Sentenza del 03/02/2016 n. 2102 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'Agenzia delle Entrate ha impugnato la sentenza della Commissione Tributaria Regionale di Cagliari che aveva dichiarato l'estraneità della I. S.r.l. all'avviso di accertamento Invim n. 708/91, originariamente emesso nei confronti della Immobiliare Residenziale S.r.l., e aveva annullato l'intimazione di pagamento notificata alla società incorporante. Il primo motivo riguardava l'asserita inammissibilità dell'appello cumulativo proposto contro due sentenze concernenti atti distinti. Il secondo motivo denunciava la violazione dell'art. 2504-bis c.c., sostenendo che, dopo la fusione per incorporazione, la I. S.r.l. fosse subentrata in tutti i rapporti, obblighi e giudizi della società incorporata e fosse quindi legittimamente destinataria dell'intimazione di pagamento.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il primo motivo, ritenendo ammissibile l'impugnazione cumulativa perché le due controversie riguardavano le medesime parti sostanziali, lo stesso rapporto tributario e la medesima questione giuridica relativa agli effetti della fusione. Ha invece accolto il secondo motivo. In applicazione dell'art. 2504-bis c.c., la fusione ha prodotto effetti il 21 dicembre 1994, data dell'ultima iscrizione nel registro delle imprese. L'avviso di accertamento, notificato prima di tale data alla società incorporata, era quindi valido; il successivo ricorso avrebbe dovuto essere proposto dalla società incorporante, quale successore universale. Di conseguenza, era legittima anche l'intimazione di pagamento notificata alla I. S.r.l. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Commissione Tributaria Regionale di Cagliari, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese.
Norme richiamate
Art. 2504-bis c.c.
La fusione ha effetto quando è stata eseguita l'ultima delle iscrizioni prescritte dall'art. 2504. La società che risulta dalla fusione o quella incorporante assumono i diritti e gli obblighi delle società partecipanti alla fusione, proseguendo in tutti i loro rapporti, anche processuali, anteriori alla fusione.
La fusione produce effetti dalla data dell'ultima iscrizione prevista dalla legge e determina una successione universale della società incorporante nei rapporti, nei debiti e nei giudizi della società incorporata. Gli atti anteriori alla fusione devono essere notificati alla società allora esistente; per gli atti e i giudizi successivi è legittimata la società incorporante.
D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 53
L'impugnazione cumulativa di più sentenze tributarie, normalmente non ammessa, è consentita quando le sentenze siano espressamente individuate, vi sia identità delle parti e del rapporto tributario e le decisioni dipendano dalla stessa questione giuridica, suscettibile di produrre effetti unitari.
D.P.R. n. 131 del 1986, art. 56
La disposizione consente l'attuazione della pretesa tributaria mediante intimazione di pagamento nei confronti del soggetto obbligato. Dopo la fusione, tale soggetto è la società incorporante, subentrata nei debiti della società incorporata.
Art. 360 c.p.c.
La Corte ha esaminato il ricorso per cassazione sotto il profilo della violazione delle norme processuali e della violazione o falsa applicazione di norme di diritto.
Massime di principio
- In caso di fusione per incorporazione, occorre individuare con precisione la data dell'ultima iscrizione nel registro delle imprese: da quel momento la società incorporante subentra universalmente nei rapporti e nei debiti della società incorporata.
- Un atto tributario notificato prima del perfezionamento della fusione deve essere notificato alla società incorporata ancora esistente; un atto successivo deve invece essere rivolto alla società incorporante.
- Se un giudizio viene instaurato dopo la fusione, la legittimazione processuale spetta alla società incorporante, anche quando l'atto impugnato era stato notificato prima della fusione alla società incorporata.
- La società incorporante può essere destinataria di un'intimazione di pagamento relativa a un debito tributario della società incorporata, anche se il rapporto tributario era ancora oggetto di giudizio.
- È possibile impugnare cumulativamente più sentenze tributarie quando riguardano lo stesso rapporto d'imposta e una questione giuridica comune, anche se gli atti impugnati sono distinti e si trovano in fasi diverse di attuazione della medesima pretesa.
- L'eventuale partecipazione del concessionario della riscossione non impedisce l'unitarietà della controversia quando la questione principale riguarda il rapporto tributario sostanziale tra contribuente e amministrazione finanziaria.
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