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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 13310/2025 del 07/04/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione limitata alla parte dell'ordinanza che ha rimesso le parti al giudice civile per accertare la titolarità dell'originale di un titolo cambiario sequestrato. Il ricorrente articolava tre motivi: (i) primo e terzo motivo: violazione di legge e vizio di motivazione per aver dedotto in modo apodittico l'esistenza di una controversia sulla proprietà del titolo, sul presupposto che l'unica pendenza rilevata era un procedimento penale e una procedura esecutiva immobiliare promossa dall'imputato avente oggetto estraneo alla titolarità del titolo; (ii) secondo motivo: violazione dell'art. 324, comma 8 c.p.p. nella parte in cui è stato disposto il mantenimento del sequestro, sostenendo l'insussistenza del presupposto della controversia sulla titolarità e rilevando una presunta contraddizione del giudice che avrebbe escluso la natura di sequestro preventivo ma applicato la disciplina prevista per il sequestro preventivo.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Motivazione: il provvedimento di rimessione al giudice civile per la risoluzione di una controversia sulla titolarità è di natura interlocutoria e non decisoria, perciò inoppugnabile in Cassazione; la giurisprudenza consolidata impone l'inammissibilità di simili censure. Inoltre la tesi del ricorrente circa l'ammissibilità di un 'ricorso per saltum' fondato sull'art. 325 comma 2 c.p.p. è ritenuta erronea: la norma si applica al decreto di sequestro e non estende la possibilità di dedurre tutti i motivi di cui all'art. 606 c.p.p.; il silenzio del legislatore va interpretato come rinvio al regime del ricorso immediato e ai limiti di cui all'art. 569 c.p.p. Infine, l'applicazione dell'art. 324 comma 8 è ritenuta corretta o comunque neutra rispetto al risultato, perché il principio di rimessione al giudice civile è presente anche nella disciplina del sequestro probatorio (art. 263 c.p.p.). Conseguenze: dichiarazione di inammissibilità, condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 491 cod. pen.

    Norma che disciplina il reato per il quale l'imputato è stato condannato; citata per indicare il capo d'imputazione (riempimento abusivo di titolo cambiario firmato in bianco).

  • art. 324 comma 8 cod. proc. pen.

    art. 324 comma 8 cod. proc. pen.

    Prevede che, in caso di controversia sulla titolarità di un bene sottoposto a sequestro, il giudice rimetta le parti al giudice civile mantenendo il sequestro; la Corte ha ritenuto applicabile il principio anche per sequestri diversi dal sequestro preventivo, come principio generale di tutela della titolarità.

  • art. 325 comma 2 cod. proc. pen.

    art. 325 comma 2 cod. proc. pen.

    Norma richiamata dal ricorrente nella prospettiva di estendere la possibilità di ricorso per Cassazione; la Corte ha escluso tale lettura estensiva, osservando che la disposizione riguarda specificamente il decreto di sequestro emesso dal giudice e non legittima un "ricorso per saltum" con tutti i motivi di cui all'art. 606 c.p.p.

  • art. 606 cod. proc. pen.

    Elenca i motivi di cassazione; la Corte ha ricordato che non è possibile aggirare il regime specifico delle impugnazioni richiamando genericamente questa disposizione quando la normativa speciale non prevede deroghe.

  • art. 569 cod. proc. pen.

    Disciplina il ricorso immediato per Cassazione; la Corte ha ritenuto che, in assenza di esplicita deroga normativa, si applicano i limiti e le forme previsti da tale disciplina.

  • art. 263 cod. proc. pen.

    Norma sul sequestro probatorio; richiamata per evidenziare che il principio di rimessione al giudice civile in caso di controversia sulla titolarità è presente anche in tale ambito, giustificando la decisione del giudice del riesame.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Prevede la condanna alle spese e alle ammende in caso di inammissibilità del ricorso; applicata dalla Corte per sanzionare il ricorrente.

Massime di principio

  • Il provvedimento penale che rimette le parti al giudice civile per decidere sulla titolarità di un bene sequestrato è interlocutorio e, per consolidata giurisprudenza, inoppugnabile in Cassazione: non è mezzo idoneo per sollevare questioni di diritto sulla decisione di rimessione.
  • Quando emerge una controversia effettiva sulla proprietà di un bene sottoposto a sequestro, il giudice penale deve rimandare la decisione sulla titolarità al giudice civile e può mantenere il sequestro in attesa della decisione civile (applicazione pratica di art. 324 co.8 c.p.p.).
  • L'invocazione di un 'ricorso per saltum' o di una estensione dei motivi di cassazione tramite art. 325 co.2 c.p.p. non è accolta se la norma non lo prevede espressamente; i limiti del ricorso per Cassazione restano quelli ordinari (art. 569 e 606 c.p.p.).
  • La qualificazione formale del tipo di sequestro (preventivo vs probatorio) non annulla il principio secondo cui, in caso di controversia sulla titolarità, si rimette la questione al giudice civile: il giudice può applicare analogicamente la regola anche fuori dall'ambito stretto del sequestro preventivo.
  • Ricorrere in Cassazione contro un provvedimento inammissibile può comportare la condanna alle spese processuali e l'imposizione di ammende; va valutata attentamente la percorribilità dell'impugnazione e il carattere decisorio del provvedimento impugnato.

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