Circolare numero 174 del 28-7-1998
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare chiarisce che la limitazione prevista dall'art. 4, comma 17, della legge n. 449/1997 per i lavoratori assunti dopo il 1° dicembre 1997 a seguito di turn-over non si applica alle imprese del settore edilizio, per la particolare natura temporanea e discontinua dell'attività. Per tali aziende resta quindi riconosciuto lo sgravio capitario anche se nei dodici mesi precedenti vi siano stati licenziamenti collegati alla chiusura di cantieri o fasi lavorative. Vengono inoltre richiamate le modalità operative già indicate nella circolare n. 37/1998, precisando l'uso del codice L352 per il conguaglio su DM10/2.
Chiarimenti sull'art. 4, comma 17, legge n. 449/1997 e sgravio capitario per il settore edile
Art. 4, comma 17, legge n. 449/1997: chiarimenti sullo sgravio capitario per l'edilizia
La circolare interviene per fornire chiarimenti applicativi sull'art. 4, comma 17, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, in materia di sgravio capitario per le aziende operanti nei territori agevolati del Mezzogiorno. Il punto centrale riguarda il settore edilizio, rispetto al quale l'Istituto recepisce un indirizzo interpretativo favorevole che evita effetti penalizzanti derivanti dalla natura temporanea e per cantieri dell'attività.
Ambito della disposizione e destinatari
La norma riconosce il diritto allo sgravio capitario non solo per i lavoratori già occupati al 1° dicembre 1997 nelle regioni Campania, Basilicata, Puglia, Calabria, Sicilia e Sardegna, ma anche per i lavoratori assunti successivamente a tale data in sostituzione di personale cessato per turn-over. Restano tuttavia esclusi i casi di licenziamento effettuati nei dodici mesi precedenti l'assunzione.
La disciplina riguarda tutte le aziende operanti nei territori indicati già ammesse allo sgravio unico previsto dal decreto interministeriale 5 agosto 1994, richiamato dalla legge n. 30 del 28 febbraio 1997. Tra queste rientrano anche le imprese del settore edilizio.
Criticità applicativa nel settore edilizio
L'INPS segnala che una lettura strettamente letterale della disposizione avrebbe potuto determinare l'esclusione dal beneficio per molte imprese edili. Ciò in ragione della peculiarità del settore, caratterizzato da:
- apertura di cantieri per periodi di durata variabile;
- licenziamento delle maestranze alla chiusura dei cantieri o al termine della fase lavorativa;
- successiva riapertura di cantieri in province diverse, con assunzione di personale reperito localmente.
In tale contesto, la condizione del mancato licenziamento nei dodici mesi precedenti avrebbe potuto impedire, di fatto, l'accesso allo sgravio a gran parte delle aziende del comparto.
Indirizzo del Ministero del Lavoro e conseguenze operative
La circolare dà conto della nota del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale del 2 luglio 1998, che evidenzia come una applicazione restrittiva della norma produrrebbe effetti estremamente penalizzanti per il settore edilizio. Il Ministero ritiene, con riferimento alla funzione della normativa, che occorra considerare lo specifico modo di operare dell'imprenditorialità del settore e le modalità di organizzazione delle risorse umane, caratterizzate da una intrinseca temporaneità.
Sulla base di tale orientamento, l'INPS conferma le direttive già impartite con la circolare n. 37 del 17 febbraio 1998 per la generalità delle imprese destinatarie dei benefici, ma precisa che, limitatamente alle imprese edili che si trovino nelle situazioni descritte, non rileva la risoluzione dei rapporti di lavoro insorti nel quadro della temporaneità dell'attività. Ne deriva che anche tali imprese devono poter accedere allo sgravio capitario per i lavoratori assunti dopo il 1° dicembre 1997 a seguito di turn-over, pur in presenza di licenziamenti avvenuti nei dodici mesi precedenti l'assunzione.
Modalità di conguaglio e codice da utilizzare
Per le operazioni di conguaglio dello sgravio capitario sulle denunce contributive mod. DM10/2, la circolare rinvia alle istruzioni già fornite nella circolare n. 37 del 17 febbraio 1998, punto 1 delle modalità operative. Per il recupero dello sgravio non operato nei periodi pregressi deve essere utilizzato il codice ?L352? da indicare nel quadro D del modello DM10/2, secondo le modalità già note alle sedi.
Punti principali
Ambito della norma e soggetti interessati
L'art. 4, comma 17, della legge n. 449 del 27 dicembre 1997 riconosce lo sgravio capitario, oltre che per i lavoratori già occupati nei territori di Campania, Basilicata, Puglia, Calabria, Sicilia e Sardegna al 1° dicembre 1997, anche per quelli assunti successivamente a tale data in sostituzione di personale cessato per turn-over, purché non ricorrano licenziamenti effettuati nei dodici mesi precedenti l'assunzione. La disciplina riguarda le aziende di tali territori già beneficiarie dello sgravio unico previsto dal decreto interministeriale 5 agosto 1994, richiamato dalla legge n. 30 del 28 febbraio 1997, comprese le imprese edili.
Chiarimento interpretativo per il settore edilizio
La circolare segnala che un'interpretazione letterale della norma avrebbe potuto escludere dal beneficio molte imprese edili, a causa delle ripetute interruzioni dell'attività per fine lavoro o fine fase lavorativa e dei conseguenti licenziamenti e riassunzioni su nuovi cantieri. Alla luce della nota del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale del 2 luglio 1998, l'INPS precisa che, per le imprese del settore edilizio che operano in tali condizioni, non assume rilievo la risoluzione dei rapporti di lavoro insorti nel quadro della temporaneità dell'attività. Di conseguenza, tali aziende mantengono il diritto allo sgravio capitario per i lavoratori assunti dopo il 1° dicembre 1997 a seguito di turn-over, anche se vi sono stati licenziamenti nei dodici mesi precedenti.
Modalità operative e conguaglio
Per il conguaglio dello sgravio capitario sulle denunce contributive mod. DM10/2 si richiamano le istruzioni della circolare n. 37 del 17 febbraio 1998, punto 1 delle modalità operative. Per il recupero dello sgravio non operato per periodi pregressi deve essere utilizzato il codice 'L352', da indicare nel quadro D del modello DM10/2 secondo le modalità già illustrate nella circolare n. 37/1998.
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