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Legge

L.R. Lazio 41/2003

Norme in materia di autorizzazione all'apertura ed al funzionamento di strutture che prestano servizi socio-assistenziali (1)

Normativa regionaleL.R. Lazio 41/2003

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge disciplina nel Lazio l’autorizzazione unica all’apertura e al funzionamento di strutture residenziali, semiresidenziali e di alcuni servizi socio-assistenziali, fissando tipologie, requisiti, vigilanza comunale, sanzioni e norme transitorie. Restano escluse le attività regolate da discipline speciali, come l’area sociosanitaria e le tossicodipendenze. Il regime transitorio iniziale è esaurito, ma la legge è ancora il quadro di riferimento vigente.

Autorizzazione e vigilanza delle strutture socio-assistenziali nel Lazio

Autorizzazione e funzionamento delle strutture socio-assistenziali nel Lazio

La legge regionale disciplina il regime autorizzatorio per l’apertura e il funzionamento delle strutture e dei servizi socio-assistenziali nel territorio del Lazio, con l’obiettivo di garantire qualità delle prestazioni rese da soggetti pubblici e privati. Il provvedimento individua le tipologie di strutture, i requisiti minimi, le competenze di Regione e comuni, la vigilanza, le sanzioni e alcuni profili transitori e speciali.

Ambito di applicazione e finalità

La disciplina riguarda:

  • le strutture a ciclo residenziale e semiresidenziale che erogano servizi socio-assistenziali;
  • le strutture per mensa sociale, accoglienza notturna, servizi per la vacanza, emergenza e pronto intervento assistenziale;
  • i centri diurni richiamati dalla normativa regionale sui servizi socio-assistenziali.

I servizi residenziali e semiresidenziali sono rivolti a minori, persone con disabilità, anziani e persone con problematiche psicosociali prive di adeguato supporto familiare. Per tali utenti gli interventi si basano su piani personalizzati, che possono includere anche prestazioni sanitarie assimilabili all’assistenza domiciliare.

Rapporti con altre discipline

Alle attività socio-sanitarie si applica la disciplina regionale specifica in materia di autorizzazione, accreditamento e accordi contrattuali. Per le strutture e i servizi destinati al recupero e alla riabilitazione della tossicodipendenza si applicano le disposizioni dell’atto di intesa Stato-Regioni-Provinces autonome richiamato dalla legge statale in materia di lotta alla droga.

Compiti della Regione

La Regione deve definire, con deliberazioni della Giunta:

  • i requisiti strutturali e organizzativi integrativi rispetto ai requisiti minimi, differenziati per tipologia di utenza, per le strutture residenziali e semiresidenziali;
  • i requisiti per l’autorizzazione delle strutture e dei servizi diversi da quelli residenziali/semiresidenziali di cui sopra.

La Regione aggiorna tali requisiti ogni volta che l’evoluzione della materia lo richieda.

Compiti dei comuni e flussi informativi

I comuni, singoli o associati, rilasciano le autorizzazioni, esercitano la vigilanza e applicano le sanzioni previste dalla legge.

Ai fini del sistema informativo regionale, i comuni trasmettono alla Regione copia dei provvedimenti di autorizzazione e i dati sulle strutture e sui servizi socio-assistenziali autorizzati, secondo modalità stabilite dalla struttura regionale competente.

Regime autorizzatorio

Per ciascuna struttura o servizio è prevista un’unica autorizzazione all’apertura e al funzionamento, necessaria anche in caso di modifiche della struttura o dei servizi prestati.

Per ottenere l’autorizzazione, le strutture devono:

  • rientrare nelle tipologie previste dalla legge;
  • rispettare i requisiti fissati dalla legge e quelli integrativi regionali.

Le autorizzazioni sono rilasciate dal comune competente entro 60 giorni dalla richiesta, secondo modalità e procedure definite dal comune stesso nell’ambito della potestà regolamentare.

Cessione, voltura e decadenza dell’autorizzazione

L’autorizzazione può essere ceduta a terzi solo in caso di trasferimento del possesso o della detenzione della struttura a soggetto diverso dall’autorizzato e previa verifica della permanenza dei requisiti da parte del comune, che provvede alla voltura.

In caso di morte del titolare persona fisica, gli eredi possono continuare l’attività per un massimo di un anno dal decesso e, entro tale periodo, possono cedere l’autorizzazione o chiederne la voltura a proprio favore.

Non costituiscono cessione, ma solo modifica del provvedimento autorizzativo:

  • trasformazioni della forma giuridica, della denominazione, della ragione sociale o della sede legale;
  • sostituzione del rappresentante legale della persona giuridica o dell’organismo del terzo settore.

L’autorizzazione decade in caso di:

  • estinzione del soggetto autorizzato;
  • rinuncia;
  • provvedimenti definitivi sanzionatori dell’autorità giudiziaria nei confronti del legale rappresentante;
  • trasferimento dell’autorizzazione senza verifica dei requisiti;
  • mancato avvio dell’attività entro 6 mesi dal rilascio, salvo termine diverso fissato dal comune.

Tipologie di strutture residenziali

Le strutture a ciclo residenziale si articolano in:

  • strutture di tipo familiare, fino a 6 utenti, con possibilità di deroga fino a 8;
  • strutture a carattere comunitario, fino a 20 utenti;
  • strutture a prevalente accoglienza alberghiera, fino a 80 persone anziane.

Le tipologie concrete variano in funzione dell’utenza:

  • per i minori: casa-famiglia, gruppo appartamento, comunità educativa di pronta accoglienza;
  • per le persone con disabilità: casa-famiglia e comunità alloggio;
  • per gli anziani: casa-famiglia, comunità alloggio, casa di riposo e casa-albergo;
  • per persone con problematiche psicosociali: casa famiglia, comunità alloggio e comunità di pronta accoglienza.

Programmi per la semiautonomia

La disciplina prevede programmi per la semiautonomia destinati a persone con disabilità, con patologie psichiatriche o con problematiche sociali che abbiano capacità di autogestione tali da non richiedere la presenza continuativa di operatori.

Tali programmi si svolgono in appartamenti di civile abitazione organizzati come nuclei familiari, con un massimo di 6 ospiti. Requisiti strutturali, organizzativi e modalità attuative sono definiti dalla Giunta regionale, nel rispetto dei requisiti minimi previsti dalla legge.

Strutture semiresidenziali

Le strutture semiresidenziali offrono ospitalità diurna con diverso livello di intensità assistenziale. Possono essere strutture autonome oppure collocate all’interno o in collegamento con strutture residenziali comunitarie e a prevalente accoglienza alberghiera, con esclusione di quelle per minori.

Devono avere una capacità massima di 30 utenti e garantire:

  • somministrazione dei pasti;
  • assistenza nelle attività quotidiane;
  • attività ricreative, educative, culturali e aggregative.

Requisiti per l’autorizzazione

Le strutture devono rispettare la normativa vigente in materia urbanistica, edilizia, prevenzione incendi, igiene e sicurezza, nonché i contratti collettivi e gli accordi integrativi per il personale dipendente.

Ulteriori requisiti richiesti dalla legge riguardano:

  • ubicazione in luoghi abitati e facilmente raggiungibili, per favorire la vita sociale degli utenti e le visite, salvo motivi di sicurezza o progetti specifici anche sperimentali;
  • assenza di barriere architettoniche;
  • spazi separati per attività collettive/socializzazione e per le camere da letto;
  • presenza di figure professionali qualificate e di un adeguato rapporto operatori/utenti;
  • presenza di un coordinatore responsabile;
  • registro degli ospiti;
  • piano personalizzato di assistenza;
  • organizzazione delle attività nel rispetto dei ritmi di vita degli ospiti;
  • carta dei servizi sociali con criteri di accesso, funzionamento e tariffe.

Per le strutture residenziali e semiresidenziali per persone con disabilità, il rapporto è fissato in:

  • 1 operatore ogni 4 utenti, per disabilità moderata e severa;
  • 1 operatore ogni 3 utenti, per disabilità completa e grave.

Requisiti soggettivi del titolare, del responsabile e degli operatori

Il titolare dell’autorizzazione non deve trovarsi in determinate condizioni di insolvenza o procedimenti concorsuali, non deve essere destinatario di misure di prevenzione o di specifiche condanne penali, non deve avere gravi violazioni in materia di lavoro, imposte o contributi, e non deve essere incorso in recenti provvedimenti sanzionatori regionali.

Il responsabile e gli operatori non devono avere condanne o procedimenti penali per reati contro la moralità pubblica, la famiglia e la persona; inoltre gli operatori devono possedere idoneità psico-attitudinale attestata da idonea certificazione sanitaria.

Vigilanza e controlli

La vigilanza è esercitata dai comuni tramite almeno un’ispezione annuale senza preavviso, per verificare requisiti funzionali e organizzativi, benessere degli utenti e attuazione dei piani personalizzati.

Le ASL esercitano funzioni di vigilanza e controllo su sicurezza, igiene e sanità. Per le strutture destinate ad anziani con prevalente accoglienza alberghiera, la verifica dello stato di salute degli ospiti e la valutazione multidimensionale del livello di autosufficienza sono svolte dalle ASL in raccordo con i medici di medicina generale.

I comuni trasmettono annualmente alla Regione una relazione sull’attività di vigilanza.

Sanzioni amministrative

Salvo che il fatto costituisca reato, la legge prevede:

  • diffida e, se l’irregolarità non viene sanata, sospensione dell’autorizzazione, chiusura dell’attività e sanzione da 1.000 a 5.000 euro;
  • per gravi o ripetute violazioni o gravi disfunzioni assistenziali, revoca dell’autorizzazione, chiusura e sanzione da 5.000 a 25.000 euro;
  • per apertura o funzionamento senza autorizzazione o in locali diversi da quelli autorizzati, sanzione da 5.000 a 25.000 euro e chiusura;
  • per sospensione dell’attività superiore a 30 giorni senza preventiva comunicazione, sanzione da 2.500 a 10.000 euro.

La chiusura è disposta dal comune solo dopo l’adozione di misure idonee a tutelare gli utenti, che devono essere ricollocati in condizioni strutturali e ambientali adeguate.

Norme transitorie

La fase transitoria originaria riguarda il rilascio delle autorizzazioni nelle more dell’adozione dei requisiti regionali integrativi. In particolare, per le domande presentate prima, dopo o in prossimità dell’entrata in vigore della legge e del decreto ministeriale richiamato, i comuni applicavano, secondo i casi, la normativa preesistente, i requisiti del decreto ministeriale o la nuova disciplina regionale.

Per le strutture pubbliche già funzionanti, per quelle private già autorizzate e per quelle autorizzate entro un anno dall’entrata in vigore, la Giunta regionale doveva fissare requisiti integrativi anche in deroga ai requisiti generali.

Tali strutture dovevano adeguarsi entro 5 anni dalla pubblicazione della deliberazione regionale, pena l’applicazione delle norme sulla revoca e sulla chiusura.

L’attività sanitaria svolta internamente alle strutture socio-assistenziali proseguiva fino all’adozione dei regolamenti della disciplina sociosanitaria regionale e dei provvedimenti attuativi della legge.

Osservazioni di attualità della disciplina

Il testo consolidato contiene una disciplina ancora strutturata e utilizzabile come quadro regolatorio regionale per l’autorizzazione delle strutture socio-assistenziali nel Lazio, pur con il regime transitorio originario ormai esaurito. Alcune disposizioni risultano invece abrogate o superate da modifiche successive; restano comunque centrali i principi su autorizzazione unica, requisiti, vigilanza e sanzioni.

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