Ordinanza n. 278/2026 - Lecce, Sezione 3
per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia, del processo verbale di ammonimento della Questura di Lecce, Divisione Anticrimine del 2/03/2026; del presupposto provvedimento di ammonimento della Questura di Lecce del 23/02/2026 prot. n. -OMISSIS- Div. Ant., richiamato nel processo verbale di ammonimento, mai notificato dalla Questura e conosciuto dal ricorrente solo a valle dell’ostensione della documentazione richiesta con accesso agli atti 17/03/2026; del decreto del Questore di Lecce prot. n.-OMISSIS- del 12/03/2026 (Cat. -OMISSIS-) con cui sono stati revocati la licenza di porto di fucile per uso sportivo del tiro a volo ed il libretto di porto di fucile avente n. -OMISSIS- rilasciati il 20/11/2023; del Verbale di ritiro cautelare delle armi del 22/11/2025; di ogni altro atto connesso, presupposto e/o consequenziale
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: processo verbale e provvedimento di ammonimento del Questore di Lecce, revoca della licenza e del libretto di porto di fucile, nonché verbale di ritiro cautelare delle armi
Esito
Favorevole al resistente (autorità di pubblica sicurezza)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato, chiedendone l’annullamento previa sospensione cautelare, il processo verbale di ammonimento del 2 marzo 2026, il presupposto provvedimento di ammonimento del 23 febbraio 2026, conosciuto soltanto a seguito dell’accesso agli atti, il decreto del Questore del 12 marzo 2026 di revoca della licenza di porto di fucile per uso sportivo e del relativo libretto, il verbale di ritiro cautelare delle armi del 22 novembre 2025 e gli atti connessi. Il testo dell’ordinanza non espone analiticamente i singoli motivi di ricorso; dalla motivazione emerge che erano contestati, in particolare, i presupposti dell’ammonimento, l’adeguatezza dell’istruttoria, la valutazione degli elementi probatori, la necessità dell’audizione dell’interessato e la legittimità delle conseguenti misure in materia di armi.
La decisione
Nella sommaria delibazione propria della fase cautelare, il TAR ha ritenuto il ricorso privo di significativi elementi di fondatezza e ha respinto la domanda di sospensione. Quanto all’ammonimento, il Collegio ha rilevato che il potere del Questore è ampiamente discrezionale e che il sindacato giurisdizionale è limitato ai casi di manifesta insussistenza dei presupposti di fatto, manifesta irragionevolezza o sproporzione. Nel caso concreto, l’ammonimento appariva adottato dopo adeguata istruttoria e sulla base di sufficienti indici rivelatori e di elementi attendibili circa la verosimiglianza dei fatti contestati. La natura preventiva, emergenziale e cautelare dell’ammonimento esclude che sia necessaria la piena prova della commissione di reati, anche potendo essere sufficiente un singolo episodio di violenza e non essendo indispensabile l’audizione dell’autore della condotta. Le conseguenti misure in materia di armi sono state ritenute giustificate dall’art. 8, comma 2, d.l. n. 11/2009, come convertito dalla l. n. 38/2009, nonché dal venir meno dei requisiti di buona condotta e piena affidabilità. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
Disciplina la tutela cautelare richiesta nel giudizio amministrativo; la domanda è stata respinta all’esito della delibazione sommaria.
art. 8, comma 2, d.l. n. 11/2009, convertito nella l. n. 38/2009
nei confronti del soggetto ammonito, devono essere adottati i conseguenti provvedimenti di rigore in materia di armi e munizioni
La disposizione impone l’adozione dei conseguenti provvedimenti di rigore in materia di armi e munizioni nei confronti del soggetto destinatario di ammonimento.
art. 581 c.p.
È richiamato in relazione alle ipotesi di reato e alle condotte violente rilevanti ai fini dell’ammonimento; per l’adozione della misura non è necessaria la piena prova della responsabilità penale.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196
Richiamato quale base per l’oscuramento delle generalità della parte interessata.
artt. 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679
Richiamati, insieme alla disciplina nazionale sulla protezione dei dati personali, a fondamento dell’oscuramento delle generalità.
Massime di principio
- L’ammonimento del Questore ha natura preventiva, emergenziale e cautelare e può essere adottato senza la piena prova della commissione di un reato, essendo sufficienti elementi probatori attendibili circa la verosimiglianza di condotte violente e anche un singolo episodio rilevante.
- Il sindacato del giudice amministrativo sull’ammonimento del Questore, espressione di ampia discrezionalità valutativa, è limitato alla manifesta insussistenza dei presupposti di fatto, alla manifesta irragionevolezza o alla manifesta sproporzione della misura.
- Ai fini dell’ammonimento non è necessariamente richiesta l’audizione preventiva dell’autore della condotta violenta, in ragione della funzione cautelare e preventiva del provvedimento.
- Nei confronti del soggetto ammonito devono essere adottati i conseguenti provvedimenti di rigore in materia di armi e munizioni; il venir meno dei requisiti di buona condotta e piena affidabilità giustifica la revoca dei relativi titoli di polizia.
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