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Ordinanza

Ordinanza n. 561/2026 - Milano, Sezione 1

in punto RICORSO PER OTTEMPERANZA alla sentenza n. 74/2025 del Tribunale di Cremona – Sezione Lavoro, pronunciata in data 6.3.2025 e notificata in data 7.3.2025 al Ministero dell’Istruzione e del Merito, passata in giudicato (carta docente) – ord. ex art. 47, comma 2, c.p.a.;

Giustizia amministrativa202600660

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. IOrdinanzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: sentenza del Tribunale di Cremona – Sezione Lavoro, n. 74/2025, della quale è chiesta l'ottemperanza

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

La ricorrente ha proposto ricorso per ottemperanza alla sentenza n. 74/2025 del Tribunale di Cremona – Sezione Lavoro, pronunciata il 6 marzo 2025, notificata al Ministero dell'Istruzione e del Merito il 7 marzo 2025 e passata in giudicato, relativa alla carta docente. Il Ministero ha chiesto tempestivamente e ritualmente la trasmissione del ricorso alla Sezione Staccata di Brescia del TAR Lombardia, sostenendo la rilevanza della competenza territoriale di tale articolazione giudiziaria.

La decisione

Il TAR Lombardia, considerato che la controversia riguarda l'ottemperanza a una sentenza pronunciata dal Tribunale di Cremona – Sezione Lavoro, ricadente nella circoscrizione territoriale della Sezione Staccata di Brescia, ha disposto la trasmissione del fascicolo a tale Sezione. La decisione è stata adottata applicando gli artt. 13, 47, 112, comma 2, lett. c), e 113, comma 2, c.p.a. L'ordinanza non ha deciso nel merito l'ottemperanza né la fondatezza delle pretese della ricorrente.

Norme richiamate

  • art. 13 c.p.a.

    Richiamato quale norma applicabile alla competenza territoriale.

  • art. 47 c.p.a.

    Richiamato in relazione alla disciplina della competenza e alla trasmissione del fascicolo.

  • art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.

    Richiamato quale base normativa del ricorso per ottemperanza a una decisione passata in giudicato.

  • art. 113, comma 2, c.p.a.

    Richiamato per individuare il giudice competente a conoscere dell'ottemperanza.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza a una sentenza del giudice ordinario, la competenza territoriale del giudice amministrativo è individuata anche in relazione alla circoscrizione territoriale dell'ufficio giudiziario che ha pronunciato la decisione da eseguire, secondo le regole stabilite dal codice del processo amministrativo.
  • Quando una controversia di ottemperanza rientra nella circoscrizione territoriale di una sezione staccata del TAR, il fascicolo può essere trasmesso a tale sezione per la trattazione secondo le regole di competenza territoriale applicabili.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaCompetenza
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad acta

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