Cassazione Penale, Ordinanza n. 32752/2025 del 03/10/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza d'appello deducendo, da un lato, la violazione degli artt. 333, comma 2, 337 e 122 c.p.p. per il mancato accoglimento dell'eccezione difensiva sulla asserita invalidità della querela presentata da un soggetto che, secondo la difesa, non avrebbe avuto legittimazione o valida delega; dall'altro lato, ha denunciato mancanza di motivazione e travisamento della prova, con specifico riferimento alle dichiarazioni di due testimoni, sostenendo che il quadro probatorio non consentisse di affermare la sua responsabilità per l'allaccio abusivo alla fornitura idrica dell'appartamento da lui locato. Chiedeva l'annullamento della sentenza impugnata.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto entrambi i motivi manifestamente infondati e in larga parte assertivi, poiché volti a sollecitare una rivalutazione del fatto e delle prove, attività estranea al giudizio di legittimità. Quanto alla querela, ha condiviso la motivazione della Corte d'appello, secondo cui il querelante era stato validamente facultato a sporgere querela dal direttore generale della società interessata e, per il ruolo ricoperto, non necessitava di ulteriore specifica delega. Quanto al merito, ha ritenuto che la sentenza impugnata avesse dato conto in modo logico e congruo di un quadro probatorio univoco a carico dell'imputato, locatario dell'immobile e unico beneficiario dell'allaccio abusivo. Il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile, con condanna al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria di euro tremila.
Norme richiamate
art. 333, comma 2, c.p.p.
richiamato dalla difesa per contestare la validità della querela e la sussistenza della condizione di procedibilità
art. 337 c.p.p.
richiamato dalla difesa in relazione alla legittimazione a proporre querela
art. 122 c.p.p.
richiamato dalla difesa per sostenere la nullità della querela o della delega
art. 616 c.p.p.
applicato per la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria conseguente all'inammissibilità
art. 3736 del 04/12/2018, Sez. 5
richiamata come precedente conforme sulla delega a soggetti responsabili di verifiche analoghe
Massime di principio
- In sede di legittimità non sono ammissibili censure che si limitino a riproporre questioni di merito già esaminate e disattese dal giudice di appello senza confrontarsi in modo specifico con la motivazione impugnata.
- Il vizio di motivazione non può essere dedotto per ottenere una nuova valutazione del compendio probatorio o una lettura alternativa delle prove, perché il controllo di cassazione non si estende al riesame del fatto.
- La questione sulla validità della querela va risolta verificando se il soggetto che l'ha proposta fosse validamente facoltizzato dal titolare del potere e se, per il ruolo concreto ricoperto, non fosse necessaria un'ulteriore delega specifica.
- Quando la sentenza di merito offre una motivazione logica, coerente e completa sul quadro probatorio, la richiesta di rivalutazione delle testimonianze e delle emergenze processuali è inammissibile in cassazione.
- L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e, in assenza di assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, anche al pagamento di una somma in favore della cassa delle ammende.
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