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Legge

L.R. Lazio 42/2003

Interventi a sostegno della famiglia concernenti l'accesso ai servizi educativi e formativi della prima infanzia (1)

Normativa regionaleL.R. Lazio 42/2003Non più vigente

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge del Lazio sostiene l’accesso ai servizi educativi e formativi 0-3 anni con contributi monetari per il pagamento delle rette, destinati alle madri lavoratrici o in specifiche condizioni di disoccupazione/inoccupazione/reinserimento, e, in casi particolari, ai padri soli affidatari. Gli indirizzi attuativi sono affidati alla Giunta; la copertura è prevista solo per gli esercizi 2003-2006.

Contributi regionali per l’accesso ai servizi per la prima infanzia

Interventi a sostegno della famiglia per l’accesso ai servizi educativi della prima infanzia

La legge regionale del Lazio promuove misure di sostegno alla famiglia per agevolare la frequenza dei servizi educativi e formativi della prima infanzia, con l’obiettivo di facilitare la conciliazione tra lavoro e vita familiare e di favorire la partecipazione femminile al mercato del lavoro.

Finalità e ambito di applicazione

L’intervento regionale è rivolto ai bambini di età compresa tra zero e tre anni e riguarda i servizi che concorrono, insieme alla famiglia, alla crescita, cura, formazione, socializzazione ed educazione del minore. La disciplina opera esclusivamente nel territorio della Regione Lazio.

Contributi economici per la frequenza

La Regione prevede contributi monetari destinati a concorrere al pagamento:

  • delle rette di frequenza;
  • delle attività connesse ai servizi educativi e formativi della prima infanzia.

I contributi sono riconosciuti per ogni figlio che fruisca di tali servizi e sono concessi dai comuni competenti per territorio, nel rispetto degli indirizzi fissati dalla Giunta regionale.

Beneficiari

Possono accedere ai contributi:

  • le madri lavoratrici;
  • le madri disoccupate di lunga durata;
  • le madri inoccupate di lunga durata;
  • le madri in reinserimento lavorativo, secondo la disciplina richiamata dal decreto legislativo n. 181 del 2000.

Ai fini dell’accesso al beneficio, le madri devono:

  • essere residenti nella Regione Lazio;
  • avere figli che fruiscano, nel territorio regionale, di asili nido oppure di servizi alternativi o complementari, comprese forme di autorganizzazione familiare come i nidi famiglia.

Sono inoltre ammessi, nei limiti della previsione di spesa della legge di bilancio regionale, i padri che siano unici titolari della potestà genitoriale e affidatari dei figli, purché si trovino nelle medesime condizioni richieste per le madri.

Percorsi formativi e accompagnamento al lavoro

Per tutta la durata del beneficio, le madri beneficiarie devono seguire percorsi formativi finalizzati all’inserimento, reinserimento e permanenza nel mercato del lavoro. La prova della frequenza o dello svolgimento dei percorsi avviene secondo quanto stabilito dagli indirizzi della Giunta regionale.

La Regione attiva inoltre, tramite idoneo soggetto, un sistema di assistenza tecnica e tutoraggio per individuare il percorso formativo più adatto alle esigenze della beneficiaria.

Indirizzi attuativi della Giunta regionale

Entro 60 giorni dall’entrata in vigore della legge, la Giunta regionale deve adottare una deliberazione, da pubblicare sul BUR, con cui definisce:

  • l’ammontare delle risorse destinate ai contributi;
  • la misura dei contributi, calcolata sulla base del quoziente familiare;
  • le tipologie dei servizi alternativi o complementari all’asilo nido;
  • le priorità di accesso in base allo svantaggio economico e alla presenza di figli con disabilità o con difficoltà di adattamento e integrazione;
  • le modalità di individuazione del soggetto incaricato dell’assistenza tecnica e del tutoraggio;
  • le modalità di verifica dei percorsi formativi.

Il quoziente familiare è definito come rapporto tra il reddito complessivo lordo del nucleo e il numero dei componenti, compresi i concepiti.

Monitoraggio sull’attuazione

La Giunta regionale deve presentare annualmente, entro il 30 settembre dell’anno successivo a quello di riferimento, una relazione sull’attuazione della legge alla commissione consiliare permanente competente e alla commissione speciale competente.

Copertura finanziaria

La copertura degli oneri è prevista solo per gli esercizi finanziari 2003-2006, mediante risorse del Programma Operativo Regionale (POR) Obiettivo 3, Asse E, sui capitoli di bilancio regionale A22113, A22114 e A22115.

Regime temporale e obsolescenza

La disciplina è legata a un finanziamento circoscritto agli esercizi 2003-2006 e a una relazione annuale riferita a periodi successivi a quello di riferimento. Per la sua impostazione e per il limitato orizzonte finanziario originario, l’atto risulta oggi sostanzialmente superato e non di ordinaria applicazione.

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