Sentenza n. 922/2026 - Salerno, Sezione 1
per l'annullamento a. ove occorra, della deliberazione di Consiglio generale della Comunità Montana Alento Monte Stella n. 12 del 31 luglio 2025 – pubblicata in Albo pretorio in data 7 agosto 2025 con numero 379 – avente ad oggetto “Modifiche ed integrazioni Statuto della Comunità Montana Alento Monte Stella Approvazione” nella parte in cui è stato aggiunto all’art. 35 dello Statuto il comma 2, b. ove occorra, della deliberazione di Consiglio generale della Comunità Montana Alento Monte Stella n. 14 del 19 agosto 2025 – pubblicata in Albo pretorio in data 21 agosto 2025 con numero 388 – avente ad oggetto “Modifica ed integrazioni Statuto comunitario (seconda votazione ex art. 6, comma 4, TUEL 267/2000)” nella parte in cui è stato aggiunto all’art. 35 dello Statuto il comma 2, c. della deliberazione di Consiglio generale della Comunità Montana Alento Monte Stella n. 16 del 27 agosto 2025 – pubblicata in Albo pretorio in data 3 settembre 2025 con numero 415 – avente ad oggetto “Modifiche ed integrazioni statuto comunitario (terza ed ultima votazione ex art. 6, comma 4, TUEL 267/2000)” nella parte in cui è stato aggiunto all’art. 35 dello Statuto il comma 2, d. dello Statuto «approvato con deliberazione di Consiglio Generale n. 5 del 21/02/2017 Modificato e/o integrato con delibere di Consiglio Generale n. 12 del 31/07/2025, n. 14 del 19/08/2025, n. 16 del 27/08/2025», pubblicato in Albo pretorio in data 3 settembre 2025 con numero 416, nella parte in cui è stato aggiunto all’art. 35 il comma 2.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: deliberazioni consiliari e disposizione statutaria che introducevano l'incompatibilità tra cariche elettive comunali e rapporto di lavoro con la Comunità Montana
Esito
Favorevole al resistente (ente locale)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Le ricorrenti, consigliere comunali presso un Comune appartenente alla Comunità Montana e dipendenti della stessa Comunità, hanno impugnato la modifica dell'articolo 35 dello statuto, approvata con successive deliberazioni consiliari e pubblicata nel testo statutario, nella parte in cui introduceva l'incompatibilità tra il rapporto di lavoro con la Comunità Montana e le cariche di sindaco, assessore o consigliere comunale nei Comuni facenti parte dell'ente. La disposizione consentiva la rimozione dell'incompatibilità mediante collocamento in aspettativa non retribuita. Le ricorrenti hanno dedotto che il d.lgs. 267/2000 non prevederebbe espressamente una simile causa di incompatibilità e che lo statuto della Comunità Montana non potrebbe introdurre autonomamente una limitazione del diritto di elettorato passivo. La Comunità Montana ha eccepito il difetto di giurisdizione e l'infondatezza del ricorso. Dopo la sospensione cautelare della disposizione, l'ente ha adottato una nuova deliberazione, riformulando integralmente l'articolo 35, comma 2, e stabilendo che il conflitto di interessi avrebbe operato soltanto in occasione dei futuri rinnovi dei consigli comunali, fatti salvi i conflitti già esistenti.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse. La nuova deliberazione della Comunità Montana ha integralmente riformulato la disposizione statutaria impugnata, sicché le ricorrenti non avrebbero più potuto conseguire un'utilità concreta dall'eventuale annullamento della disciplina originaria, non più vigente. Il giudice ha escluso la cessazione della materia del contendere, poiché la nuova formulazione non risultava necessariamente integralmente satisfattiva dell'interesse azionato e le ricorrenti si erano riservate di impugnarla con separato ricorso. Le spese sono state compensate in considerazione dello sviluppo sostanziale della vicenda.
Norme richiamate
art. 6, comma 4, d.lgs. 267/2000
seconda votazione ex art. 6, comma 4, TUEL 267/2000; terza ed ultima votazione ex art. 6, comma 4, TUEL 267/2000
La disposizione è richiamata quale base procedurale delle successive votazioni consiliari necessarie per la modifica dello statuto; il giudice non ne esamina nel merito la portata.
Massime di principio
- La sopravvenuta riformulazione integrale della disposizione amministrativa impugnata, con conseguente cessazione della sua vigenza, determina la sopravvenuta carenza di interesse al ricorso quando il ricorrente non possa più conseguire un'utilità concreta dall'eventuale annullamento dell'atto originario.
- La sopravvenienza di una nuova disciplina non determina la cessazione della materia del contendere se la nuova disposizione non risulta integralmente satisfattiva dell'interesse azionato e il ricorrente conserva un interesse autonomo a contestarla con separata impugnazione.
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