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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 16375/2025 del 30/04/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugnava l'ordinanza che aveva dichiarato inammissibile la sua dichiarazione di ricusazione della dottoressa Giani. Argomentava la tempestività della dichiarazione (trasmessa telematicamente dopo l'udienza in cui era stato stralciato un coimputato), deduceva l'incompatibilità della giudice ai sensi dell'art. 34, comma 2‑bis cod.proc.pen. per aver svolto funzioni di Gip su alcuni capi di imputazione e per aver operato valutazioni sulla piattaforma probatoria comune, e contestava l'erronea valutazione dell'estensione degli effetti della ricusazione con pregiudizio della parità di trattamento tra i coimputati.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile perché, con atto telematico del 10/03/2025 depositato dal difensore munito di procura speciale, il ricorrente ha rinunciato al ricorso; ai sensi dell'art. 591 lett. d) cod.proc.pen. il ricorso è quindi inammissibile. Non essendo stata fornita alcuna giustificazione della rinuncia, la Corte ha altresì condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. I profili di merito relativi alla ricusazione non sono stati esaminati. È stato disposto l'inoltro alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1‑ter disp. att. cod. proc. pen.

Norme richiamate

  • art. 591 lett. d) cod.proc.pen.

    La rinuncia al ricorso, resa con atto del difensore munito di procura speciale, determina l'inammissibilità del ricorso per cassazione.

  • art. 34 comma 2‑bis cod.proc.pen.

    Il ricorrente sosteneva che la norma impone l'incompatibilità del giudice che ha svolto funzioni di Gip su taluni capi perché ciò inciderebbe sulla valutazione della piattaforma probatoria comune; tale questione non è stata però esaminata dalla Corte, essendo il ricorso dichiarato inammissibile per rinuncia.

  • art. 173 disp. att. cod.proc.pen.

    Richiamata come base per la sintesi dei motivi di impugnazione (sintesi ex lege dei motivi nel ricorso per cassazione).

  • art. 94 comma 1‑ter disp. att. cod. proc. pen.

    Norma richiamata in relazione agli adempimenti di cancelleria a seguito della pronuncia (comunicazioni/annotazioni conseguenti alla decisione).

Massime di principio

  • La rinuncia formale al ricorso per cassazione, resa dal difensore munito di procura speciale e depositata in forma idonea, determina l'inammissibilità del ricorso ai sensi dell'art. 591 lett. d) cod.proc.pen.; la Corte non entra nel merito se sussiste detta rinuncia.
  • Se la rinuncia non è motivata o giustificata, il giudice può ritenere che sia stata iniziativa dell'imputato e può condannarlo al pagamento delle spese processuali e a somme a favore della Cassa delle ammende.
  • I profili di merito (es. ricusazione per incompatibilità) non vengono esaminati quando il ricorso è dichiarato inammissibile per ragioni procedurali; per ottenere una pronuncia sul merito è necessario evitare vizi procedurali come la rinuncia o contestarli tempestivamente.
  • La doglianza sull'incompatibilità di un giudice che ha svolto funzioni di Gip per alcuni capi richiede una precisa e tempestiva indicazione dei fatti e della rilevanza di tali atti rispetto all'intero procedimento; va valutata la concreta incidenza sulle valutazioni probatorie comuni.
  • Per chi valuta di rinunciare a un gravame è consigliabile produrre una motivazione/documentazione che renda chiara la volontà dell'imputato, al fine di evitare conseguenze economiche e processuali avverse.
  • Le questioni di parità di trattamento tra coimputati e l'estensione degli effetti di una eventuale ricusazione richiedono una argomentazione circostanziata: la semplice prospettazione non basta se il giudice ritiene la declaratoria di ricusazione tardiva o infondata.

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