Sentenza n. 4436/2026 - Napoli, Sezione 9
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: parziale diniego di accesso alla documentazione relativa all'istanza di accreditamento istituzionale e alla relativa istruttoria
Esito
Favorevole al resistente (regione)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ha presentato alla Regione Campania, il 26 febbraio 2026, un'istanza di accesso documentale ai sensi della legge n. 241/1990, avente ad oggetto la documentazione relativa alla propria istanza di accreditamento istituzionale delle strutture sanitarie e socio-sanitarie, l'istruttoria svolta, le risultanze finali e ogni ulteriore atto connesso. A seguito della nota regionale del 19 marzo 2026, ritenuta di parziale diniego, la società ha proposto ricorso ai sensi dell'art. 116 c.p.a., deducendo violazione della legge n. 241/1990, del giusto procedimento e, in particolare, degli artt. 3, 22, 24 e 25 della medesima legge, nonché eccesso di potere per erroneità dei presupposti, difetto di istruttoria, perplessità, arbitrarietà, irrazionalità, illogicità e sviamento. La ricorrente ha sostenuto di essere titolare di una posizione giuridica collegata alla richiesta di accesso e che il diniego fosse genericamente e inconferentemente motivato. La Regione ha eccepito l'improcedibilità, deducendo di avere successivamente fornito un riscontro puntuale il 23 aprile 2026.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso irricevibile per tardività. Trattandosi di un giudizio in materia di accesso ex art. 116 c.p.a., trova applicazione l'art. 87, comma 3, c.p.a., che dimezza i termini processuali, con esclusione del termine per la notificazione del ricorso introduttivo di primo grado. Secondo il giudice, anche il termine per il deposito del ricorso è dimezzato e deve essere effettuato entro 15 giorni dalla notificazione, in quanto termine perentorio ai sensi dell'art. 45 c.p.a. Poiché la notificazione si è perfezionata il 10 aprile 2026 e il ricorso è stato depositato l'8 maggio 2026, il deposito è avvenuto oltre il termine perentorio. Il TAR ha inoltre rilevato, in via ulteriore, l'improcedibilità del ricorso, poiché la Regione aveva trasmesso il 23 aprile 2026 l'elenco cronologico delle istanze di accreditamento anteriori a quella della ricorrente, soddisfacendo l'interesse conoscitivo dedotto in giudizio, senza contestazioni della società. Le spese sono state compensate.
Norme richiamate
art. 116 c.p.a.
nel rito speciale in materia di accesso
Il giudizio avverso il diniego o il differimento dell'accesso ai documenti amministrativi è soggetto al rito speciale in materia di accesso.
art. 87, comma 3, c.p.a.
nei giudizi in materia di accesso ai documenti amministrativi “tutti i termini processuali sono dimezzati rispetto a quelli del processo ordinario, tranne, nei giudizi di primo grado, quelli per la notificazione del ricorso introduttivo, del ricorso incidentale e dei motivi aggiunti”
Nel rito camerale in materia di accesso sono dimezzati anche i termini processuali diversi da quello per la notificazione del ricorso introduttivo di primo grado.
art. 45 c.p.a.
termine stesso come perentorio
Il termine per il deposito del ricorso, ordinariamente fissato in 30 giorni dalla notificazione, è dimezzato a 15 giorni nel rito dell'accesso e conserva natura perentoria.
legge n. 241/1990
La disciplina generale dell'accesso documentale invocata dalla ricorrente non è stata esaminata nel merito, poiché il ricorso è stato dichiarato irricevibile e, comunque, improcedibile.
Massime di principio
- Nel giudizio di primo grado avverso il diniego o il differimento dell'accesso ai documenti amministrativi, il termine per il deposito del ricorso notificato è dimezzato a 15 giorni ai sensi degli artt. 87, comma 3, e 116 c.p.a., mentre resta ordinario il termine per la notificazione del ricorso introduttivo.
- Il termine di 15 giorni per il deposito del ricorso in materia di accesso ha natura perentoria; il suo superamento determina l'irricevibilità del ricorso per tardività.
- La sopravvenuta trasmissione da parte dell'amministrazione della documentazione o delle informazioni idonee a soddisfare l'interesse conoscitivo del richiedente determina l'improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, se il ricorrente non contesta tale adempimento.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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