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Ordinanza

Ordinanza n. 3215/2026 - Roma, Sezione 4B

per l’annullamento previa sospensione dell’efficacia - dell’art. 7, comma 4, lettera e), punto ii), del decreto del Ministero dell’Istruzione e del Merito n. 27 del 16 febbraio 2026, recante “Procedure di aggiornamento e rinnovo delle graduatorie provinciali e di istituto di cui all’articolo 4, commi 6-bis e 6-ter, della legge 3 maggio 1999, n. 124, e di conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed educativo”, nella parte in cui impone ai docenti che hanno conseguito il titolo di abilitazione all’insegnamento all’estero, e siano in attesa del provvedimento di riconoscimento, di “dichiarare di aver presentato la relativa domanda all’Ufficio competente entro i termini di presentazione dell’istanza di cui al comma 3 per poter essere iscritti con riserva di riconoscimento del titolo”, in palese e irragionevole contrasto con quanto disposto dal medesimo art. 7, comma 4, lettera e), punto i), del D.M. n. 27/2026, che consente a chi sta conseguendo lo stesso titolo in Italia di essere “inseriti con riserva nella prima fascia coloro che conseguono l’abilitazione o la specializzazione sul sostegno entro il 30 giugno 2026”; - delle GPS della provincia di Roma, ove nel frattempo redatta, nella parte in cui esclude i ricorrenti ai sensi dell’art. 7, comma 4, lettera e), punto ii), del DM n. 27 del 16 febbraio 2026, che alla data del 16 marzo 2026 non avevano ancora completato il corso di specializzazione per insegnanti di sostegno all’estero (TFA sostegno); - nonché di ogni altro atto precedente e successivo, comunque connesso con il provvedimento impugnato. E per l’accertamento del diritto dei ricorrenti all’inserimento con riserva nella prima fascia delle Graduatorie Provinciali per le Supplenze (GPS) per la provincia di Roma, per il biennio 2026/2027 e 2027/2028, in applicazione estensiva e costituzionalmente orientata dell’art. 7, comma 4, del D.M. 16 febbraio 2026 n. 27, a seguito della specializzazione come insegnante di sostegno che sarà da loro conseguita in Spagna entro il 30 giugno 2026, sciogliendo la riserva entro il 2 luglio 2026.

Giustizia amministrativa202605043

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. IV bisOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: art. 7, comma 4, lettera e), punto ii), dell'ordinanza ministeriale n. 27 del 16 febbraio 2026 e, ove redatte, le GPS della provincia di Roma nella parte in cui escludono l'iscrizione con riserva nella prima fascia dei ricorrenti

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione scolastica)

Prevale l’amministrazione

La controversia

I ricorrenti, frequentanti percorsi formativi per il sostegno all'estero, hanno dedotto l'illegittimità della disciplina ministeriale sulle GPS per il biennio 2026/2027-2027/2028, nella parte in cui consente l'inserimento con riserva nella prima fascia a chi conseguirà in Italia l'abilitazione o la specializzazione sul sostegno entro il 30 giugno 2026, mentre, per chi consegue all'estero un titolo entro la stessa data, richiede che la domanda di riconoscimento sia stata presentata entro il 16 marzo 2026. Hanno lamentato disparità di trattamento e irragionevolezza, chiedendo l'annullamento della disposizione, la sospensione cautelare degli effetti e l'accertamento del diritto all'inserimento con riserva, con scioglimento della riserva entro il 2 luglio 2026.

La decisione

Il TAR ha respinto la domanda cautelare. Ha ritenuto che l'art. 7, commi 3 e 4, dell'ordinanza ministeriale n. 27/2026 stabilisca il 16 marzo 2026 come termine per la presentazione dell'istanza e per la dichiarazione dei titoli e che la disciplina distingua correttamente due situazioni non equiparabili: da un lato, chi conseguirà in Italia il titolo di abilitazione o specializzazione entro il 30 giugno 2026; dall'altro, chi abbia conseguito all'estero un titolo che, alla data rilevante, è privo del riconoscimento richiesto dall'ordinamento italiano. Per quest'ultima categoria, l'inserimento con riserva presuppone la presentazione della domanda di riconoscimento entro il 16 marzo 2026 e consente, in caso di inserimento, la stipula di un contratto a tempo determinato con clausola risolutiva in caso di diniego del riconoscimento. Il giudice ha quindi ritenuto non manifestamente irragionevole né discriminatoria la differenziazione e non ha ravvisato ragioni per accordare la tutela cautelare. Le spese della fase cautelare sono state compensate per la novità della questione.

Norme richiamate

  • art. 7, commi 3 e 4, O.M. n. 27/2026

    qualora il titolo di accesso sia stato conseguito all’estero e riconosciuto dall’Amministrazione preposta, devono essere altresì indicati gli estremi del provvedimento di riconoscimento del titolo medesimo

    La disciplina fissa il 16 marzo 2026 quale termine per la presentazione dell'istanza e per la dichiarazione dei titoli di accesso; l'inserimento con riserva è regolato diversamente per il titolo italiano conseguendo entro il 30 giugno 2026 e per il titolo estero ancora privo del riconoscimento italiano.

  • art. 55 c.p.a.

    Disciplina la domanda cautelare, che nel caso concreto è stata respinta dal TAR.

  • art. 4, commi 6-bis e 6-ter, l. 3 maggio 1999, n. 124

    Costituisce la base normativa richiamata dall'ordinanza ministeriale per le procedure di aggiornamento delle graduatorie provinciali e di istituto e per il conferimento delle supplenze.

Massime di principio

  • Non è irragionevole differenziare, ai fini dell'inserimento con riserva nelle graduatorie scolastiche, chi conseguirà entro una determinata data un titolo di abilitazione o specializzazione in Italia da chi conseguirà entro la stessa data un titolo all'estero ancora privo del riconoscimento richiesto dall'ordinamento italiano, trattandosi di situazioni non equiparabili.
  • Per l'inserimento con riserva fondato su un titolo conseguito all'estero e ancora non riconosciuto, l'amministrazione può richiedere che la domanda di riconoscimento sia stata presentata entro il termine previsto per la presentazione dell'istanza di inserimento in graduatoria.
  • La previsione di un inserimento con riserva del titolare di un titolo estero non riconosciuto, accompagnato dalla stipula di un contratto a tempo determinato con clausola risolutiva in caso di diniego del riconoscimento, costituisce una disciplina distinta da quella prevista per il conseguimento futuro di un titolo italiano e non comporta, di per sé, disparità di trattamento.

Come è indicizzato

MaterieScuolaTutela cautelare
RamiIstruzione e universitàProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareProporzionalità e ragionevolezzaDiscrezionalità amministrativa e tecnica

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