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Cassazione Civile, Ordinanza n. 38771/2021 del 07/12/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha accolto il ricorso della contribuente contro il diniego di definizione agevolata della controversia tributaria, ha dichiarato estinto il giudizio relativo alla lite fiscale principale e ha compensato integralmente le spese. Di conseguenza, il ricorso principale dell'Agenzia delle Entrate è rimasto assorbito e non è stato esaminato nel merito decisorio finale.

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La lite nasce dall'impugnazione di una cartella di pagamento relativa a imposta di successione, imposta ipotecaria e catastale, sanzioni e interessi, emessa dopo una denuncia integrativa di successione per il decesso di un soggetto e dopo la rettifica del valore dei beni ereditari. La contribuente aveva ottenuto l'accoglimento nei gradi di merito sul rilievo che, essendo stata l'eredità accettata con beneficio d'inventario e pendendo la procedura di liquidazione dell'asse, la pretesa non potesse essere riscossa prima della chiusura della procedura e senza prova di un residuo attivo sufficiente. L'Agenzia ricorreva per cassazione deducendo: 1) omessa pronuncia sull'eccezione di inammissibilità del ricorso introduttivo, perché la cartella sarebbe stata impugnata non per vizi propri ma sul merito di un atto presupposto divenuto definitivo; 2) violazione della disciplina successoria e fiscale, sostenendo che la mancata osservanza delle formalità e dei termini della dichiarazione di successione avrebbe comportato la qualità di erede puro e semplice e la legittimità della cartella, salva la sola limitazione ultra vires in caso di beneficio d'inventario. La contribuente, a sua volta, impugnava il diniego dell'Agenzia alla definizione agevolata ex art. 6 d.l. n. 119/2018, lamentando: 1) la mancata instaurazione del contraddittorio endoprocedimentale e la mancanza di preavviso di rigetto; 2) l'erroneità del diniego, perché la cartella impugnata avrebbe avuto natura di primo atto impositivo, essendo stata la prima conoscenza della pretesa tributaria, e dunque sarebbe stata definibile. La Corte ha esaminato prioritariamente il ricorso contro il diniego di definizione e ha ritenuto che l'unico adempimento richiesto dalla norma fosse la notificazione di un provvedimento motivato di diniego entro il termine perentorio, senza necessità di contraddittorio preventivo; ha poi ritenuto che, in base al principio delle Sezioni Unite richiamato, una cartella è definibile quando costituisce il primo e unico atto con cui la pretesa fiscale è comunicata al contribuente e può quindi essere impugnata anche nel merito. Poiché non risultava provata la notifica del precedente avviso alla contribuente e la cartella era stata contestata anche nel merito, la lite è stata qualificata come definibile. Ne è conseguito l'accoglimento del ricorso della contribuente avverso il diniego, con declaratoria di estinzione del giudizio; i motivi del ricorso principale dell'Agenzia sono rimasti assorbiti; spese compensate.

Norme richiamate

  • art. 19, comma 3, d.lgs. n. 546 del 1992

    Consente di impugnare insieme alla cartella anche gli atti presupposti non notificati e di far valere i relativi vizi, evitando una compressione irreversibile del diritto di difesa.

  • art. 112 c.p.c.

    Richiamato come parametro del motivo di ricorso per omessa pronuncia sull'eccezione di inammissibilità.

  • art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4

    Norma sul perimetro dei motivi di ricorso per cassazione invocata da entrambe le parti.

  • art. 31, comma 2, lett. d), d.lgs. n. 346 del 1990

    Richiamato dall'Agenzia per sostenere l'obbligo e i termini della dichiarazione di successione e la conseguente legittimità della cartella.

  • artt. 470, 485, 486, 489, 490 c.c.

    Richiamati dall'Agenzia per sostenere che l'accettazione con beneficio d'inventario non esclude la responsabilità dell'erede ma la limita intra vires.

  • art. 6, d.l. n. 119 del 2018, conv. con modif. dalla l. n. 136 del 2018

    "L'eventuale diniego della definizione va notificato entro il 31 luglio 2020 con le modalità previste per la notificazione degli atti processuali. Il diniego è impugnabile entro sessanta giorni dinanzi all'organo giurisdizionale presso il quale pende la controversia."

    La Corte afferma che la norma richiede solo un diniego motivato e notificato entro il termine perentorio; non impone un contraddittorio endoprocedimentale preventivo.

  • artt. 10 e 10-bis, l. n. 241 del 1990

    Ritenuti non applicabili alla fattispecie, perché la disciplina speciale del diniego di definizione agevolata non prevede un preavviso di rigetto.

  • art. 41 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea

    La Corte esclude che possa imporre, nella specie, un generalizzato obbligo di contraddittorio endoprocedimentale per tributi non armonizzati.

  • d.l. n. 119 del 2018

    Fonte della procedura di definizione agevolata delle controversie tributarie e della conseguente estinzione del giudizio in caso di perfezionamento della definizione.

  • l. n. 136 del 2018

    Legge di conversione del decreto-legge sulla definizione agevolata delle controversie tributarie.

Massime di principio

  • La definizione agevolata delle controversie tributarie può essere richiesta anche quando la cartella di pagamento costituisca il primo e unico atto con cui la pretesa fiscale viene portata a conoscenza del contribuente, purché la cartella sia impugnabile anche nel merito e il contribuente contesti radicalmente la pretesa o gli atti presupposti non notificati.
  • Il diniego della definizione agevolata richiede soltanto un provvedimento motivato notificato entro il termine fissato dalla legge; la disciplina speciale non impone, di regola, un previo contraddittorio endoprocedimentale o un preavviso di rigetto.
  • In materia tributaria, l'art. 19, comma 3, del processo tributario consente di far valere con l'impugnazione della cartella anche i vizi degli atti presupposti non notificati, con la conseguenza che il contribuente non subisce una compressione definitiva del diritto di difesa.
  • Per stabilire se una lite sia definibile occorre guardare alla natura sostanziale dell'atto impugnato e al concreto rapporto tra cartella, atti presupposti e contestazioni svolte, non alla mera qualificazione formale dell'atto come atto di riscossione.
  • Se il processo viene definito agevolmente ai sensi della normativa speciale, la controversia si estingue e i motivi del ricorso principale restano assorbiti.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioRiscossione
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicato

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