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Circolare

Circolare numero 169 del 27-7-1998

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare fornisce le istruzioni operative per riconoscere e gestire la riduzione contributiva prevista dall'art. 6, comma 4, della legge n. 608/1996 per i contratti di solidarietà stipulati successivamente al 14 giugno 1995. Vengono chiariti i soggetti ammessi, i limiti temporali e percentuali del beneficio, i criteri di priorità per lo sblocco delle domande e le modalità di conguaglio nel mod. DM10/2. Sono inoltre precisati i codici di autorizzazione e di denuncia da utilizzare, nonché il trattamento delle somme eventualmente da restituire per sgravi alternativi e del contributo SSN.

Riduzione contributiva per contratti di solidarietà stipulati dopo il 14.6.1995

Contratti di solidarietà stipulati dopo il 14.6.1995: riduzione contributiva ex art. 6, comma 4, L. n. 608/1996

La circolare disciplina le modalità di applicazione della riduzione contributiva spettante alle imprese che abbiano stipulato contratti di solidarietà successivamente al 14 giugno 1995. Il documento integra e precisa le istruzioni già fornite con precedenti circolari, alla luce dello sblocco autorizzato dal Ministero del Lavoro nel luglio 1998.

Quadro normativo e destinatari

La base normativa è individuata nell'art. 6, comma 4, del D.L. n. 510/1996, convertito nella legge n. 608/1996, che riconosce ai datori di lavoro che stipulino contratti di solidarietà, salvo i casi esclusi dalla normativa richiamata, una riduzione della contribuzione previdenziale e assistenziale per i lavoratori interessati dalla diminuzione dell'orario di lavoro in misura superiore al 20 per cento.

La circolare precisa che il beneficio riguarda le imprese che abbiano stipulato contratti di solidarietà dopo il 14.6.1995 con intervento della Cassa integrazione guadagni straordinaria disposto dal decreto ministeriale previsto. Restano esclusi i datori di lavoro di cui all'art. 5, commi 5, 7 e 8, del D.L. n. 148/1993, convertito nella legge n. 236/1993.

Misura del beneficio e durata

Il beneficio spetta per tutta la durata del contratto, entro il limite massimo di 24 mesi. La riduzione opera per ciascun lavoratore che subisca una riduzione dell'orario superiore al 20 per cento ed è calcolata sulla contribuzione a carico del datore di lavoro.

Le misure previste sono le seguenti:

  • 25 per cento, in via ordinaria, quando la riduzione dell'orario è superiore al 20 per cento;
  • 35 per cento, quando l'accordo prevede una riduzione dell'orario superiore al 30 per cento;
  • 30 per cento e 40 per cento, rispettivamente, per le imprese operanti nelle aree dell'Italia ricomprese negli obiettivi 1 e 2 del regolamento CEE n. 2052/88.

La circolare specifica inoltre che eventuali erogazioni ultramensili a carico del datore di lavoro seguono la sorte contributiva connessa all'orario effettivamente svolto nel mese di corresponsione, secondo la previsione contrattuale.

Compatibilità e alternatività con altre agevolazioni

La riduzione contributiva è compatibile con la fiscalizzazione degli oneri sociali. È invece alternativa agli sgravi degli oneri sociali per il Mezzogiorno e ad altre forme di riduzione contributiva previste a qualsiasi altro titolo nell'ordinamento.

Ne consegue che, laddove siano state fruite agevolazioni incompatibili, il datore di lavoro deve procedere alla restituzione delle somme secondo le modalità di conguaglio indicate nella circolare.

Sblocco delle istanze e criteri di priorità

Il Ministero del Lavoro, con telex prot. n. 104992 del 7.7.1998, ha autorizzato un secondo sblocco delle pratiche, stabilendo una priorità assoluta per le aziende ricadenti nel criterio di cui all'art. 1, lettera a), del decreto 8.2.1996, ossia le società controllate e/o collegate ad un unico gruppo industriale.

Per le restanti aziende, il beneficio può essere riconosciuto alle società che abbiano presentato istanza ai competenti UU.RR.L.M.O. entro il 31.1.1997, come indicato nei precedenti provvedimenti ministeriali richiamati dalla circolare.

Adempimenti delle sedi INPS e del datore di lavoro

La procedura per ottenere la riduzione deve essere avviata su iniziativa del datore di lavoro interessato. La sede INPS competente verifica la documentazione disponibile, eventualmente integrata da quella fornita dall'impresa o dall'Ufficio regionale del lavoro, e accerta la sussistenza dei presupposti nel rispetto delle priorità stabilite.

In presenza dei requisiti, la sede attribuisce alla posizione aziendale il codice di autorizzazione "7K", con il significato di azienda che ha stipulato contratti di solidarietà successivamente al 14 giugno 1995 ed è ammessa al conguaglio delle riduzioni contributive di cui all'art. 6, comma 4, della legge n. 608/1996. Se il periodo di spettanza non è esaurito, il codice viene mantenuto fino alla scadenza del beneficio; se invece il periodo di ammissione è già scaduto, il codice è attribuito solo per il periodo di paga cui si riferisce la denuncia DM10/2 utilizzata per il conguaglio dei mesi pregressi.

Compilazione del mod. DM10/2

I datori di lavoro devono indicare nel quadro "D" del mod. DM10/2 gli importi delle riduzioni relative ai contributi previdenziali e ai contributi per indennità economiche di malattia, maternità e Gescal riferiti al periodo di paga denunciato.

I codici da utilizzare sono:

  • "L504" con dicitura "RID. 25% art. 6, c. 4, L. 608/96" per riduzione superiore al 20 per cento;
  • "L505" con dicitura "RID. 30% art. 6, c. 4, L. 608/96" per le imprese operanti nelle aree obiettivo 1 e 2;
  • "L506" con dicitura "RID. 35% art. 6, c. 4, L. 608/96" per riduzione superiore al 30 per cento;
  • "L507" con dicitura "RID. 40% art. 6, c. 4, L. 608/96" per le imprese operanti nelle aree obiettivo 1 e 2.

Per i periodi di paga già scaduti, gli importi spettanti vanno esposti con il codice "L508" e la dicitura "ARR. art. 6, c. 4, L. 608/96".

Le somme da restituire per sgravi del Mezzogiorno o per altre agevolazioni contributive alternative devono essere indicate nei quadri "B-C" con i codici:

  • "M183" per lo sgravio unico DM 5.8.94 fino al mese di novembre 1997;
  • "M195" per lo sgravio capitario dal 1.12.1997;
  • "M184" per lo sgravio totale annuale DM 5.8.94 e successive modificazioni;
  • "M185" per lo sgravio totale L. 183/76;
  • "M186" per "DIFF. AGEVOL. CONTRIB.".

Controlli procedurali

La procedura di gestione delle denunce DM10/2 memorizza, dopo il consolidamento, le denunce che presentano i codici L504, L505, L506, L507 e L508, così da consentire alle sedi controlli mirati sulle somme poste a conguaglio e l'eventuale emissione di liste di verifica.

Contributo al SSN

Per quanto concerne i contributi afferenti alle prestazioni del servizio sanitario nazionale a carico del datore di lavoro, la circolare dispone che la sistemazione debba essere effettuata tramite la procedura di regolarizzazione contributiva.

Punti principali

Ambito soggettivo e normativa di riferimento

La riduzione contributiva riguarda le imprese che abbiano stipulato contratti di solidarietà dopo il 14.6.1995, con intervento della Cassa integrazione guadagni straordinaria disposto con decreto ministeriale. Restano esclusi i datori di lavoro indicati all'art. 5, commi 5, 7 e 8, del D.L. n. 148/1993, convertito nella legge n. 236/1993. La circolare richiama la disciplina dell'art. 6, comma 4, della legge n. 608/1996, che ha reiterato la precedente previsione del D.L. n. 232/1995 e del D.L. n. 510/1996.

Misura del beneficio e durata

La riduzione spetta per la durata del contratto, entro il limite massimo di 24 mesi, ed è riconosciuta per ciascun lavoratore interessato da una riduzione dell'orario superiore al 20 per cento. La misura ordinaria è pari al 25 per cento della contribuzione previdenziale e assistenziale a carico del datore di lavoro; sale al 35 per cento se l'accordo prevede una riduzione dell'orario superiore al 30 per cento. Per le imprese operanti nelle aree individuate per l'Italia agli obiettivi 1 e 2 del regolamento CEE n. 2052/88, le percentuali diventano rispettivamente 30 e 40 per cento.

Compatibilità con altre agevolazioni

La circolare precisa che la riduzione contributiva è compatibile con la fiscalizzazione degli oneri sociali. È invece alternativa agli sgravi contributivi previsti per i territori del Mezzogiorno e ad altre forme di riduzione contributiva previste a qualunque altro titolo nell'ordinamento. Gli importi eventualmente fruiti in misura incompatibile devono essere restituiti con le modalità indicate nella denuncia contributiva.

Priorità nello sblocco delle istanze

Il Ministero del Lavoro, con telex del 7.7.1998, autorizza un secondo sblocco delle domande, dando priorità assoluta alle aziende ricadenti nel criterio dell'art. 1, lettera a), del decreto 8.2.1996, ossia società controllate e/o collegate ad un unico gruppo industriale. Per le altre aziende, il beneficio può essere erogato alle società che abbiano presentato istanza ai competenti UU.RR.L.M.O. entro il 31.1.1997.

Adempimenti delle sedi INPS e codice di autorizzazione

La procedura deve essere attivata su iniziativa del datore di lavoro interessato. La sede INPS competente, verificata la sussistenza dei presupposti e nel rispetto delle priorità indicate, attribuisce alla posizione aziendale il codice di autorizzazione "7K", che identifica le aziende ammesse al conguaglio delle riduzioni contributive ex art. 6, comma 4, L. n. 608/1996. Se il periodo di spettanza non è concluso, il codice è attribuito fino alla scadenza del beneficio; se invece il periodo è già scaduto, il codice vale solo per il periodo di paga cui si riferisce la denuncia DM10/2 utilizzata per il recupero dei mesi pregressi.

Compilazione del mod. DM10/2 e codici da utilizzare

I datori di lavoro devono esporre nel quadro "D" del mod. DM10/2 l'importo delle riduzioni riferite al periodo di paga, utilizzando i codici: "L504" per riduzione 25 per cento, "L505" per riduzione 30 per cento nelle aree obiettivo 1 e 2, "L506" per riduzione 35 per cento, "L507" per riduzione 40 per cento nelle medesime aree. Le riduzioni spettanti per periodi di paga già scaduti vanno indicate con il codice "L508" e la dicitura "ARR. art. 6, c. 4, L. 608/96". Le somme da restituire per sgravi del Mezzogiorno o altre agevolazioni alternative vanno indicate nei quadri "B-C" con i codici "M183", "M195", "M184", "M185" e "M186", secondo le diciture riportate in circolare.

Controlli e memorizzazione delle denunce

Per consentire eventuali controlli sulle somme conguagliate, la procedura di gestione delle denunce DM10/2 memorizza, dopo il consolidamento, le denunce che riportano i codici L504, L505, L506, L507 e L508, rendendole consultabili o estraibili in liste da parte delle sedi.

Contributo al SSN

La sistemazione dei contributi relativi alle prestazioni del servizio sanitario nazionale, a carico del datore di lavoro, deve essere effettuata mediante la procedura delle regolarizzazioni contributive.

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