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Sentenza

Sentenza del 07/02/2019 n. 3582 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

L'Agenzia delle Dogane ha impugnato la sentenza della C.T.R. Toscana che aveva annullato dieci atti di irrogazione di sanzioni emessi ai sensi dell'art. 303 del T.U.L.D. La contestazione riguardava la difformità dell'origine di lamiere e nastri di leghe di alluminio importati dal Venezuela, accompagnati da certificati FORM AA non conformi al certificato FORM A previsto dall'Unione europea e recanti un'impronta di timbro diversa da quella registrata nel sistema della Commissione europea. Secondo l'Agenzia, l'art. 303 T.U.L.D. sanziona anche le difformità relative all'origine della merce, mentre i giudici di merito avevano ritenuto che la norma riguardasse esclusivamente qualità, quantità e valore. La società resistente sosteneva inoltre l'inammissibilità o infondatezza della pretesa e invocava la propria buona fede.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso dell'Agenzia delle Dogane, ritenendo errata l'interpretazione restrittiva adottata dai giudici di merito. Ha stabilito che l'origine della merce rientra nel concetto di qualità, inteso come insieme degli elementi distintivi del prodotto, e costituisce un elemento essenziale della dichiarazione doganale. Pertanto, le difformità o falsità relative all'origine possono essere sanzionate ai sensi dell'art. 303 T.U.L.D. La Corte ha inoltre precisato che la buona fede o l'ignoranza dell'importatore circa l'irregolarità del certificato non escludono la sanzione. La sentenza impugnata è stata cassata e la causa è stata rinviata alla C.T.R. Toscana, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43, art. 303 T.U.L.D.

    La sanzione prevista dall'art. 303 T.U.L.D. riguarda ogni ipotesi di difformità o falsità della dichiarazione doganale in ordine ai suoi elementi essenziali, inclusa l'origine delle merci.

    La nozione di qualità della merce deve essere interpretata estensivamente, e comprende anche l'origine. La norma non si limita quindi alle difformità concernenti valore, quantità e caratteristiche fisiche del prodotto.

  • Codice di procedura civile, art. 360, comma 1, n. 3

    Violazione o falsa applicazione di norme di diritto.

    L'Agenzia ha dedotto che la C.T.R. aveva interpretato e applicato erroneamente l'art. 303 T.U.L.D., escludendo l'origine della merce dal suo ambito applicativo.

  • Codice di procedura civile, art. 366, comma 1, n. 6

    Specificità dei motivi e indicazione degli atti e documenti sui quali il ricorso si fonda.

    La riproposizione in Cassazione dei motivi asseritamente assorbiti è stata dichiarata inammissibile perché la società non aveva indicato adeguatamente quando e come tali motivi fossero stati formulati e riproposti nei precedenti gradi.

  • Codice di procedura civile, art. 372

    Divieto di produzione di nuovi documenti in Cassazione, salvo eccezioni.

    Il giudicato esterno prodotto in Cassazione non poteva essere utilizzato perché la relativa sentenza si era formata prima della conclusione dei gradi di merito e non rientrava quindi nell'eccezione ammessa.

  • Codice civile, art. 1306

    Regole sugli effetti della sentenza nei confronti dei coobbligati solidali.

    La società aveva invocato una sentenza riguardante una coobbligata solidale, ma la relativa eccezione di giudicato è stata respinta per ragioni processuali.

Massime di principio

  • Ai fini delle sanzioni doganali, l'origine della merce è un elemento essenziale della dichiarazione e può rientrare nella nozione estensiva di qualità prevista dall'art. 303 T.U.L.D.
  • La presentazione di certificati di origine falsi, irregolari o non conformi può comportare l'applicazione delle sanzioni anche quando la difformità riguarda l'origine e non il valore, la quantità o le caratteristiche materiali della merce.
  • La buona fede dell'importatore, la diligenza normalmente adottata o l'ignoranza delle irregolarità commesse dal fornitore non escludono automaticamente la responsabilità sanzionatoria doganale.
  • L'importatore deve verificare adeguatamente l'affidabilità e la regolarità della documentazione di origine, anche mediante specifiche garanzie contrattuali e procedure di controllo nei rapporti con i fornitori.
  • L'interpretazione estensiva di una norma sanzionatoria è ammissibile quando rimane ancorata al significato possibile del testo e non introduce una fattispecie del tutto nuova; diverso sarebbe il ricorso all'analogia vietata.
  • In Cassazione, i motivi assorbiti devono essere riproposti in modo specifico e documentato nei precedenti gradi di giudizio; una riproposizione generica può essere dichiarata inammissibile.
  • La cassazione con rinvio non determina necessariamente la definizione definitiva della controversia: il giudice di rinvio dovrà riesaminare la causa applicando il principio di diritto stabilito dalla Cassazione.

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