Sentenza del 18/10/2021 n. 1270 - Comm. Trib. Reg. per il Veneto
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Gli avvisi di accertamento per le annualità 2011 e 2012 contestavano: (1) l'utilizzo di fatture soggettivamente inesistenti per acquisti da XY SRL, ritenuta societa' 'cartiera' collegata a operazioni di missing trader (fatture emesse ma pagamenti effettivi molto inferiori agli importi fatturati; assenza di struttura, operatività e versamenti fiscali da parte di XY); (2) l'inesistenza, per le cessioni intra‑comunitarie, della prova dell'effettiva uscita delle merci dal territorio nazionale.
La decisione
Il Tribunale di primo grado aveva respinto i ricorsi e confermato integralmente l'accertamento. In secondo grado la Commissione ha rigettato le censure sul difetto di motivazione e ha ritenuto legittima la ripresa a tassazione relativa agli acquisti da XY SRL, valorizzando elementi investigativi (indagini finanziarie, discrepanze importi fatturati vs pagati, mancanza di struttura/sede operativa/organico, assenza di documentazione commerciale e verifiche da parte della ricorrente). Tuttavia la Commissione ha accolto l'appello della XX Srl limitatamente alle cessioni intra‑comunitarie, ritenendo che i CMR prodotti, firmati dal trasportatore e dal destinatario, costituiscano prova adeguata ed oggettiva dell'effettiva fuoriuscita delle merci; ha quindi annullato le riprese relative alle cessioni intra‑comunitarie e confermato il resto dell'accertamento. Spese compensate.
Norme richiamate
art. 42 DPR 600/73
Regola i contenuti dell'avviso di accertamento; la Commissione ritiene che gli avvisi contenevano tutti gli elementi essenziali per illustrare fatti e circostanze che giustificano l'accertamento, quindi nessun vizio di motivazione o violazione del diritto di difesa.
art. 3 legge 241/90
Richiamata in relazione al diritto di accesso e partecipazione al procedimento amministrativo; la Corte ha ritenuto non violato il diritto di difesa perché il contribuente ha potuto esercitare il contraddittorio nelle fasi di reclamo e giudizio.
art. 7 legge 212/2000 (Statuto del contribuente)
Richiamato in tema di doveri e garanzie procedimentali; non è stata riconosciuta violazione delle garanzie procedurali.
art. 2697 c.c.
Norma sul riparto dell'onere della prova; la Commissione ha ritenuto che l'Ufficio abbia fornito indizi e presunzioni gravi, precisi e concordanti tali da giustificare la ricostruzione e che la ricorrente non abbia fornito prove contrarie sufficienti.
art. 19, 21 e 26 DPR 633/72
Norme sul regime IVA e sugli obblighi di prova per le operazioni intracomunitarie; la giurisprudenza amministrativa richiede prova oggettiva della fuoriuscita delle merci: i CMR firmati sono stati ritenuti idonei a dimostrare l'effettiva cessione intra‑comunitaria.
Massime di principio
- L'Amministrazione finanziaria può fondare l'accertamento su indizi e presunzioni (discrepanze contabili e finanziarie, mancanza di struttura/sede/organico, assenza di versamenti) purché siano gravi, precisi e concordanti; il contribuente ha l'onere di fornire prove contrarie idonee.
- La mera esistenza di una sede legale, corrispondenza e scambi di mail non è sufficiente a provare l'operatività economica di una societa'; sono richieste verifiche oggettive (documentazione commerciale, responsabili con cui ci si è interfacciati, controlli di due diligence, prove di consegna e pagamento).
- Per le cessioni intra‑comunitarie la prova della fuoriuscita delle merci puo' essere fornita con documenti di trasporto adeguati (CMR) firmati dal trasportatore e dal destinatario; se tali documenti sono oggettivi e congrui, possono neutralizzare le presunzioni dell'Ufficio.
- In caso di rapporti commerciali con nuovi fornitori o soggetti a rischio, l'imprenditore è tenuto a compiere verifiche di diligenza (due diligence) sulla capacità operativa e finanziaria del fornitore: mancanza di tali verifiche può costituire elemento a suo sfavore.
- È importante raccogliere e produrre tempestivamente prove documentali nei vari stadi (reclamo, istanza di autotutela, giudizio): documenti prodotti solo tardivamente possono essere valutati ma la loro efficacia dipende dalla loro idoneità oggettiva.
- Quando si contesta un avviso per carenza di motivazione, verificare che l'atto contenga gli elementi essenziali: se presenti, il vizio di motivazione difficilmente riesce a far annullare l'atto.
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