertà del TFUE; (ii) gli Stati possono prevedere regimi favorevoli per fondi, ma tali regimi devono rispettare il diritto UE; (iii) lo Stato può richiedere prove per l'accesso a benefici fiscali, ma non può rendere impossibile o eccessivamente gravoso l'accesso ai non residenti.
Massime di principio
- Una convenzione contro le doppie imposizioni (es. art.10) che limita la ritenuta non esime il giudice nazionale dal verificare la compatibilità della disciplina applicata con il principio di libera circolazione dei capitali (art.63 TFUE).
- Se un fondo non residente soddisfa, sul piano sostanziale, i requisiti che giustificano il trattamento fiscale più favorevole riconosciuto ai fondi residenti (es. quote sottoscritte esclusivamente da investitori non residenti in "white list"), lo Stato membro non può negargli in concreto lo stesso trattamento solo per la circostanza della non residence.
- L'interpretazione "adeguatrice" delle norme nazionali e convenzionali è consentita per armonizzare l'applicazione delle convenzioni bilaterali con i diritti fondamentali dell'UE: la Convenzione può dunque fissare un tetto massimo ma non impedire un'aliquota o un'esenzione inferiore necessaria a eliminare discriminazioni.
- L'amministrazione può richiedere prove per concedere vantaggi fiscali, ma non può imporre oneri formali eccessivi che rendano impossibile ottenere il beneficio; i documenti presentati devono però consentire una verifica chiara dei requisiti sostanziali.
- La giustificazione basata sulla "coerenza del sistema fiscale" è ammessa solo in presenza di un nesso diretto e stringente tra i vantaggi e gli oneri fiscali nel medesimo sistema; il mero interesse di gettito o la genericità della coerenza non sono idonei a legittimare trattamenti discriminatori.
- In casi analoghi può essere disposto il rimborso integrale delle ritenute indebitamente applicate, senza necessità di nuovi accertamenti di fatto se gli elementi essenziali risultano dal processo.
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