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Ordinanza

Ordinanza n. 2061/2026 - Napoli, Sezione 3

per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia, dell’Ordinanza del Responsabile del Servizio IV - Urbanistica e Lavori Pubblici del Comune di San Giuseppe Vesuviano n. 72 del 26/03/2026, prot. n. 0012235-Uscita, notificata in data 01.04.2026, avente ad oggetto “ORDINANZA DI DEMOLIZIONE E MESSA IN RIPRISTINO PER LE OPERE REALIZZATE IN VIA EUROPA 138”.

Giustizia amministrativa202604133

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. IIIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: ordinanza comunale di demolizione e messa in pristino relativa a opere realizzate in un immobile sito in via Europa 138

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (proprietario)

Prevale il privato

La controversia

La società ha impugnato, chiedendone in via incidentale la sospensione cautelare, l'ordinanza del Responsabile del Servizio IV - Urbanistica e Lavori Pubblici del Comune di San Giuseppe Vesuviano, con la quale è stata ingiunta la demolizione e la messa in pristino di opere edilizie. Il testo dell'ordinanza cautelare non espone i singoli motivi di ricorso né i vizi di legittimità dedotti, limitandosi a rilevare la necessità di approfondimenti propri della fase di merito.

La decisione

Il TAR ha accolto l'istanza cautelare e ha sospeso l'efficacia dell'ordinanza comunale di demolizione. La misura è stata adottata perché la vicenda necessita di approfondimenti propri della fase di merito e, nel bilanciamento degli interessi contrapposti, in assenza di elementi contrari e tenuto conto della limitata portata delle opere oggetto della sanzione demolitoria, è stato ritenuto opportuno mantenere invariata la situazione di fatto fino alla definizione del giudizio. Il merito è stato fissato per l'udienza pubblica del 3 marzo 2027. Le spese della fase cautelare sono state differite alla decisione definitiva.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    La disposizione è richiamata quale base normativa della domanda e della decisione cautelare; il giudice ha accolto l'istanza sospensiva all'esito della valutazione degli approfondimenti necessari nel merito e del bilanciamento degli interessi coinvolti.

  • art. 31 d.P.R. 380/2001

    Non citato nel testo.

Massime di principio

  • In sede cautelare, quando la controversia richiede approfondimenti propri della fase di merito, il giudice può sospendere l'efficacia dell'atto impugnato ove il bilanciamento degli interessi contrapposti renda opportuno mantenere invariata la situazione di fatto fino alla decisione definitiva.
  • La limitata portata delle opere edilizie oggetto di una sanzione demolitoria può concorrere, nel bilanciamento cautelare degli interessi, a giustificare la sospensione dell'efficacia dell'ordinanza di demolizione, in assenza di elementi contrari.

Come è indicizzato

MaterieAbusi edilizi e sanzioniTutela cautelare
RamiEdiliziaProcesso amministrativo
SottomaterieOrdinanza di demolizione
IstitutiTutela cautelareProporzionalità e ragionevolezza

Testo integrale

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