Cassazione Penale, Sentenza n. 14489/2025 del 14/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente censurava la sentenza di appello per violazione di legge e vizi di motivazione, lamentando che la Corte non aveva motivato in ordine al riconoscimento della ipotesi lieve di ricettazione (art. 648, comma 4 c.p.), nonostante fosse stato dedotto che i telefoni cellulari contraffatti posti in vendita avevano valore irrilevante, sicché la fattispecie avrebbe dovuto essere valutata come di tenuità nonostante l'elevato numero degli oggetti.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso ritenendolo infondato. Pur osservando che nella parte motiva della sentenza di appello manchi un espresso riferimento al comma quarto dell'art. 648 c.p., i giudici hanno ritenuto che la Corte territoriale abbia comunque fornito una motivazione adeguata e implicita, valorizzando la non lievità del fatto e il rilevante valore patrimoniale della merce nonché la reiterazione e la pluralità delle condotte. In base alla giurisprudenza consolidata, il mancato riferimento espresso non è censurabile quando il rigetto risulti dalla struttura argomentativa complessiva. Il ricorrente è stato anche condannato al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
art. 648 cod. pen., comma quarto
Riferimento alla ipotesi lieve di ricettazione: il ricorrente chiedeva il riconoscimento della fattispecie lieve per il modesto valore dei telefoni; la Corte ha ritenuto tale diminuente non applicabile in presenza del valore e della reiterazione della condotta.
art. 131-bis cod. pen.
Norma sulla causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto: la sentenza di appello aveva escluso istituti di favore affini e la Cassazione ha confermato che la mancata espressione testuale del rigetto può essere implicitamente ricavata dalla motivazione complessiva quando questa evidenzi il disvalore dell'azione.
art. 62, comma 1, n. 4 cod. pen.
Richiamato tra gli istituti valutati in appello; la Corte territoriale ha ritenuto non applicabili le agevolazioni previste, valorizzando elementi che denotano una rilevanza non minimale del fatto.
Massime di principio
- La Cassazione consente che il rigetto di una deduzione sollevata in gravame risulti in forma implicita: non è sufficiente lamentare l'assenza di un riferimento testuale se dalla motivazione complessiva emerge il contrario.
- Per ottenere il riconoscimento della causa di particolare tenuità (art. 131-bis) o dell'ipotesi lieve (art. 648, comma 4), è cruciale provare concretamente la modesta entità del fatto: basso valore degli oggetti, carattere occasionale, assenza di profitto e di reiterazione.
- La presenza di numerose unità, vendita ripetuta o comportamento continuativo orientato alla commercializzazione costituisce elemento contrario al riconoscimento della tenuità e delle attenuanti favorevoli.
- In fase di impugnazione conviene far emergere esplicitamente dai fatti e dalle prove i criteri di valutazione della tenuità (quantificazione del danno/valore, documentazione della singolarità dell'episodio, circostanze ostative alla commerciabilità), poiché la valutazione negativa della Corte territoriale può essere ritenuta implicitamente motivata.
- Se la motivazione di merito valorizza elementi che indicano un significativo disvalore della condotta, la Corte di Cassazione difficilmente annullerà per mera omissione formale di riferimento a specifiche attenuanti.
- Difensivamente, qualora si ritenga che l'omissione motivazionale sia effettivamente decisiva, è necessario dimostrare che la motivazione complessiva non consente in alcun modo di ricavare il rigetto della deduzione: la mera affermazione della mancata menzione non basta.
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