Ordinanza n. 2061/2026 - Napoli, Sezione 3
per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia, dell’Ordinanza del Responsabile del Servizio IV - Urbanistica e Lavori Pubblici del Comune di San Giuseppe Vesuviano n. 72 del 26/03/2026, prot. n. 0012235-Uscita, notificata in data 01.04.2026, avente ad oggetto “ORDINANZA DI DEMOLIZIONE E MESSA IN RIPRISTINO PER LE OPERE REALIZZATE IN VIA EUROPA 138”.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: ordinanza comunale di demolizione e messa in pristino relativa a opere realizzate in un immobile sito in via Europa 138
Esito
Favorevole al ricorrente (proprietario)
Prevale il privato
La controversia
La società ha impugnato, chiedendone in via incidentale la sospensione cautelare, l'ordinanza del Responsabile del Servizio IV - Urbanistica e Lavori Pubblici del Comune di San Giuseppe Vesuviano, con la quale è stata ingiunta la demolizione e la messa in pristino di opere edilizie. Il testo dell'ordinanza cautelare non espone i singoli motivi di ricorso né i vizi di legittimità dedotti, limitandosi a rilevare la necessità di approfondimenti propri della fase di merito.
La decisione
Il TAR ha accolto l'istanza cautelare e ha sospeso l'efficacia dell'ordinanza comunale di demolizione. La misura è stata adottata perché la vicenda necessita di approfondimenti propri della fase di merito e, nel bilanciamento degli interessi contrapposti, in assenza di elementi contrari e tenuto conto della limitata portata delle opere oggetto della sanzione demolitoria, è stato ritenuto opportuno mantenere invariata la situazione di fatto fino alla definizione del giudizio. Il merito è stato fissato per l'udienza pubblica del 3 marzo 2027. Le spese della fase cautelare sono state differite alla decisione definitiva.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
La disposizione è richiamata quale base normativa della domanda e della decisione cautelare; il giudice ha accolto l'istanza sospensiva all'esito della valutazione degli approfondimenti necessari nel merito e del bilanciamento degli interessi coinvolti.
art. 31 d.P.R. 380/2001
Non citato nel testo.
Massime di principio
- In sede cautelare, quando la controversia richiede approfondimenti propri della fase di merito, il giudice può sospendere l'efficacia dell'atto impugnato ove il bilanciamento degli interessi contrapposti renda opportuno mantenere invariata la situazione di fatto fino alla decisione definitiva.
- La limitata portata delle opere edilizie oggetto di una sanzione demolitoria può concorrere, nel bilanciamento cautelare degli interessi, a giustificare la sospensione dell'efficacia dell'ordinanza di demolizione, in assenza di elementi contrari.
Come è indicizzato
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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