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Cassazione Penale, Ordinanza n. 30240/2026 del 07/08/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso, confermando il rigetto delle richieste di detenzione domiciliare e affidamento in prova. Ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, ritenendo sussistenti i profili di colpa connessi all'irritualità dell'impugnazione.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (tribunale di sorveglianza)

La controversia

Il condannato, in espiazione del residuo di pena per reati contro il patrimonio, aveva chiesto l'ammissione alla detenzione domiciliare e all'affidamento in prova al servizio sociale. Il tribunale di sorveglianza ha rigettato entrambe le istanze. Con un unico motivo di ricorso per cassazione sono state denunciate violazione di legge e vizio di motivazione: si assumeva che il giudice avesse negato i benefici sulla sola base della mancata ammissione dei fatti da parte del condannato e di un giudizio prognostico negativo sul rischio di reiterazione, trascurando invece la buona condotta carceraria e la prospettata attività lavorativa. La Corte di cassazione ha tuttavia rilevato che il tribunale non aveva fondato il diniego su automatismi o sulla sola mancata confessione, né aveva attribuito rilievo decisivo alla gravità del passato, ma aveva compiuto una valutazione discrezionale complessiva, valorizzando anche l'evoluzione trattamentale e soprattutto la totale assenza di consapevolezza e presa di coscienza del proprio agito criminale, oltre all'atteggiamento vittimistico e manipolatorio emerso nei colloqui con l'Uepe. Il ricorso è stato quindi ritenuto privo di argomenti idonei a scalfire la motivazione del provvedimento impugnato.

Norme richiamate

  • art. 52 d.lgs. 196/03

    richiamato solo per l'omissione delle generalità e dei dati identificativi in caso di diffusione del provvedimento

  • art. 31 ord. pen.

    non citato espressamente nel testo fornito

  • art. 47 ord. pen.

    non citato espressamente nel testo fornito

  • art. 47-ter ord. pen.

    non citato espressamente nel testo fornito

  • Corte cost. n. 186 del 2000

    richiamata per il principio secondo cui, in caso di inammissibilità del ricorso, può disporsi il pagamento di una somma alla Cassa delle ammende per colpa nella proposizione dell'impugnazione

  • Sez. 1, n. 8712 del 08/02/2012, Tanzi, Rv. 252921-01

    richiamata per affermare che la concessione delle misure alternative alla detenzione è rimessa alla valutazione discrezionale della magistratura di sorveglianza, senza automatismi, in funzione della meritevolezza e del reinserimento sociale

  • Sez. 1, n. 22443 del 17/01/2019

    richiamata per il principio della gradualità nella concessione dei benefici penitenziari come espressione del trattamento rieducativo

  • Sez. 1, n. 15064 del 06/03/2003, Chiara, Rv. 224029

    richiamata per il principio della gradualità nella concessione dei benefici penitenziari come espressione del trattamento rieducativo

Massime di principio

  • La concessione delle misure alternative alla detenzione spetta alla discrezionalità del magistrato di sorveglianza, che deve evitare automatismi e verificare se il condannato presenti una reale meritevolezza rispetto al beneficio richiesto e se la misura sia idonea a favorire il reinserimento sociale.
  • Il giudice di sorveglianza può e deve utilizzare le relazioni degli organi dell'osservazione, ma non ne è vincolato: deve autonomamente valutare la personalità del condannato, la sua evoluzione trattamentale e la persistenza di profili di pericolosità residua.
  • Il diniego di un beneficio penitenziario è legittimo quando sia sorretto da una motivazione complessiva e non contraddittoria che valorizzi, oltre agli aspetti positivi, anche l'assenza di consapevolezza del reato e gli elementi sintomatici di una mancata adesione al percorso rieducativo.
  • La gradualità nella concessione dei benefici penitenziari non è una regola assoluta, ma un criterio razionale di valutazione funzionale alle esigenze rieducative e prognostiche del trattamento penitenziario.
  • In sede di legittimità non è censurabile la valutazione discrezionale del tribunale di sorveglianza quando essa risulti congruamente motivata e il ricorrente non adduca elementi realmente idonei a scardinarne la tenuta logica e giuridica.

Come è indicizzato

MaterieMisure alternativeImpugnazioni
RamiEsecuzione penaleProcesso penale
IstitutiPrescrizione del reato

Testo integrale

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