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Sentenza

Sentenza n. 1890/2026 - Torino, Sezione 1

per l'ottemperanza alla sentenza n. 77/2026 pubblicata in data 28 gennaio 2026, emessa dal Tribunale di Cuneo, Sezione lavoro, notificata il 22 luglio 2023 e passata in giudicato come da certificato della cancelleria del Tribunale di Asti del 15 aprile 2026;

Giustizia amministrativa202600929

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Piemonte, Sez. ISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: inottemperanza alla sentenza del Tribunale di Cuneo, Sezione lavoro, n. 77/2026, passata in giudicato, che aveva riconosciuto somme relative alla carta docente per gli anni scolastici 2023/2024 e 2024/2025

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha agito per l'ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Cuneo, Sezione lavoro, n. 77/2026, pubblicata il 28 gennaio 2026 e passata in giudicato, chiedendo il pagamento di € 1.000,00 complessivi per la carta docente relativa agli anni scolastici 2023/2024 e 2024/2025, oltre agli interessi legali dalla sentenza fino al saldo e alla rivalutazione monetaria. Ha dedotto l'omessa esecuzione del giudicato da parte del Ministero. L'Amministrazione si è costituita opponendosi formalmente, senza contestare l'inadempimento.

La decisione

Il TAR ha accolto la domanda di ottemperanza: ha ritenuto integrati i presupposti processuali, rilevando che la sentenza era stata prodotta in copia conforme e notificata via PEC al Ministero presso il domicilio reale, che era decorso inutilmente il termine previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. 669/1996 e che l'omessa ottemperanza non era contestata. Ha ordinato al Ministero di eseguire il giudicato entro 60 giorni dalla comunicazione amministrativa della sentenza o, se anteriore, dalla sua notificazione. Per il caso di ulteriore inadempimento ha nominato commissario ad acta il Direttore dell'Ufficio Scolastico Regionale del Piemonte, con facoltà di delega, incaricandolo di provvedere al pagamento entro ulteriori 60 giorni dalla comunicazione dell'inottemperanza; il ricorrente deve comunicargli il proprio codice fiscale entro 7 giorni dalla comunicazione amministrativa della decisione. Ha posto a carico del Ministero € 800,00 per spese legali, oltre accessori e contributo unificato alle condizioni di legge, con distrazione in favore del difensore antistatario. Ha disposto inoltre la trasmissione del fascicolo alla Procura regionale della Corte dei conti del Lazio per gli accertamenti di competenza. Il compenso del commissario è stato ritenuto compreso nel trattamento già percepito quale dipendente pubblico.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Va dunque ordinato al Ministero resistente di dare esecuzione alla sentenza indicata in epigrafe e di pagare quindi le somme ivi liquidate in favore della parte ricorrente, entro il termine di sessanta giorni dalla comunicazione in via amministrativa o, se anteriore, dalla notificazione della presente decisione.

    Nel giudizio di ottemperanza il giudice ordina all'amministrazione di dare esecuzione al titolo giudiziale entro il termine assegnato e può predisporre misure sostitutive per l'ipotesi di persistente inadempimento.

  • art. 14, comma 1, d.l. 31 dicembre 1996, n. 669

    Inoltre, alla data della proposizione del ricorso, era infruttuosamente decorso il termine di cui all’art. 14 co. 1 del d. l. 31 dicembre 1996, n. 669.

    Il decorso infruttuoso del termine previsto dalla disposizione è stato considerato presupposto temporale per procedere all'ottemperanza nei confronti dell'Amministrazione.

  • art. 93 c.p.c.

    Si provvede, inoltre, alla distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore del procuratore attoreo, dichiaratosi antistatario.

    La distrazione delle spese può essere disposta in favore del difensore che si dichiari antistatario.

  • art. 4, comma 1, d.m. 10 marzo 2014, n. 55

    Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate sulla scorta dei parametri di cui alla Tabella n. 21 dell’Allegato 1 al DM 10/03/2014 n. 55, soggetti a dimidiazione a norma dell’art. 4, co. 1 del predetto DM, e ridotte in ragione sia della marcata serialità della controversia, che neppure presenta difficoltà interpretative e/o applicative in punto di diritto, sia della oggettiva situazione di difficoltà “operativa” in cui versa l’Amministrazione intimata nell’esecuzione dei titoli giudiziali della specie sull’intero territorio dello Stato (id est, l’esiguo numero di addetti incaricati del materiale caricamento sulle carte docenti degli importi dovuti, una volta pur ritualmente espletata dall’intimato Ministero la procedura per il pagamento degli stessi importi), difficoltà reiteratamente rappresentata a questo Tribunale dalla difesa erariale.

    La liquidazione dei compensi è stata ridotta secondo i parametri ministeriali, considerando la serialità e la limitata complessità giuridica della controversia, oltre alle difficoltà operative rappresentate dall'Amministrazione.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza, quando il titolo esecutivo è ritualmente prodotto e notificato, il termine legale per l'esecuzione è decorso e l'inadempimento dell'amministrazione non è contestato, il giudice può ordinare l'esecuzione entro un termine determinato e nominare sin d'ora un commissario ad acta per il caso di persistente inottemperanza.
  • Il commissario ad acta nominato per l'esecuzione del giudicato può essere individuato in un dipendente pubblico, anche con facoltà di delega; se le funzioni commissariali sono connesse ai compiti istituzionali del dipendente, il relativo compenso si considera compreso nel trattamento già percepito.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaPersonale scolastico
RamiProcesso amministrativoIstruzione e università
IstitutiOttemperanza e commissario ad acta

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