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Circolare

Circolare numero 176 del 29-7-1998

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare illustra le istruzioni applicative della legge 5 giugno 1998, n. 176, che ha prorogato alcuni trattamenti straordinari di integrazione salariale. In particolare, prevede una proroga di 12 mesi per le imprese con più di 500 dipendenti e per i lavoratori delle aree interessate da protocolli di intesa o accordi di programma sulla reindustrializzazione, nonché una proroga di 6 mesi per i dipendenti dei consorzi agrari. Sono confermate, per i casi indicati, le misure ridotte già previste dalla normativa precedente e la correlata riduzione della durata dell’indennità di mobilità. Per gli adempimenti operativi si rinvia alle istruzioni già impartite con precedenti circolari.

Proroga dei trattamenti straordinari di integrazione salariale prevista dalla legge n. 176/1998

Legge n. 176/1998: proroga dei trattamenti straordinari di integrazione salariale

La circolare fornisce le istruzioni applicative della legge 5 giugno 1998, n. 176, che ha convertito il decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, recante interventi urgenti in materia occupazionale. L’intervento riguarda la proroga di alcune prestazioni di integrazione salariale straordinaria e i riflessi connessi sulla durata dell’indennità di mobilità.

Quadro normativo e finalità

La norma, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 82 del 6 giugno 1998, interviene in favore di specifiche categorie di lavoratori già destinatarie di trattamenti straordinari di integrazione salariale. La circolare si limita a tradurre in istruzioni operative le previsioni legislative, richiamando inoltre precedenti circolari dell’Istituto per gli aspetti procedurali.

Proroga per le imprese con oltre 500 dipendenti

Per i lavoratori dipendenti di imprese con più di 500 addetti, la legge prevede una proroga di 12 mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale già concesso e da ultimo prorogato ai sensi dell’art. 1, comma 1, del decreto-legge n. 393/1997, per una durata complessiva di 29 mesi.

La proroga:

  • opera solo se la scadenza del precedente periodo è successiva al 31 marzo 1998;
  • si applica nella stessa misura delle integrazioni salariali straordinarie in corso alla data del 31 marzo 1998;
  • corrisponde quindi al 64,8% della retribuzione integrabile, secondo quanto richiamato dalla circolare n. 252 del 12 dicembre 1997.

La concessione della proroga determina inoltre una corrispondente riduzione del periodo massimo indennizzabile con il trattamento di mobilità, se spettante.

Proroga per le aree interessate da reindustrializzazione

La circolare chiarisce che la proroga di ulteriori 12 mesi riguarda esclusivamente i lavoratori già beneficiari del trattamento straordinario di integrazione salariale connesso ai provvedimenti adottati ai sensi dell’art. 4, comma 21, terzo periodo, della legge n. 608/1996 e successive modificazioni, cioè quelli relativi alle aree interessate da protocolli di intesa o accordi di programma sulla reindustrializzazione.

In questo caso:

  • resta confermata la riduzione del 10% già prevista per i trattamenti in corso alla data del 31 marzo 1998;
  • la proroga decorre dalla scadenza del precedente intervento, purché successiva al 31 marzo 1998;
  • la proroga comporta una pari riduzione della durata dell’indennità di mobilità.

La circolare richiama, per gli adempimenti, quanto già indicato al punto 3 della circolare n. 147 del 1° luglio 1997.

Proroga per i dipendenti dei consorzi agrari

Per i dipendenti dei consorzi agrari in servizio alla data del 9 aprile 1998, la legge dispone una proroga di ulteriori 6 mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale. La proroga opera alla scadenza di quella precedente, prevista dall’art. 1, comma 3, lettera b), della legge 20 marzo 1998, n. 52.

Anche per questa categoria:

  • la misura del trattamento è ridotta del 10%;
  • la riduzione è applicata in modo analogo a quanto già previsto per i trattamenti in corso di fruizione alla data del 9 aprile 1998.

Istruzioni operative

Sul piano operativo, la circolare non introduce modalità nuove, ma dispone che continuino ad applicarsi le istruzioni già fornite dall’Istituto:

  • per gli interventi di cui ai paragrafi 1.1 e 1.2, quelle della circolare n. 252 del 12 dicembre 1997, punto D);
  • per l’intervento di cui al paragrafo 1.3, quelle della circolare n. 78 dell’8 aprile 1998, punto 3), lettera b).

La circolare si chiude senza ulteriori precisazioni di merito, limitandosi a ribadire la continuità delle istruzioni già emanate per l’attuazione delle proroghe previste dalla legge.

Punti principali

Proroga di 12 mesi per imprese con più di 500 dipendenti

La circolare precisa che la legge n. 176/1998 consente una proroga di 12 mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale per i dipendenti di imprese con più di 500 addetti, già prorogato in base al decreto-legge n. 393/1997 fino a 29 mesi complessivi. La proroga si applica se la scadenza del precedente periodo è successiva al 31 marzo 1998 e mantiene la stessa misura delle integrazioni in corso alla data indicata, pari al 64,8% della retribuzione integrabile. La concessione della proroga comporta una corrispondente riduzione del periodo massimo di indennità di mobilità eventualmente spettante.

Proroga di 12 mesi per aree di reindustrializzazione

Per i lavoratori già beneficiari del trattamento straordinario di integrazione salariale relativo alle aree interessate da protocolli di intesa o accordi di programma sulla reindustrializzazione, la legge prevede un’ulteriore proroga di 12 mesi. La misura conferma la riduzione del 10% già operante sui trattamenti in corso di fruizione al 31 marzo 1998. Anche questa proroga decorre dalla scadenza del precedente intervento, purché successiva al 31 marzo 1998, e comporta la riduzione della durata dell’indennità di mobilità. La circolare richiama inoltre gli adempimenti già indicati nella circolare n. 147 del 1° luglio 1997.

Proroga di 6 mesi per i dipendenti dei consorzi agrari

La legge dispone una proroga di ulteriori 6 mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale per i dipendenti dei consorzi agrari in servizio alla data del 9 aprile 1998. La proroga opera alla scadenza di quella precedente, prevista dall’art. 1, comma 3, lettera b), della legge n. 52/1998. Anche in questo caso la misura della prestazione è ridotta del 10%, in coerenza con quanto già previsto per i trattamenti in corso di fruizione alla data indicata.

Istruzioni operative e rinvii

Per gli adempimenti operativi la circolare non introduce nuove procedure, ma rinvia alle istruzioni già fornite: per i casi di cui ai paragrafi 1.1 e 1.2 alla circolare n. 252 del 12 dicembre 1997, paragrafo D), e per il caso di cui al paragrafo 1.3 alla circolare n. 78 dell’8 aprile 1998, paragrafo 3), lettera b).

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