Sentenza del 21/01/2021 n. 367 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Accertamento - Motivazione - Rinvio per relationem al verbale della Guardia di Finanza - Sufficienza - Configurabilità.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl giudice ha ritenuto legittima la motivazione per relationem: l'Ufficio, condividendo le conclusioni del verbale della Guardia di Finanza, ha operato una economia di scrittura senza alcuna omissione di valutazione autonoma rilevante e senza pregiudicare il contraddittorio, poiché gli elementi erano già noti al contribuente. Il ricorso è stato respinto e l'atto confermato (esito favorevole all'Amministrazione).
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente contestava la motivazione dell'atto impositivo, sostenendo che la motivazione "per relationem", con rinvio alle conclusioni contenute nel verbale redatto dalla Guardia di Finanza, fosse illegittima per mancanza di autonoma valutazione dell'Ufficio e per pregiudizio al diritto di difesa/contraddittorio.
Norme richiamate
legge 27 luglio 2000, n. 212 (Statuto dei diritti del contribuente), art. 7
Richiama il principio del contraddittorio; il giudice ha ritenuto che il rinvio per relationem non lede tale principio se gli elementi sono noti al contribuente e non impediscono il dialogo processuale/amministrativo.
d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 39
Norma di riferimento per gli accertamenti e la motivazione degli atti tributari; il giudice ha considerato compatibile il rinvio ai verbali di polizia tributaria quando le risultanze siano parte integrante del fascicolo e conosciute dal contribuente.
Cassazione, sent. n. 32957/2018
Giurisprudenza di riferimento che ammette la motivazione per relationem nei casi in cui l'Ufficio condivida le conclusioni di atti formativi della prova e il rinvio non ostacoli il diritto di difesa; la sentenza richiamata è stata confermata o richiamata come precedente coerente.
Massime di principio
- La motivazione "per relationem" è ammissibile se l'Ufficio condivide esplicitamente le conclusioni del documento richiamato e non sostituisce una valutazione che dovrebbe essere compiuta dall'amministrazione.
- È necessario che il documento richiamato (es. verbale della Guardia di Finanza) sia parte del fascicolo e già noto al contribuente, in modo da non pregiudicare il diritto al contraddittorio.
- Il rinvio per relationem non è lecito quando nasconde la mancanza di una autonoma e minima spiegazione dell'atto: il richiamo deve essere puntuale e riferirsi a specifiche conclusioni adottate dall'Ufficio.
- Se il documento richiamato contiene elementi decisivi mai comunicati al contribuente o non consente di comprendere le ragioni dell'accertamento, il rinvio sarà illegittimo e l'atto impugnabile.
- In pratica, l'uso corretto del rinvio per relationem richiede: 1) riferimento esplicito al documento preso a base; 2) dichiarazione che l'Ufficio condivide le conclusioni; 3) garanzia che il contribuente abbia avuto accesso/già conosca gli elementi richiamati.
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