R.R. Lombardia 5/2017
Regolamento di attuazione della legge regionale 1° ottobre 2014 n. 26 'Norme per la promozione e lo sviluppo delle attività motorie e sportive, dell'impiantistica sportiva e per l'esercizio delle professioni sportive inerenti alla montagna'
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento attua la l.r. Lombardia 26/2014 su maestri di sci, guide alpine, accompagnatori di media montagna, scuole di sci/alpinismo e aree/piste sciabili. Regola iscrizioni, corsi, esami, commissioni, requisiti delle scuole, sicurezza e soccorso piste. Molte disposizioni sulle aree sciabili e piste risultano aggiornate o sostituite nel 2024; il testo è vigente in Lombardia salvo le parti abrogate.
Disciplina attuativa lombarda delle professioni della montagna, delle scuole di sci/alpinismo e delle aree/piste sciabili
Disciplina attuativa regionale delle professioni della montagna, scuole e piste sciabili
Il regolamento attua in Lombardia la l.r. 26/2014 in materia di professioni della montagna, scuole di sci, alpinismo e sci-alpinismo, accompagnatori di media montagna, aree sciabili attrezzate e piste da sci. La disciplina è organizzata per categorie professionali e per profili di sicurezza, organizzazione e controllo delle strutture sportive.
Maestri di sci: albo, requisiti ed esercizio
L’esercizio della professione di maestro di sci è subordinato all’iscrizione nell’albo professionale regionale, tenuto dal collegio regionale sotto vigilanza della Regione. L’albo è articolato in tre sezioni: sci alpino, sci di fondo e snowboard; il maestro può esercitare solo per la disciplina di iscrizione.
Per l’iscrizione occorrono, oltre all’abilitazione, cittadinanza italiana o UE, maggiore età, assolvimento dell’obbligo scolastico e assenza di condanne che comportino l’interdizione dall’esercizio della professione, salvo riabilitazione. L’abilitazione si ottiene con corsi teorico-pratici e relativo esame, con rilascio del titolo da parte del dirigente regionale competente.
L’iscrizione ha durata triennale ed è rinnovata previo aggiornamento. Le domande si presentano al collegio regionale e si intendono accolte se il diniego non arriva entro 30 giorni. Il collegio rilascia tessera di riconoscimento e scudetto identificativo regionale da esibire durante l’attività.
Per i maestri stranieri non iscritti ad albi italiani, l’iscrizione è subordinata ai procedimenti di riconoscimento previsti dal d.lgs. 206/2007 o, per taluni stranieri extra-UE, dall’art. 49 del d.P.R. 394/1999. Per l’attività temporanea e occasionale in Lombardia sono previste comunicazioni preventive al collegio competente o l’osservanza delle regole dell’art. 10 del d.lgs. 206/2007, secondo il caso.
Formazione, prove attitudinali ed esami per maestro di sci
La direzione regionale competente organizza corsi e prove/esami, anche tramite convenzione con il collegio regionale e in collaborazione con istruttori nazionali FISI. La direzione definisce programmi, sedi, date, quote e modalità di svolgimento.
I corsi hanno durata minima di 90 giorni e almeno 540 ore, con fasi tecnico-pratiche, didattiche, teorico-culturali e tirocinio; includono, tra l’altro, tecniche sciistiche, didattica, pericoli della montagna, topografia, ambiente montano, primo soccorso, normativa e inglese A2. Per chi già è maestro e frequenta un corso per altra disciplina, non va ripetuta la parte teorico-culturale.
L’accesso è preceduto da prove attitudinali, con requisiti di età, cittadinanza e titolo di studio; è inoltre richiesto un certificato medico idoneativo. Alcuni atleti sono esonerati, in tutto o in parte, dalle prove o dal corso in base ai risultati ottenuti nelle squadre nazionali, in coppa del mondo, ai Giochi olimpici/paralimpici o ai mondiali FIS/FISIP, secondo le specifiche finestre temporali indicate nel regolamento. Le modalità per gli esoneri degli atleti paralimpici sono definite con deliberazione della Giunta regionale, previa intesa con collegio, FISI e FISIP.
La domanda di iscrizione al corso va presentata entro tre anni dal superamento della prova attitudinale. Il corso si svolge normalmente in un solo anno formativo, ma può essere ripartito su due anni in via eccezionale su istanza motivata.
L’esame finale è indetto con decreto dirigenziale pubblicato almeno 30 giorni prima su BURL e sito istituzionale. Sono ammessi gli allievi che abbiano frequentato almeno l’85% delle ore. Le prove sono tecnico-pratica, didattica e teorico-culturale; il superamento richiede la sufficienza in ciascuna prova e consente l’iscrizione all’albo nei tre anni successivi. È previsto il nuovo esame, senza rifrequenza del corso, nelle due sessioni ordinarie immediatamente successive per chi non supera la prova.
Commissioni per maestri di sci e regole di funzionamento
Le commissioni per prove attitudinali ed esami sono nominate dal dirigente regionale competente e presiedute dallo stesso o da un suo delegato. Comprendono maestri di sci esperti, professionisti in medicina e primo soccorso, guide alpine esperte di pericoli e soccorso in montagna, esperti ambientali e turistici, esperti di legislazione e di lingua inglese. È ammessa una composizione ridotta in caso di numero limitato di candidati.
Sono previsti componenti supplenti, cause di incompatibilità per parenti, coniugi, preparatori dei candidati e coordinatori dei corsi, con dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del d.P.R. 445/2000. Se il funzionamento regolare è compromesso, il dirigente può sciogliere la commissione o sostituire componenti. Per le prove si richiede l’attestazione di idoneità della pista e del campo di prova da parte del legale rappresentante della scuola che ospita le prove.
Specializzazioni per maestri di sci
La Regione organizza corsi di specializzazione per direttore di scuola di sci, insegnamento a disabili, freeride/fuori pista, telemark e altre specializzazioni legate al mercato e all’evoluzione tecnica.
La direzione regionale stabilisce numero minimo di candidati, programmi, sedi, date e quote. Sono ammessi agli esami i frequentanti che abbiano seguito almeno l’85% delle ore. Le commissioni sono nominate di volta in volta e composte dal dirigente regionale o delegato e da tre esperti designati dal collegio regionale, con supplenti.
Guide alpine e aspiranti guide alpine: struttura della professione
La guida alpina svolge professionalmente accompagnamento in ascensioni su roccia, ghiaccio, sci-alpinistiche o escursioni sciistiche e insegna tecniche alpinistiche e sci-alpinistiche, ma non le tecniche sciistiche su piste da discesa e di fondo. La professione si articola in aspirante guida alpina e guida alpina-maestro di alpinismo; è inoltre prevista la distinzione interna tra aspirante guida di primo livello e di secondo livello.
Le guide alpine possono, nei limiti del grado e delle attività consentite, collaborare con istituti scolastici e realtà culturali, fornire consulenza sull’agibilità di ghiacciai e terreni innevati e mantenere/segnalare itinerari, vie ferrate e aree per arrampicata. Collaborano anche con la protezione civile. Il collegio regionale predispone l’elenco delle ascensioni di maggiore impegno che le aspiranti guide non possono compiere se non in comitive condotte da una guida alpina-maestro di alpinismo; l’elenco è approvato e pubblicato sul BURL.
L’esercizio è subordinato all’iscrizione all’albo delle guide alpine tenuto dal collegio regionale. L’iscrizione richiede l’abilitazione tecnica e i requisiti della legge 6/1989; la domanda si presenta al collegio e si considera accolta se il diniego non arriva entro 30 giorni. Il collegio rilascia tessera e distintivo con numero di matricola.
Per le guide straniere si applicano i procedimenti di riconoscimento del d.lgs. 206/2007, anche tramite tessera professionale europea, oppure dell’art. 49 del d.P.R. 394/1999 per i casi extra-UE. Le guide iscritte in altre regioni o riconosciute ai sensi di tali norme devono comunicare preventivamente il periodo e le località se intendono esercitare temporaneamente in Lombardia; per i cittadini UE o equiparati vale l’art. 10 del d.lgs. 206/2007 per l’esercizio temporaneo e occasionale.
Formazione, prove ed esami per guide alpine
La Regione organizza corsi di preparazione e i relativi esami per aspiranti guide alpine di primo e secondo livello e per guide alpine-maestri di alpinismo, anche tramite convenzioni. Le funzioni di istruttore tecnico sono riservate a guide alpine-maestri di alpinismo con diploma di istruttore rilasciato dal collegio nazionale.
Il corso per aspirante guida di primo livello ha durata minima di 800 ore e comprende alpinismo su roccia, ghiaccio e misto classico, arrampicata, escursionismo, soccorso alpino, elisoccorso, primo soccorso base, valanghe, didattica, meteorologia, topografia, geografia alpina, normativa e inglese A2. Possono accedervi i maggiorenni in possesso dei requisiti di istruzione e dopo il superamento della prova attitudinale.
Il corso per aspirante guida di secondo livello può essere seguito da chi ha già il primo livello: in tal caso dura almeno 450 ore e si concentra su ghiacciaio, ghiaccio ripido e misto moderno, sci-alpinismo, soccorso in ambiente di ghiacciaio e tecniche avanzate di primo soccorso e valanga. Se si accede direttamente al secondo livello senza il primo, la durata minima è di 1.250 ore e il programma integra anche i contenuti del primo livello. Anche in questo caso è richiesto il superamento della prova attitudinale.
Il corso per guida alpina-maestro di alpinismo è riservato a chi possiede l’abilitazione di aspirante guida di secondo livello o di aspirante guida ai sensi della legge 6/1989 e abbia esercitato effettivamente la professione nei due anni precedenti, anche saltuariamente, con prova documentata da curriculum. Ha durata minima di 200 ore e richiede capacità tecnico-didattiche su un ampio ventaglio di materie, compreso inglese A2; il candidato deve avere almeno 21 anni e i requisiti scolastici previsti.
Prove attitudinali e commissioni per aspiranti guide alpine
Le prove attitudinali sono organizzate dalla direzione regionale con il collegio regionale e sono destinate a verificare i requisiti tecnico-atletico-sportivi di base. Sono ammessi candidati maggiorenni con obbligo scolastico assolto o titolo equivalente UE; la domanda, con curriculum alpinistico, deve essere pubblicata almeno 30 giorni prima del test su BURL e sito istituzionale.
Per il primo livello, le prove comprendono test pratici di arrampicata e progressione in ambiente alpinistico, oltre a un colloquio sul curriculum personale e alpinistico e sulle motivazioni. Per il secondo livello si aggiungono prove su ghiaccio ripido, sci di discesa in pista e fuori pista, salita con sci e pelli e una prova su dislivello cronometrato; segue un colloquio analogo.
La commissione è nominata dal dirigente regionale e presieduta dallo stesso o da un delegato. È composta da istruttori di guide alpine, esperti nelle numerose materie del programma, con supplenti e regole di incompatibilità simili a quelle previste per i maestri di sci. Gli istruttori verificano l’idoneità del campo di prova e il presidente può sospendere o rinviare la prova se l’esito è sfavorevole.
Esami di abilitazione per guide alpine e regole comuni
Gli esami sono indetti con decreto dirigenziale almeno 30 giorni prima e sono riservati a chi ha frequentato il corso con almeno l’85% delle ore e valutazioni positive nelle verifiche intermedie. La commissione è costituita con decreto e comprende istruttori di guide alpine, esperti, un operatore in medicina e primo soccorso e un esperto di inglese.
Per il primo livello le prove sono tecnico-pratiche su roccia e ghiaccio/misto e una prova orale su tutte le materie del corso. Per il secondo livello si aggiungono prove su ghiacciaio, ghiaccio ripido o misto e sci-alpinismo, con orale sulle materie specifiche del livello. L’esame per guida alpina-maestro di alpinismo consiste in una prova orale sulle materie del corso specifico. Il superamento richiede la sufficienza in ogni prova e consente l’iscrizione all’albo nei tre anni successivi. È ammesso il nuovo esame, senza nuovo corso, nelle due sessioni successive per i non idonei.
Accompagnatori di media montagna: elenco speciale e abilitazione
L’accompagnatore di media montagna svolge le attività previste dalla legge 6/1989; gli ambiti spaziali e geografici riservati alla professione sono definiti dalla Giunta regionale, sentito il collegio delle guide alpine. L’esercizio è subordinato all’iscrizione in un elenco speciale tenuto dal collegio sotto vigilanza regionale.
L’abilitazione tecnica si consegue con corsi teorico-pratici e relativo esame. L’iscrizione all’elenco speciale richiede anche i requisiti della normativa statale vigente; la domanda si presenta al collegio regionale e si intende accolta in assenza di diniego entro 30 giorni. Il collegio rilascia tessera e distintivo con matricola.
Prove, corsi ed esami per accompagnatori di media montagna
Le prove attitudinali sono organizzate dalla Regione con il collegio e sono finalizzate a verificare i requisiti tecnico-atletico-sportivi. Sono ammessi candidati maggiorenni con obbligo scolastico assolto o titolo equivalente UE; la domanda, con curriculum escursionistico riferito agli ultimi cinque anni, deve essere pubblicata almeno 30 giorni prima su BURL e comunicata al collegio.
Le prove includono un percorso escursionistico con dislivello minimo di 1.500 metri, una prova di resistenza su 700 metri di dislivello in un’ora, una prova di camminata, un test culturale e un colloquio. Il test valuta la pratica escursionistica e la frequentazione della montagna per finalità turistiche, sportive o ricreative; il colloquio verifica curriculum, motivazioni e titoli.
La commissione è presieduta dal dirigente regionale e composta da istruttori di guide alpine e da esperti nelle materie del corso, con supplenti e incompatibilità tipiche. Gli istruttori controllano l’idoneità del campo di prova e il presidente può sospendere o rinviare la prova in caso di esito negativo.
I corsi di formazione hanno durata minima di 550 ore e comprendono pianificazione dell’attività, normativa, cultura dell’alpinismo, comunicazione, didattica, marketing, meteorologia, botanica, zoologia, geologia, medicina in montagna, primo soccorso, tecniche escursionistiche, topografia, orientamento e inglese A2. L’iscrizione al corso va presentata nel primo corso successivo al superamento della prova attitudinale.
Gli esami di abilitazione sono indetti con decreto almeno 30 giorni prima e richiedono la frequenza di almeno l’85% delle ore e verifiche intermedie positive. La commissione include istruttori di guide alpine, esperti, un operatore in medicina e primo soccorso e un esperto di inglese. L’esame consiste in prove tecnico-pratiche su terreno escursionistico e prova orale su tutte le materie; il superamento consente l’iscrizione all’albo nei tre anni successivi. È prevista la ripetizione nelle due sessioni successive senza nuovo corso.
Scuole di sci: requisiti, controlli e vigilanza
L’apertura e l’esercizio di scuole invernali o estive di sci sono subordinati a SCIA alla direzione regionale competente. I requisiti funzionali includono: atto costitutivo tra maestri di sci, direzione e rappresentanza affidate a un maestro con specializzazione di direttore di scuola di sci, coordinamento con il turismo, collaborazione con comuni e enti turistici, collaborazione per la prevenzione degli incidenti, assicurazione RC della scuola e dei singoli maestri, denominazione non confondibile con altre scuole.
La scuola è iscritta a fini conoscitivi nell’elenco regionale. La denominazione può richiamare più discipline se nell’organico vi sono maestri abilitati alle rispettive discipline. Per l’assunzione di maestri per corsi riservati a minori il direttore deve richiedere il certificato penale secondo il d.P.R. 313/2002.
Le scuole che insegnano a persone diversamente abili possono affiancare dimostratori tecnici con competenze specifiche. Ogni anno, entro il 15 novembre, devono comunicare le variazioni dei requisiti, la loro persistenza o l’eventuale chiusura temporanea o definitiva. Il comune verifica annualmente i requisiti delle scuole nel proprio territorio e comunica l’esito alla Regione entro il 30 novembre; entro il 15 dicembre il dirigente regionale approva le variazioni all’elenco.
In caso di mancanza dei requisiti il dirigente dispone il divieto di prosecuzione dell’attività e la cancellazione dall’elenco; la cancellazione scatta anche se, trascorso un anno dall’iscrizione, la scuola non ha iniziato l’attività o l’ha interrotta per almeno un anno. L’omessa comunicazione annuale comporta la sospensione dall’elenco, salvo regolarizzazione entro un anno. La nomina a direttore è incompatibile con altra nomina in scuole diverse, salvo esercizio in stagioni differenti.
Scuole di alpinismo e sci-alpinismo: requisiti, controlli e iscrizione
Le scuole di alpinismo e sci-alpinismo sono soggette a SCIA e a requisiti funzionali analoghi: forma giuridica ammessa, direzione affidata a una guida alpina-maestro di alpinismo, coordinamento turistico, collaborazione con comuni e autorità scolastiche, prevenzione degli incidenti, assicurazioni RC della scuola e dei singoli insegnanti.
La scuola è iscritta a fini conoscitivi nell’elenco regionale. Il direttore che assuma insegnanti per corsi rivolti a minori deve richiedere il certificato penale. Ogni anno, entro il 15 novembre, la scuola comunica le variazioni dei requisiti o la loro persistenza; il comune verifica annualmente e comunica l’esito alla Regione entro il 30 novembre, con approvazione regionale delle variazioni entro il 15 dicembre.
Se i requisiti vengono meno, il dirigente regionale dispone il divieto di prosecuzione e la cancellazione dall’elenco. È prevista cancellazione anche per mancato avvio dell’attività entro un anno dall’iscrizione o per interruzione/sospensione per almeno un anno. L’omissione delle comunicazioni annuali determina la sospensione dall’elenco, regolarizzabile entro un anno.
Aree sciabili attrezzate e piste: documentazione, progetto e autorizzazioni
La parte sulle aree sciabili attrezzate e su piste è stata ampiamente aggiornata nel 2024; nel testo fornito risultano vigenti soprattutto le regole documentali, progettuali e di sicurezza riformulate. Le proposte di individuazione delle aree sciabili attrezzate o di loro modifica/ampliamento devono essere corredate da un ampio set documentale cartografico, ambientale, urbanistico, paesaggistico, geologico e tecnico, inclusi estratti di piani territoriali, PAI, PGRA, IFFI, CLPV, relazioni sulla compatibilità urbanistica e paesaggistica, relazione sugli obiettivi turistici/occupazionali e sugli impatti ambientali, documentazione fotografica, mappa catastale, descrizione delle opere e degli interventi compensativi; se vi è rischio valanghivo va allegata relazione tecnica con parere ARPA e perizia valangologica.
Le domande di autorizzazione all’apprestamento di una pista devono essere accompagnate da progetto, planimetrie dettagliate, carte delle pendenze, carta e relazione geologica, descrizione delle caratteristiche della pista e delle opere previste, con particolare attenzione a valanghe, frane e alluvioni. Per l’apertura al pubblico della pista apprestata occorrono dichiarazione di conformità del tecnico, attestazione dell’istituzione del servizio pista e di soccorso, attestazione dell’assicurazione RC e relazione sul rispetto degli obblighi previsti dalla l.r. 26/2014 e dal d.lgs. 40/2021.
Il richiedente autorizzato all’apertura assume la funzione di gestore della pista e deve confermare annualmente, prima della stagione sciistica, le attestazioni relative al servizio piste e soccorso alla comunità montana tramite l’Osservatorio regionale degli sport di montagna.
Uso delle piste per altri sport e regolazione dell’accesso
Le piste da sci possono essere utilizzate, anche in periodi senza innevamento, per altri sport su tracciati dedicati. La gestione può essere affidata ai gestori delle piste o ad altri soggetti pubblici o privati. È richiesta adeguata manutenzione, con particolare attenzione alla regimazione delle acque e alla prevenzione di dissesti idrogeologici.
I tracciati devono essere segnalati e interdetti all’escursionismo a piedi; possono intersecare altre infrastrutture, con obbligo di preventiva segnalazione e di prudenza per i conducenti, che devono rallentare e dare precedenza. I gestori sono responsabili della sicurezza e devono stipulare copertura assicurativa per i danni derivanti dalla loro responsabilità.
Per le piste da discesa, le piste sono aperte dall’orario di apertura degli impianti serventi fino a 15 minuti dopo la chiusura; per le piste da fondo valgono gli orari esposti sui pannelli; per gli altri sport sulla neve valgono gli orari degli impianti o i pannelli se non vi sono impianti. La chiusura, totale o parziale, è obbligatoria in situazioni di pericolo, tra cui impossibilità di garantire delimitazione e soccorso, condizioni ambientali avverse, valanghe, battitura meccanica e gare/allenamenti. La chiusura avviene con palinatura o barriera trasversale e adeguata segnalazione; una pista da discesa può essere temporaneamente interdetta allo snowboard.
Servizio di soccorso sulle piste e addetti al soccorso
I gestori devono garantire un’organizzazione adeguata del primo soccorso, capace di assicurare intervento rapido e trasporto in luoghi accessibili ai mezzi di soccorso o agli elicotteri dell’elisoccorso regionale. Il servizio può essere svolto con personale proprio o tramite terzi.
Ogni gestore deve disporre di almeno una squadra di due soccorritori operativi, presenti quotidianamente negli orari di apertura e qualificati come addetti al servizio di soccorso sulle piste. La dotazione minima comprende DAE, presidi per la gestione delle patologie mediche e traumatiche, immobilizzazione e trasporto atraumatico, telefono cellulare dedicato e, in caso di scarsa copertura, apparato radio di backup. Deve essere presente almeno un’area atterrabile per elisoccorso, libera da ostacoli, verificata e censita dall’AREU, e un locale di ricovero temporaneo per gli infortunati.
Sono possibili accordi tra gestori per la condivisione o il vicariamento del servizio di soccorso e per l’uso condiviso delle aree di atterraggio. I DAE devono essere collocati anche nei luoghi di maggiore affluenza e presso le postazioni di soccorso; entro il 30 novembre il gestore aggiorna i dati sull’Osservatorio regionale, che sono verificati dalle comunità montane entro il 15 dicembre.
L’accesso può essere differenziato dalle comunità montane, previa informativa all’AREU, limitatamente alle piste da fondo e alle stazioni con un solo impianto di risalita, tenendo conto delle caratteristiche locali.
Gli addetti al servizio soccorso conseguono la qualifica con corsi teorico-pratici e relativo esame, distinti in livello base e avanzato, erogati dall’AREU o da centri accreditati. I percorsi formativi hanno contenuti differenziati per utenti non formati, soccorritori extra-ospedalieri e personale sanitario; l’accesso al livello avanzato richiede una formazione sanitaria recente riconosciuta dall’AREU. Possono accedervi cittadini italiani, UE o equiparati, maggiorenni, con obbligo scolastico assolto, senza condanne ostative e con adeguate capacità sciistiche. L’abilitazione è iscritta in un elenco regionale e va rinnovata ogni tre anni con aggiornamento; la mancata formazione determina cancellazione, con disciplina di rinvio per malattia o forza maggiore.
Compiti degli addetti al servizio piste
Gli addetti al servizio pista, nominati dal gestore, curano delimitazione, segnaletica, preparazione e protezione delle piste, controllo costante delle aree aperte, vigilanza sugli utenti e regolazione dell’accesso in caso di pericolo. Devono inoltre separare le aree riservate ad allenamenti e acrobazie, delimitare lateralmente le piste, effettuare discese di controllo dopo la chiusura degli impianti, curare il manto nevoso, rimuovere ostacoli rimovibili, proteggere quelli non rimovibili, fare manutenzione ordinaria e straordinaria con regimazione delle acque e senza additivi dannosi per l’ambiente, proteggere i bordi pericolosi, segnalare le intersezioni con strade o aree di attesa degli impianti, realizzare barriere di rallentamento e chiudere l’accesso in caso di pericolo atmosferico.
Il regolamento chiarisce che segnaletica, impianti di innevamento, piccoli ostacoli naturali, irregolarità della neve e situazioni analoghe non sono considerati ostacoli ai fini dell’onere di prudenza dello sciatore.
Direttori delle piste: requisiti, elenco e aggiornamento
I direttori delle piste sono individuati dai gestori tra gli iscritti in un elenco regionale. Possono iscriversi maestri di sci e guide alpine-maestri di alpinismo da almeno cinque anni, oppure soggetti che abbiano frequentato un corso teorico-pratico e superato l’esame finale. La nomina è incompatibile con altre nomine a direttore presso altre aree sciabili attrezzate.
La Regione organizza il corso almeno ogni tre anni, in collaborazione con le associazioni di categoria. L’accesso richiede cittadinanza italiana, UE o di Paesi con accordi di libera circolazione, assenza di condanne ostative e adeguate capacità sciistiche. Il corso dura almeno 40 ore e tratta gestione e sicurezza delle piste, mezzi e tecniche di preparazione, innevamento programmato, comunicazioni radio, normativa, compiti del direttore, responsabilità civili e penali, rapporti con il gestore, regole di comportamento, poteri direttivi e servizio di soccorso, oltre a comunicazione, marketing e pratica con motoslitta o altri mezzi.
Sono ammessi all’esame coloro che abbiano frequentato almeno l’85% delle ore. L’esame è svolto da una commissione nominata dal dirigente regionale e composta da dirigente o delegato, un rappresentante dei gestori e un esperto del corso; sono previsti supplenti e incompatibilità. L’abilitazione è iscritta nell’elenco regionale, con validità triennale e rinnovo tramite aggiornamento. L’aggiornamento va frequentato ogni tre anni per almeno 4 ore, pena cancellazione; sono previste deroghe in caso di malattia o forza maggiore. La direzione regionale disciplina anche il riconoscimento dei titoli conseguiti in altre regioni, province autonome, Stati UE o Paesi terzi.
Controlli finali, abrogazioni e rinvio normativo
Il regolamento rinvia, per quanto non disciplinato, alla l.r. 26/2014 e alla normativa statale di riferimento, in particolare alle leggi 81/1991 e 6/1989 e al d.lgs. 40/2021. È espressamente abrogato il r.r. 10/2004. Numerosi articoli e commi del testo originario sono stati modificati o abrogati da interventi successivi, soprattutto nel 2024, con forte revisione della disciplina di aree sciabili, piste, soccorso e regole organizzative.
Entrata in vigore
Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sul BURL.
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