Circolare numero 175 del 29-7-1998
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare applica l’art. 59, comma 15, della legge n. 449/1997 ai lavoratori autonomi pensionati over 65 che chiedono la riduzione del 50% del contributo previdenziale. Spiega come calcolare i supplementi di pensione, distinguendo tra sistema retributivo e contributivo, e tra periodi coperti da contribuzione piena e ridotta. In chiusura segnala l’aggiornamento in corso dei programmi di gestione pensioni.
Liquidazione dei supplementi di pensione per lavoratori autonomi con contribuzione ridotta
Articolo 59, comma 15, legge n. 449/1997: liquidazione dei supplementi di pensione per lavoratori autonomi con contribuzione ridotta
La circolare disciplina le modalità di calcolo dei supplementi di pensione per i lavoratori autonomi che, avendo compiuto 65 anni e percependo una pensione a carico delle gestioni INPS o dell’assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti liquidata in tutto o in parte con il sistema retributivo, possono ottenere la riduzione del contributo previdenziale nella misura del 50%. Le istruzioni riguardano in particolare artigiani, commercianti, coltivatori diretti, mezzadri e coloni, e si applicano ai contributi dovuti dal 1998.
Ambito soggettivo e decorrenza della riduzione
L’art. 59, comma 15, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, ha introdotto, con effetto dal 1° gennaio 1998, un aumento delle aliquote contributive per le gestioni pensionistiche degli autonomi. In parallelo, per i lavoratori autonomi già pensionati presso le gestioni INPS e ultrasessantacinquenni, il contributo previdenziale può essere applicato, su richiesta, nella misura della metà.
La circolare precisa che:
- per artigiani e commercianti la riduzione opera sui contributi dovuti dal 1998, sia sul minimale di reddito sia sulla quota eccedente il minimale, per titolari e collaboratori pensionati ultrasessantacinquenni;
- per coltivatori diretti, mezzadri e coloni la riduzione riguarda i contributi dovuti dal 1998 sulla fascia di reddito di appartenenza di cui alla tabella D della legge 2 agosto 1990, n. 233, come rimodulata dal d.lgs. 16 aprile 1997, n. 146.
Regola generale per il supplemento di pensione
Le istruzioni forniscono le modalità di determinazione del supplemento di pensione quando la pensione è liquidata in tutto o in parte con il sistema retributivo, precisando che i criteri devono ritenersi operanti anche per i supplementi da liquidare su pensione calcolata con il sistema contributivo secondo la normativa previgente alla legge n. 233/1990.
Il principio di base è che, quando la contribuzione è stata versata con riduzione al 50%, anche il supplemento di pensione collegato a tali periodi deve essere ridotto della metà.
Supplementi calcolati con il sistema retributivo
Periodi coperti esclusivamente da contribuzione ridotta
Quando il supplemento va calcolato solo su periodi coperti da contribuzione ridotta:
- per artigiani e commercianti, per ogni anno di iscrizione e contribuzione utile si applica l’aliquota di rendimento del 2% o un valore inferiore, in base alla fascia di reddito pensionabile, alla media dei redditi d’impresa rivalutati conseguiti negli ultimi anni coperti da contribuzione ridotta e precedenti la decorrenza del supplemento; l’importo così ottenuto va diviso per due;
- per coltivatori diretti, mezzadri e coloni, per ogni anno utile si applica l’aliquota di rendimento alla media dei redditi convenzionali rivalutati corrispondenti alla fascia di reddito agrario di appartenenza; anche in questo caso l’importo va diviso per due.
Periodi misti: contribuzione piena e ridotta
Se il supplemento deve essere calcolato utilizzando in parte periodi coperti da contribuzione piena e in parte da contribuzione ridotta, si procede con un doppio calcolo.
Per la prima quota:
- si determinano i redditi medi settimanali rivalutati relativi ai periodi coperti da contribuzione intera;
- tali redditi si moltiplicano per le settimane di anzianità contributiva maturate in quei periodi e per l’aliquota di rendimento prevista in relazione all’ammontare del reddito.
L’importo ottenuto costituisce la prima quota di supplemento.
Per la seconda quota:
- si determinano i redditi medi settimanali rivalutati relativi ai periodi coperti da contribuzione ridotta;
- tali redditi si moltiplicano per le settimane di anzianità contributiva maturate con contribuzione ridotta;
- l’importo così ottenuto è diviso per due e costituisce la seconda quota di supplemento.
La somma delle due quote determina il supplemento complessivo spettante al pensionato.
Supplementi calcolati con il sistema contributivo
Periodi coperti esclusivamente da contribuzione ridotta
Per i supplementi calcolati con il sistema contributivo e riferiti solo a periodi coperti da contribuzione ridotta, la circolare afferma che non vi sono innovazioni procedurali.
Ai fini della determinazione del montante individuale dei contributi occorre:
- individuare il reddito imponibile annuo, cioè il reddito d’impresa per artigiani e commercianti o il reddito convenzionale per coltivatori diretti, mezzadri e coloni, corrispondente ai periodi di contribuzione fatti valere in ciascun anno;
- calcolare l’ammontare dei contributi di ciascun anno moltiplicando la base imponibile annua per l’aliquota di computo del 20%;
- determinare il montante individuale sommando i contributi annuali rivalutati sulla base del tasso annuo di capitalizzazione derivante dalla variazione media quinquennale del PIL nominale, calcolata dall’ISTAT con riferimento al quinquennio precedente l’anno da rivalutare.
Il montante così ottenuto, moltiplicato per il coefficiente di trasformazione relativo all’età di 65 anni e diviso per due, costituisce il supplemento spettante.
Periodi misti: contribuzione piena e ridotta
Quando il supplemento riguarda sia periodi a contribuzione piena sia periodi a contribuzione ridotta, si effettua un doppio calcolo.
Per i periodi a contribuzione piena:
- si calcola l’ammontare dei contributi annui applicando l’aliquota di computo del 20% alla base imponibile;
- gli importi sono rivalutati annualmente secondo il tasso di capitalizzazione;
- i contributi annui rivalutati sono sommati per ottenere il montante contributivo individuale;
- il montante è moltiplicato per il coefficiente di trasformazione relativo ai 65 anni, e il prodotto costituisce una quota del supplemento.
Per i periodi a contribuzione ridotta:
- si calcola e rivaluta annualmente l’ammontare dei contributi con il medesimo metodo;
- i contributi annui rivalutati sono sommati per ottenere il montante contributivo individuale;
- il montante è moltiplicato per il coefficiente di trasformazione relativo ai 65 anni e diviso per due;
- il risultato costituisce l’ulteriore quota del supplemento.
La somma delle due quote determina l’importo complessivo del supplemento spettante.
Aggiornamento dei sistemi informatici
La circolare conclude informando che i programmi di gestione delle pensioni sono in corso di aggiornamento per recepire i criteri illustrati. L’entrata in operatività degli aggiornamenti sarà oggetto di successivo messaggio.
Punti principali
Premessa e ambito di applicazione
La disposizione, in vigore dal 1° gennaio 1998, riguarda gli aumenti contributivi per artigiani, commercianti, coltivatori diretti, mezzadri e coloni. I lavoratori autonomi già pensionati presso le gestioni INPS, con più di 65 anni, possono chiedere che il contributo sia applicato nella misura della metà. Per i pensionati con pensione liquidata in tutto o in parte con sistema retributivo, il supplemento viene ridotto del 50% in corrispondenza della contribuzione agevolata. Per artigiani e commercianti la riduzione interessa i contributi dal 1998 sul minimale e sulla quota eccedente; per coltivatori diretti, mezzadri e coloni riguarda la fascia di reddito della tabella D della legge n. 233/1990, come rimodulata dal d.lgs. n. 146/1997.
Calcolo del supplemento con sistema retributivo
Se il supplemento è calcolato utilizzando solo periodi con contribuzione ridotta, per artigiani e commercianti si applica l’aliquota di rendimento (2% o inferiore secondo la fascia di reddito pensionabile) alla media dei redditi d’impresa rivalutati degli ultimi anni coperti da contribuzione ridotta, poi l’importo è diviso per due. Per coltivatori diretti, mezzadri e coloni si applica l’aliquota di rendimento alla media dei redditi convenzionali rivalutati riferiti alla fascia agraria di appartenenza, con successiva divisione per due.
Calcolo retributivo con periodi misti
Quando il supplemento comprende sia periodi con contribuzione piena sia periodi con contribuzione ridotta, occorre un doppio calcolo. Per i periodi a contribuzione intera si determinano i redditi medi settimanali rivalutati, che vengono moltiplicati per le settimane di anzianità e per l’aliquota di rendimento; tale importo costituisce la prima quota. Per i periodi a contribuzione ridotta si determinano i redditi medi settimanali rivalutati e li si moltiplica per le settimane maturate; l’importo ottenuto è diviso per due e costituisce la seconda quota. La somma delle due quote determina il supplemento complessivo.
Calcolo del supplemento con sistema contributivo
Per i supplementi calcolati esclusivamente su periodi coperti da contribuzione ridotta non vi sono innovazioni procedurali: si individua il reddito imponibile annuo, si calcolano i contributi annui applicando l’aliquota di computo del 20%, si rivalutano annualmente i contributi secondo il tasso di capitalizzazione basato sulla variazione media quinquennale del PIL nominale e il montante risultante è moltiplicato per il coefficiente di trasformazione relativo all’età di 65 anni e diviso per due.
Calcolo contributivo con periodi misti
Se il supplemento comprende periodi a contribuzione piena e ridotta, si procede a un doppio calcolo. I contributi annui rivalutati dei periodi a contribuzione piena sono sommati per ottenere il montante contributivo individuale, che viene moltiplicato per il coefficiente di trasformazione relativo ai 65 anni. I contributi annui rivalutati dei periodi a contribuzione ridotta sono sommati separatamente; il montante così ottenuto è moltiplicato per il medesimo coefficiente e diviso per due. La somma delle due quote costituisce il supplemento spettante.
Aggiornamento dei programmi di gestione
I programmi di gestione delle pensioni sono in corso di aggiornamento per recepire i criteri indicati nella circolare. L’operatività degli aggiornamenti sarà comunicata con successivo messaggio.
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