Sentenza del 08/07/2016 n. 13964 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'Agenzia delle entrate ha impugnato la sentenza della CTR Campania che aveva annullato un accertamento IRPEF, IRAP, IVA e addizionali regionali relativo al 1999, fondato sullo scostamento tra i ricavi dichiarati e quelli risultanti dall'applicazione dei parametri fiscali. Ha dedotto l'omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione della sentenza, per non avere considerato l'esito negativo del contraddittorio preventivo, nonché la violazione delle norme sui parametri e sulle presunzioni, sostenendo che l'inerzia del contribuente rendesse lo scostamento idoneo a fondare l'accertamento e a trasferire su di lui l'onere della prova. Il contribuente aveva inoltre eccepito l'inammissibilità del ricorso per difetto di procura speciale dell'Avvocatura dello Stato.
La decisione
La Corte di cassazione ha respinto l'eccezione relativa alla procura, affermando che l'Avvocatura dello Stato può rappresentare l'Agenzia delle entrate senza mandato o procura speciale, essendo sufficientemente riconoscibile la qualità dell'avvocato dello Stato. Nel merito, ha accolto entrambi i motivi dell'Agenzia: parametri e studi di settore costituiscono presunzioni semplici, la cui gravità, precisione e concordanza derivano dal contraddittorio obbligatorio con il contribuente e dalla valutazione del caso concreto. Poiché il contribuente non aveva partecipato utilmente al contraddittorio né fornito elementi probatori idonei a contestare la pretesa, la CTR avrebbe dovuto considerare tale inerzia nel quadro probatorio. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla CTR Campania, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di cassazione.
Norme richiamate
Legge n. 594 del 1995, art. 3, commi 181 e 183
Disciplina l'utilizzo dei parametri per la ricostruzione presuntiva dei ricavi e dei compensi. Lo scostamento rispetto ai parametri non costituisce automaticamente prova legale della maggiore redditività, ma deve essere valutato nell'ambito del contraddittorio e del complessivo quadro probatorio.
D.P.R. n. 195 del 1999, art. 4
Rileva ai fini dell'applicazione dei parametri utilizzati dall'Amministrazione finanziaria per l'accertamento standardizzato.
D.Lgs. n. 300 del 1999, art. 72
Consente alle agenzie fiscali di avvalersi del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato. Nei rapporti processuali non è necessaria una procura speciale o un mandato alle liti, mentre gli eventuali rapporti interni tra Agenzia e Avvocatura non incidono sull'ammissibilità del ricorso.
Regio decreto n. 1611 del 1933, art. 1, comma 2, e art. 43
gli avvocati dello Stato esercitano le loro funzioni innanzi a tutte le giurisdizioni e in qualunque sede senza bisogno di mandato, neppure nei casi nei quali le norme ordinarie richiedono il mandato speciale, bastando che consti la loro qualità
L'Avvocatura dello Stato esercita la rappresentanza processuale senza procura speciale, purché risulti la qualifica di avvocato dello Stato.
Regio decreto n. 1611 del 1933, art. 45, e legge n. 260 del 1958, art. 1
Fondano, nei casi previsti, la rappresentanza processuale degli enti pubblici da parte dell'Avvocatura dello Stato e il domicilio ope legis presso quest'ultima.
Codice civile, artt. 2697, 2727 e 2728
Le norme sull'onere della prova e sulle presunzioni consentono di attribuire rilevanza probatoria allo scostamento dai parametri quando, alla luce del contraddittorio e dell'inerzia del contribuente, la presunzione risulti grave, precisa e concordante.
Codice di procedura civile, art. 360, comma 1, nn. 3 e 5
Individua i vizi denunciati in cassazione: violazione o falsa applicazione di legge e omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione su un fatto decisivo.
Principio affermato da Cass., Sezioni Unite, n. 26635 del 2009
Gli accertamenti standardizzati basati su parametri o studi di settore utilizzano presunzioni semplici. Il contraddittorio con il contribuente è obbligatorio; se il contribuente non partecipa, l'Ufficio può motivare l'accertamento anche sulla base degli standard, indicando l'impossibilità di instaurare il contraddittorio, e il giudice può valorizzare l'inerzia del contribuente.
Massime di principio
- Lo scostamento dai parametri o dagli studi di settore non determina automaticamente la maggiore imposta dovuta: l'Amministrazione deve instaurare il contraddittorio e motivare l'applicabilità dello standard al caso concreto.
- Il contribuente deve poter fornire qualsiasi prova idonea a dimostrare condizioni personali, professionali o economiche incompatibili con la redditività presunta; tale difesa può essere svolta anche direttamente nel processo.
- La mancata partecipazione al contraddittorio non rende automaticamente valido l'accertamento, ma consente all'Ufficio di fondarlo sugli standard, purché dia conto dell'invito regolarmente effettuato e dell'assenza del contribuente. L'inerzia può inoltre essere valutata dal giudice come elemento a suo sfavore.
- Quando il contribuente non offre alcuna controprova e lo scostamento è accompagnato da un contraddittorio inutilmente esperito, la presunzione derivante dai parametri può diventare grave, precisa e concordante, con conseguente inversione dell'onere della prova.
- Nel giudizio contro un'Agenzia fiscale, la costituzione dell'Avvocatura dello Stato non richiede normalmente una procura speciale o un mandato alle liti: è sufficiente che risulti la qualità di avvocato dello Stato.
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