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Sentenza

Sentenza del 30/04/2021 n. 94 - Comm. Trib. Reg. per la Basilicata

Agevolazione IVA - Handicap grave accertato - Incapacità di deambulazione.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale il privato

La controversia

L'Agenzia contestava l'applicazione dell'aliquota IVA agevolata al 4% sulla cessione di un'autovettura (Range Rover Evoque) perché, pur essendo l'acquirente coniuge di una persona disabile fiscalmente a carico, il veicolo non risultava adattato per minorazioni motorie. L'Ufficio recuperò l'IVA (art. 54 DPR 633/72) ritenendo assente la condizione della grave limitazione della deambulazione - o di pluriamputazione - necessaria per usufruire dell'agevolazione senza adattamento del veicolo. La resistente aveva invece prodotto certificazioni dalla Commissione Medica che attestavano che la sig.ra D.M. era portatrice di handicap con connotazione di gravità (art. 3, comma 3, L. 104/1992) e che quindi, non potendo essere abilitata alla guida, la fattispecie rientrava tra quelle che consentono l'agevolazione anche in assenza di adattamenti.

La decisione

La Commissione Tributaria Regionale della Basilicata ha rigettato l'appello dell'Agenzia delle Entrate e confermato la decisione favorevole al contribuente resa in primo grado. Il Collegio ha ritenuto che l'accertamento medico che attribuisce la qualifica di "handicap con connotazione di gravità" ex art. 3 co.3 L.104/1992 è assimilabile alle condizioni di grave limitazione della deambulazione (ossia a situazioni che impediscono la conduzione del veicolo) e pertanto legittima l'applicazione dell'aliquota IVA ridotta anche in assenza di dispositivi di adattamento del veicolo. Le spese di causa sono compensate.

Norme richiamate

  • Legge 5 febbraio 1992, n. 104

    La Commissione medica che riconosce l'handicap "con connotazione di gravità" ai sensi dell'art. 3 co.3 L.104/92 determina una situazione assimilabile alla grave limitazione della deambulazione: in tal caso il diritto all'aliquota IVA agevolata è riconosciuto anche se il veicolo non presenta adattamenti e il portatore di handicap non può condurre il veicolo.

  • Legge 22 aprile 1986, n. 97

    Disposizioni per l'assoggettamento dell'Iva con aliquota ridotta dei veicoli adattati ad invalidi

    Norma primaria che prevede l'agevolazione IVA per la cessione di veicoli adattati per invalidi; tradizionalmente richiede l'adattamento salvo le estensioni previste da successiva normativa e interpretazioni amministrative/giudiziarie.

  • Legge 27 dicembre 1997, n. 449

    Ha esteso l'applicazione dell'aliquota ridotta anche a favore di familiari dei disabili, a prescindere dall'adattamento del veicolo, ma l'Amministrazione e la giurisprudenza interpretano tale deroga come riferita a categorie di disabilità particolarmente gravi (ciechi, sordi, gravi disabilità intellettive/psichiche, gravi limitazioni della deambulazione).

  • D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633

    Consente all'Amministrazione finanziaria il recupero dell'IVA indebitamente non versata; usato dall'Ufficio per notificare l'avviso di accertamento e recuperare la differenza tra aliquota ordinaria e agevolata.

  • Agenzia delle Entrate - Circolare 11/E

    Chiarisce che, in presenza di portatori di handicap in condizioni di gravità (art. 3 co.3 L.104/92) che non possono condurre il veicolo, l'aliquota IVA ridotta spetta anche senza adattamento del veicolo; la Circolare è stata richiamata in giudizio come supporto interpretativo.

Massime di principio

  • La qualifica di 'handicap con connotazione di gravità' rilasciata dalla Commissione Medica (art. 3 co.3 L.104/92) può essere assimilata alla condizione di grave limitazione della deambulazione e legittima l'applicazione dell'aliquota IVA ridotta anche in assenza di adattamenti del veicolo, quando la gravità impedisce la conduzione.
  • Se la disabilità riguarda capacità motorie ridotte ma la persona può guidare o la certificazione non attesta l'impossibilità di deambulare senza aiuto permanente, l'agevolazione richiede che il veicolo sia adattato per poter usufruire dell'IVA ridotta.
  • L'agevolazione può essere riconosciuta anche al familiare che acquista il veicolo per conto del disabile, purché il beneficiario effettivo soddisfi i requisiti (inclusa la gravità certificata) previsti dalla normativa e dalla prassi amministrativa.
  • La documentazione rilasciata dalla Commissione Medica e i verbali sanitari sono determinanti: bisogna conservare la certificazione che attesti la gravità e la relativa motivazione clinica per resistere ad eventuali recuperi d'imposta.
  • In caso di dubbio sulla sussistenza dei requisiti, l'Amministrazione può procedere al recupero IVA ex art. 54 DPR 633/72; pertanto è prudente verificare preventivamente la corrispondenza tra certificazione medica, adattamenti del veicolo (e loro annotazione sulla carta di circolazione) e la normativa/interpretazione amministrativa vigente.
  • La Circolare 11/E/2014 rappresenta un utile riferimento interpretativo dell'Amministrazione: valorizza la condizione di 'gravità' ex L.104 come titolo per l'agevolazione senza adattamento, ma la fattispecie concreta va valutata caso per caso.

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