L.R. Lazio 38/2003
Insindacabilità dei consiglieri regionali ai sensi dell'articolo 122, comma 4 della Costituzione (1)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge del Lazio disciplina la procedura con cui il Consiglio regionale valuta se opinioni espresse e voti dati dai consiglieri nell’esercizio delle funzioni siano coperti da insindacabilità ex art. 122, comma 4, Cost. Il Consiglio decide entro 30 giorni dalla comunicazione del consigliere; se riconosce l’insindacabilità, la deliberazione motivata è trasmessa all’autorità giudiziaria.
Procedura di valutazione dell’insindacabilità dei consiglieri regionali
Insindacabilità dei consiglieri regionali
La legge regionale del Lazio disciplina le procedure interne per la valutazione dell’insindacabilità dei consiglieri regionali, in attuazione dell’articolo 122, comma 4, della Costituzione. La disciplina è finalizzata a tutelare l’autonomia e l’indipendenza dei componenti del Consiglio regionale nell’esercizio delle funzioni istituzionali.
Ambito della garanzia di insindacabilità
I consiglieri regionali non possono essere chiamati a rispondere per le opinioni espresse e per i voti dati nell’esercizio delle loro funzioni. La tutela comprende non solo le attività che rientrano nelle attribuzioni tipiche del mandato consiliare, ma anche quelle collegate da un nesso funzionale con l’esercizio delle attribuzioni proprie dell’organo legislativo regionale.
Competenza a decidere
La valutazione sulla sussistenza dell’insindacabilità è attribuita al Consiglio regionale, che è l’organo competente a pronunciarsi sulla condotta contestata al consigliere. La decisione riguarda quindi la verifica della riconducibilità dei fatti all’esercizio delle funzioni consiliari coperte dalla garanzia costituzionale.
Procedura di valutazione
Quando un consigliere sia chiamato a rispondere davanti all’autorità giudiziaria per opinioni espresse o voti dati nell’esercizio delle funzioni, deve darne immediata comunicazione al Presidente del Consiglio regionale. Il Presidente investe della questione il Consiglio regionale, che procede alla valutazione di insindacabilità.
Termini e deliberazione
Il Consiglio regionale deve pronunciarsi entro il termine perentorio di trenta giorni. Se il Consiglio delibera, con provvedimento motivato, la insindacabilità del proprio componente, il Presidente del Consiglio regionale trasmette la deliberazione all’autorità giudiziaria competente titolare del procedimento.
Istruttoria interna
L’istruttoria della valutazione di insindacabilità è affidata alla Giunta per le elezioni, che opera come organismo interno al Consiglio regionale. Essa svolge l’esame preliminare della questione e riferisce al Consiglio ai fini della deliberazione finale.
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