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Cassazione Civile, Ordinanza n. 14966/2026 del 19/05/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

Una società aveva impugnato una cartella di pagamento emessa a seguito di controllo automatizzato sulla dichiarazione IVA relativa all'anno 2014, deducendo: inesistenza o nullità della notifica via PEC; nullità per mancata indicazione del sottoscrittore del ruolo; difetto di motivazione; omessa notifica della comunicazione di irregolarità; infondatezza della pretesa tributaria. In primo grado la domanda era stata rigettata; in appello la contribuente aveva riproposto le censure e, in particolare, aveva contestato la validità dell'intervento volontario dell'Agenzia delle entrate in primo grado e la costituzione dell'agente della riscossione in appello. In cassazione ha articolato cinque motivi: 1) violazione degli artt. 14 d.lgs. 546/1992 e 39 d.lgs. 112/1999 per asserita nullità/inammissibilità dell'intervento dell'Agenzia delle entrate, perché il concessionario avrebbe dovuto chiamare in causa l'ente impositore e l'intervento non sarebbe stato notificato a tutte le parti; 2) violazione dello Statuto del contribuente e di norme costituzionali per carenza di prova della comunicazione preventiva e della corrispondenza tra importi iscritti a ruolo e dichiarazione; 3) omesso esame e violazione degli artt. 77 e 100 c.p.c. per difetto di legitimatio ad processum del rappresentante di Riscossione Sicilia s.p.a., per mancata produzione della procura notarile; 4) violazione degli artt. 91 e 112 c.p.c. sulla liquidazione delle spese in favore anche dell'Agenzia delle entrate e perché i convenuti erano assistiti da propri funzionari; 5) violazione dell'art. 91 c.p.c. sulle spese del grado di appello in favore dell'agente della riscossione, che la ricorrente riteneva non validamente costituito.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il primo, il secondo e il quarto motivo, ritenendo legittimo l'intervento volontario dell'ente impositore nel processo tributario anche se non chiamato dal concessionario, e ha ribadito che, nel caso di cartella emessa in base alla dichiarazione del contribuente, la motivazione può essere assolta mediante mero richiamo alla dichiarazione stessa; ha inoltre escluso che la censura sulle spese per la difesa svolta da funzionari fosse ammissibile, e comunque ha richiamato il principio per cui all'amministrazione finanziaria vittoriosa spettano le spese anche se assistita da propri dipendenti. Ha invece accolto il terzo motivo, rilevando che la Corte di merito aveva omesso di esaminare l'eccezione di difetto di legitimatio ad processum del rappresentante dell'agente della riscossione e di verificare la tempestiva produzione della procura sostanziale necessaria a legittimare la procura alle liti. Il quinto motivo è rimasto assorbito. La sentenza impugnata è stata cassata limitatamente al motivo accolto, con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 54-bis d.P.R. n. 633/1972

    controllo automatizzato della dichiarazione Mod. IVA 2015

    legittima l'emissione della cartella a seguito di liquidazione automatizzata sulla base dei dati dichiarati dal contribuente.

  • art. 39 d.lgs. n. 112/1999

    Il concessionario, nelle liti promosse contro di lui che non riguardano esclusivamente la regolarità o la validità degli atti esecutivi, deve chiamare in causa l'ente creditore interessato; in mancanza, risponde delle conseguenze della lite.

    impone al concessionario l'onere di litis denuntiatio/chiamata dell'ente creditore, ma non configura litisconsorzio necessario né impedisce all'ente impositore di intervenire volontariamente; la mancata chiamata rileva solo nei rapporti interni e sugli effetti del giudicato.

  • art. 14 d.lgs. n. 546/1992

    l'ente impositore è parte del rapporto tributario controverso e può intervenire volontariamente; la mancata notifica dell'atto di intervento a una parte non determina nullità rilevabile d'ufficio, ma solo eccezione della parte pretermessa; non vi è obbligo del giudice di integrare d'ufficio il contraddittorio se manca litisconsorzio necessario.

  • art. 7 L. n. 212/2000

    la cartella deve essere motivata, ma l'obbligo può essere assolto mediante richiamo alla dichiarazione del contribuente quando la pretesa deriva da dati da lui stesso forniti.

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    utilizzato per denunciare violazioni di legge sostanziale e processuale.

  • art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.

    invocato per omesso esame di eccezioni decisive; la Corte qualifica una delle censure come omessa pronuncia/error in procedendo.

  • art. 77 c.p.c.

    la rappresentanza processuale può essere conferita solo a chi sia munito anche di potere rappresentativo sostanziale; il difetto determina invalidità della procura alle liti e del ius postulandi.

  • art. 100 c.p.c.

    richiamato nella censura sul difetto di interesse/legittimazione processuale, senza autonoma decisione distinta.

  • art. 91 c.p.c.

    regola la soccombenza e la condanna alle spese; la Corte conferma che le spese possono essere liquidate in favore dell'amministrazione vittoriosa anche se assistita da propri funzionari, nei limiti di legge.

  • art. 112 c.p.c.

    richiamato in relazione alla pretesa omessa pronuncia/ultrapetizione sulle spese.

  • art. 182 c.p.c.

    in tema di difetto di rappresentanza processuale, la sanatoria deve essere tempestiva; se il vizio è eccepito dalla controparte, l'onere di produrre la documentazione necessaria è immediato.

  • art. 25 d.P.R. n. 602/1973

    non è necessaria una motivazione specifica della cartella quando la pretesa deriva dalla dichiarazione del contribuente.

  • art. 3 L. n. 241/1990

    non applicabile nel senso di imporre una motivazione ulteriore quando il contribuente dispone già degli atti e delle informazioni rilevanti.

  • art. 36-bis d.P.R. n. 600/1973

    richiamato per il principio per cui, nelle liquidazioni automatizzate basate sulla dichiarazione, la cartella può essere motivata per relationem alla dichiarazione stessa.

Massime di principio

  • Nel processo tributario, l'ente impositore è parte del rapporto controverso e può intervenire volontariamente anche se il concessionario della riscossione non lo abbia chiamato in causa ai sensi dell'art. 39 d.lgs. 112/1999; tale omissione non comporta litisconsorzio necessario né impone al giudice di disporre d'ufficio l'integrazione del contraddittorio.
  • La mancata notifica dell'atto di intervento a una parte diversa da quella che eccepisce il vizio integra una nullità relativa, deducibile solo dalla parte alla quale la notifica è mancata e non rilevabile d'ufficio.
  • Quando la cartella di pagamento deriva da controllo automatizzato fondato sui dati dichiarati dal contribuente, la motivazione può essere assolta mediante il richiamo alla dichiarazione medesima, perché il contribuente è già a conoscenza dei presupposti fattuali e giuridici della pretesa.
  • In caso di contestazione sulla rappresentanza processuale di una società, il potere di conferire la procura alle liti presuppone la titolarità di un corrispondente potere di rappresentanza sostanziale; se il vizio è eccepito tempestivamente, la parte deve produrre immediatamente la documentazione sanante, altrimenti la nullità resta insanabile.
  • Nel processo tributario, l'amministrazione finanziaria vittoriosa può ottenere la rifusione delle spese anche se difesa da propri funzionari o dipendenti, con liquidazione secondo i parametri professionali previsti e nei limiti applicabili.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioRiscossioneSpese di lite
RamiTributiProcesso civile
IstitutiLitisconsorzio necessarioOnere della provaNullitàGiudicato

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