Sentenza del 30/04/2021 n. 11399 - Corte di Cassazione
Accertamento - Studi di settore - Accertamento presuntivo basato sull'antieconomicità della singola annualità - Deduzione in appello di antieconomicità per il triennio - Illegittimità.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di Cassazione ha accolto il quarto motivo di ricorso, ritenendo illegittimo che l'Agenzia abbia introdotto in sede di gravame una nuova causa petendi (l'antieconomicità triennale) non presente nell'atto impositivo. La sentenza della CTR è stata cassata, con rinvio alla CTR Toscana in diversa composizione per un nuovo esame conforme ai principi enunciati; gli altri motivi del ricorso del contribuente sono stati assorbiti.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
L'Ufficio aveva emesso un avviso di accertamento per l'anno 2004 basato sullo scostamento fra i ricavi dichiarati e quelli desumibili dall'applicazione dello studio di settore. In appello l'Agenzia ha introdotto ex novo la circostanza dell'antieconomicità della gestione con perdite costanti nel triennio 2003-2005 e ha fondato su tale elemento, congiuntamente allo scostamento, un accertamento di tipo analitico-induttivo "misto". Il contribuente ha contestato la novità della ragione posta a fondamento dell'accertamento in appello e ha dedotto varie giustificazioni già nel primo grado (errore cluster, stagionalità, gratuità coperto/pane, risultati positivi negli anni successivi).
Norme richiamate
D.Lgs. n. 546/1992, art. 57
Divieto di nuove domande ed eccezioni in appello: il giudizio tributario è limitato alle ragioni indicate nell'atto impugnato e nei motivi di ricorso in primo grado; vale sia per il contribuente che per l'amministrazione.
D.P.R. n. 600/1973, art. 39, comma 1, lett. d)
Norma che autorizza l'uso degli studi di settore per determinare ricavi e base imponibile; se l'accertamento è fondato esclusivamente sullo scostamento dagli studi di settore, tale motivo deve risultare dall'atto impositivo.
D.L. n. 331/1993, art. 62-sexies
Indica la funzione degli studi di settore nell'accertamento fiscale; l'aggiunta di elementi analitico-induttivi diversi muta la natura dell'accertamento rispetto a quanto motivato nell'atto.
Legge n. 146/1998, art. 10, comma 2
Condizione per l'utilizzo degli studi di settore su base pluriennale (es. incongruenza in almeno due esercizi su tre); la sua sussistenza è rilevante per la legittimità dell'accertamento e deve essere considerata nella motivazione.
Legge n. 212/2000, art. 7
Statuto dei diritti del contribuente: l'atto impositivo deve contenere una motivazione chiara e sufficiente per permettere l'esercizio del diritto di difesa; la motivazione delimita le ragioni della pretesa.
Codice civile, art. 2697
Regola sull'onere della prova: le allegazioni e i fatti posti a fondamento della pretesa sono rilevanti e devono essere provati dalla parte che li deduce; l'introduzione di nuovi fatti in appello altera l'equilibrio probatorio.
Massime di principio
- L'amministrazione finanziaria non può introdurre in appello nuove ragioni di accertamento (nova) che costituiscano fatti costitutivi diversi da quelli indicati nell'atto impositivo: tale comportamento viola il principio del contraddittorio e il diritto di difesa del contribuente.
- Se l'accertamento è motivato esclusivamente con lo scostamento dagli studi di settore, l'Ufficio non può trasformarlo in un accertamento analitico-induttivo 'misto' aggiungendo elementi nuovi in sede di gravame; qualsiasi elemento che modifichi la causa petendi deve essere indicato nell'atto e documentato.
- La motivazione dell'atto tributario è essenziale: deve contenere le conoscenze e l'iter logico-giuridico seguiti dall'amministrazione, così da consentire al contribuente di formulare difese pertinenti; l'assenza o la novità di motivi in appello rende illegittimo l'accertamento basato su quei motivi nuovi.
- Il contribuente deve dedurre e provare tempestivamente in primo grado tutte le giustificazioni pertinenti (es. errore di cluster, stagionalità, oneri sostenuti, risultati successivi) perché l'oggetto del giudizio viene delimitato dalle contestazioni iniziali.
- Se l'Ufficio intende fondare l'accertamento su parametri pluriennali o su condizioni previste da norme come l'art.10 legge 146/1998, tale situazione deve emergere chiaramente dall'atto e dall'istruttoria, altrimenti il provvedimento è suscettibile di annullamento per difetto di motivazione o per introduzione di nova in appello.
- I giudici di merito possono qualificare autonomamente i fatti e compiere accertamenti d'ufficio, ma non possono cambiare la sostanza dell'accertamento in modo da privare il contribuente della possibilità di difesa rispetto ai fatti esposti nell'atto impugnato.
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