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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 14711/2026 del 22/04/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione della sentenza di condanna per bancarotta fraudolenta documentale (art. 216, comma 1, n. 2 r.d. 267/1942). Il ricorrente deduceva: 1) vizio di motivazione e violazione di legge in relazione alla sussistenza del dolo specifico, sostenendo che la Corte d'appello aveva desunto la finalità fraudolenta da elementi meramente formali ed esteriori (il fatto di aver assunto la carica e la clausola nell'atto di cessione delle quote che attestava presa visione della contabilità), senza prove della volontà di recare pregiudizio ai creditori o di procurare un ingiusto profitto; il difensore richiamava la distinzione tra bancarotta documentale generale (dolo generico) e specifica (dolo specifico) e sosteneva che la condotta contestata poteva configurare al più la forma semplice. 2) vizio di motivazione e violazione dell'art. 62-bis cod. pen. per il diniego delle circostanze attenuanti generiche, lamentando che la Corte territoriale non aveva adeguatamente valutato elementi favorevoli quali il consistente intervallo temporale tra acquisto delle quote e fallimento e altre argomentazioni difensive.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il primo motivo ritenendolo fondato e ha assorbito il secondo. Ha ritenuto insufficiente la motivazione della Corte di appello in ordine al dolo specifico richiesto dalla bancarotta fraudolenta documentale: la Corte territoriale aveva sostanzialmente equiparato la mera omissione nella consegna della contabilità e la mancata collaborazione con il curatore al dolo specifico, senza dare conto dell'entità del passivo, della presenza di condotte depauperative o di altri elementi concreti idonei a dimostrare la volontà di frodare i creditori o di procurare un ingiusto profitto. Alla luce di tale carenza motivazionale la Cassazione ha annullato la sentenza impugnata e ha disposto il rinvio per un nuovo esame ad altra sezione della Corte di appello di Catania.

Norme richiamate

  • r.d. 267/1942, art. 216, comma 1, n. 2

    La norma punisce due ipotesi alternative di bancarotta documentale: la forma 'generale' (tenuta fraudolenta o ingannatoria delle scritture che richiede dolo generico) e la forma 'specifica' (occultamento, sottrazione o distruzione delle scritture, che richiede dolo specifico volto a recare pregiudizio ai creditori o a procurare un ingiusto profitto). La Corte precisa che la qualificazione tra le due ipotesi richiede una motivazione fattuale chiara.

  • codice penale, art. 62-bis

    Norma sulle circostanze attenuanti generiche. La Corte osserva che il giudice di merito deve valutare positivamente gli elementi favorevoli e motivare il rifiuto del beneficio; nel caso esaminato la mancata considerazione adeguata degli elementi difensivi ha reso irrilevante il motivo, assorbito dopo l'annullamento per carenza motivazionale.

  • codice penale, art. 133

    Attribuisce al giudice un potere discrezionale nella valutazione delle circostanze attenuanti. La Cassazione richiama l'obbligo di esercizio corretto di tale discrezionalita e di motivazione quando l'azione difensiva deduca elementi che potrebbero giustificare l'applicazione delle attenuanti.

  • r.d. 267/1942, art. 33 (relazione del curatore)

    La relazione del curatore è elemento probatorio rilevante e può essere valorizzata, ma la Corte di Cassazione sottolinea che la mera richiamata deposizione/relazione del curatore non basta a provare il dolo specifico se non collegata a un quadro fattuale più ampio che dimostri la finalità fraudolenta.

Massime di principio

  • La distinzione tra bancarotta documentale 'generale' e 'specifica' è sostanziale: la prima richiede dolo generico e si basa su tenuta ingannatoria delle scritture, la seconda richiede dolo specifico e si fonda sull'inesistenza materiale delle scritture o sul loro occultamento.
  • La mera omissione nella consegna delle scritture o la mancata collaborazione con il curatore, pur essendo indizi significativi, non sono di per sé sufficienti a provare il dolo specifico; occorre un quadro fattuale che evidenzi la finalità di danneggiare i creditori o di procurare un ingiusto profitto (es. entità del passivo, persistente comportamento elusivo, condotte depauperative, durata e giustificazioni non veritiere).
  • Il giudice di merito deve motivare in modo chiaro e puntuale la scelta di qualificare la condotta come bancarotta fraudolenta specifica, indicando le circostanze concrete da cui si desume il dolo specifico; altrimenti la valutazione può essere annullata dalla Cassazione.
  • In tema di attenuanti generiche il giudice ha un potere discrezionale ma deve valutare e motivare adeguatamente gli elementi favorevoli proposti dalla difesa; il semplice richiamo all'assenza di elementi positivi non è sufficiente.
  • Documenti formali come clausole in atti di cessione che attestano la presa visione della contabilità sono rilevanti ma non decisivi: vanno valutati insieme a prove sulla effettiva disponibilità dei libri, sulla loro natura (parziale, lasciati in bianco, distrutti) e sul contesto patrimoniale e debitorio.

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